Regolamento (UE) 2016/1777
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di lamiera pesante dalla Cina, ritenendo accertati dumping, grave pregiudizio per l'industria dell'Unione, nesso causale e interesse dell'Unione. Il regolamento fissa aliquote differenziate per alcune società cinesi cooperanti e una misura residuale per tutte le altre. Prevede inoltre la prestazione di una garanzia all'atto dell'immissione in libera pratica, la cessazione della registrazione delle importazioni e termini brevi per osservazioni e richieste di audizione.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di prodotti piatti di acciaio legato o non legato, laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e larghezza pari o superiore a 2 050 mm, classificati nei codici NC indicati all'articolo 1 e originari della Repubblica popolare cinese. Incide su importatori, produttori esportatori cinesi, operatori doganali e, indirettamente, su produttori dell'Unione e utilizzatori finali. Le misure hanno durata provvisoria di sei mesi e si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento; sono previste esclusioni solo nel senso che le aliquote individuali valgono esclusivamente per le società espressamente elencate, mentre le altre imprese cinesi sono assoggettate all'aliquota residuale.
Dazio antidumping provvisorio sulle lamiere pesanti originarie della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di lamiera pesante originari della Repubblica popolare cinese. La misura si fonda sul regolamento (UE) 2016/1036 e segue un'inchiesta avviata su denuncia di Eurofer, con apertura, campionamento, verifiche in loco e determinazioni provvisorie su dumping, pregiudizio, nesso causale e interesse dell'Unione.
Ambito dell'inchiesta e prodotto interessato
Il prodotto interessato è costituito da prodotti piatti di acciaio legato o non legato, laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, con spessore superiore a 10 mm e larghezza minima di 600 mm oppure con spessore tra 4,75 mm e 10 mm e larghezza pari o superiore a 2 050 mm, rientranti nei codici NC e TARIC indicati nell'articolo 1. Il prodotto è destinato, tra l'altro, alla fabbricazione di attrezzature per i settori edile, minerario e forestale, recipienti a pressione, oleodotti e gasdotti, costruzioni navali, ponti e materiali da costruzione.
La Commissione ha respinto le contestazioni dirette a restringere la definizione del prodotto alle sole cosiddette "lamiere pesanti indifferenziate", confermando che la definizione iniziale copre anche le lamiere pesanti speciali e i prodotti di spessore superiore a 50,8 mm. Ai fini dell'istruttoria, i prodotti fabbricati e venduti in Australia e quelli fabbricati e venduti nell'Unione dall'industria dell'Unione sono stati considerati prodotti simili.
Svolgimento del procedimento
L'inchiesta è stata aperta il 13 febbraio 2016 su denuncia presentata il 4 gennaio 2016 da Eurofer per conto di produttori rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione. Su richiesta del denunciante, la Commissione aveva già disposto la registrazione delle importazioni con regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357, a decorrere dall'11 agosto 2016.
La Commissione ha consultato e informato le parti interessate, ha previsto il possibile ricorso al campionamento e ha effettuato visite di verifica presso Eurofer, tre produttori dell'Unione, tre produttori esportatori cinesi e un produttore australiano di riferimento. Il periodo dell'inchiesta per dumping e pregiudizio va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, mentre l'analisi delle tendenze del pregiudizio copre il periodo dal 1° gennaio 2012 alla fine del periodo dell'inchiesta.
Valore normale e paese di riferimento
Poiché nessuno dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione ha richiesto con successo il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato, il valore normale è stato determinato mediante un paese terzo ad economia di mercato. La Commissione ha ritenuto appropriata l'Australia come paese di riferimento, dopo aver esaminato anche i dati disponibili dagli Stati Uniti.
Il valore normale è stato costruito sulla base delle vendite interne del produttore australiano cooperante, distinguendo tra tipi di prodotto rappresentativi e non rappresentativi e, ove necessario, ricorrendo a costruzione del valore con SGAV e profitto. Per il prezzo all'esportazione sono stati considerati i prezzi effettivamente pagati o pagabili verso l'Unione; per alcune vendite tramite importatore collegato è stato applicato il metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.
Dumping e margini provvisori
La Commissione ha effettuato il confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione, con gli opportuni adeguamenti per assicurare un confronto equo, inclusi trasporto, movimentazione, commissioni, credito, imposte indirette e altre spese. Per i produttori esportatori cinesi cooperanti inclusi nel campione, i margini di dumping provvisori sono risultati molto elevati:
- Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.: 120,1 %
- Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd.: 126,0 %
- Wuyang Iron and Steel Co., Ltd e Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd.: 127,6 %
Per gli altri esportatori cooperanti non inclusi nel campione il margine provvisorio è stato fissato al 125,5 %; per tutte le altre società il margine è stato fissato al 127,6 %. La collaborazione è stata considerata elevata, poiché i soggetti cooperanti coprivano circa l'87 % delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.
Industria dell'Unione e andamento del mercato
L'industria dell'Unione è stata identificata in 30 produttori dell'Unione, di cui 26 cooperanti. Il campione dei produttori dell'Unione è stato modificato sostituendo Trametal con Ilsenburger Grobblech GmbH, poiché la particolare situazione di Trametal non è stata considerata rappresentativa.
Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato del 5 %, passando da 8,99 milioni di tonnellate nel 2012 a 9,47 milioni di tonnellate nel periodo dell'inchiesta. Tuttavia, le importazioni cinesi sono cresciute molto più rapidamente: da 410 583 tonnellate nel 2012 a 1 359 143 tonnellate nel 2015, con una quota di mercato salita dal 4,6 % al 14,4 %. I prezzi medi all'importazione dalla RPC sono diminuiti del 29 %, da 647 EUR/t a 460 EUR/t, e la sottoquotazione dei prezzi è stata quantificata al 29 %.
Pregiudizio subito dall'industria dell'Unione
La Commissione ha esaminato sia gli indicatori macroeconomici sia quelli microeconomici. Sul piano macroeconomico, la produzione dell'Unione è diminuita del 12 %, l'utilizzo degli impianti del 10 %, le vendite sul mercato dell'Unione del 7 % e la quota di mercato dal 83,6 % al 73,5 %. L'occupazione è scesa del 17 %, mentre il costo medio del lavoro per addetto è aumentato del 13 %.
Sul piano microeconomico, i prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 25 % e sono rimasti costantemente sotto il costo unitario di produzione; le scorte sono aumentate del 26 %; la redditività è passata da un lieve utile dell'1,6 % nel 2012 a perdite continue fino al -10,4 % nel periodo dell'inchiesta. Anche flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito hanno mostrato un marcato deterioramento. La Commissione ha quindi concluso provvisoriamente che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Nesso causale
La Commissione ha ritenuto che il grave pregiudizio fosse causato dalle importazioni in dumping dalla RPC. Ha esaminato anche altri fattori potenzialmente rilevanti, tra cui la debolezza della domanda, il basso utilizzo degli impianti, le importazioni da altri paesi terzi, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e la concorrenza tra produttori integrati e impianti di rilaminazione.
Secondo la Commissione, tali fattori non interrompono il nesso causale: le importazioni cinesi hanno assorbito la crescita del mercato, hanno guadagnato quote di mercato a scapito dell'industria dell'Unione e hanno imposto una pressione al ribasso sui prezzi. Anche le importazioni da Ucraina e Russia, pur presenti, sono state considerate insufficienti per spiegare il pregiudizio, sia per volumi sia per dinamica dei prezzi.
Interesse dell'Unione
La Commissione ha concluso che l'adozione di misure è nell'interesse dell'Unione. L'industria dell'Unione impiega circa 20 000 addetti e opera in 14 Stati membri; senza misure, alcune imprese potrebbero essere costrette a ridurre o cessare l'attività, con impatti sull'occupazione e sull'approvvigionamento del mercato.
Gli importatori indipendenti, per i quali le lamiere pesanti rappresentano non più del 20 % dell'attività, non dovrebbero subire effetti negativi rilevanti. Quanto agli utilizzatori, le risposte raccolte non sono state considerate rappresentative e, in ogni caso, le misure dovrebbero contribuire a preservare fonti di fornitura nell'Unione. La Commissione ritiene quindi che le misure favoriscano condizioni commerciali eque e la ripresa competitiva del settore.
Misura provvisoria, garanzia e applicazione
In applicazione della regola del dazio inferiore, il dazio provvisorio è stato fissato al livello del minore tra margine di dumping e margine di pregiudizio. Le aliquote provvisorie dell'articolo 1 sono quindi pari a:
- 73,1 % per Nanjing Iron and Steel Co., Ltd. (C143)
- 65,1 % per Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd. (C144)
- 73,7 % per Wuyang Iron and Steel Co., Ltd e Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd. (C145)
- 70,6 % per le altre società cooperanti elencate in allegato
- 73,7 % per tutte le altre società (C999)
L'immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l'articolo 1 si applica per sei mesi.
Diritti procedurali e registrazione
Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore, le parti interessate possono chiedere la divulgazione dei fatti essenziali, presentare osservazioni scritte e richiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore. Entro lo stesso termine, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 possono presentare osservazioni specifiche sull'applicazione delle misure provvisorie.
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357. I dati raccolti sui prodotti immessi non più di 90 giorni prima dell'entrata in vigore restano conservati fino a eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento. Le conclusioni del regolamento sono espressamente provvisorie e potranno essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta.
Disposizioni principali
Prodotto interessato e origine
L'articolo 1, paragrafo 1, definisce il prodotto interessato come lamiera pesante di acciai non legati o altri acciai legati, laminata a caldo, non placcata né rivestita, non arrotolata, con i requisiti dimensionali indicati e ricompresa nei codici NC e TARIC elencati, originaria della Repubblica popolare cinese.
Aliquote antidumping provvisorie individuali e residuali
L'articolo 1, paragrafo 2, stabilisce aliquote provvisorie del 73,1 % per Nanjing Iron and Steel Co., Ltd. (codice TARIC C143), del 65,1 % per Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd. (C144), del 73,7 % per Wuyang Iron and Steel Co., Ltd e Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd. (C145), del 70,6 % per le altre società cooperanti elencate in allegato e del 73,7 % per tutte le altre società (C999).
Garanzia all'immissione in libera pratica
Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, l'immissione in libera pratica nell'Unione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
Durata e disciplina doganale applicabile
L'articolo 4 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; l'articolo 1 si applica per sei mesi. Salvo indicazioni contrarie, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Diritti di difesa e osservazioni delle parti
L'articolo 2 riconosce alle parti interessate, entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore, la possibilità di chiedere la divulgazione dei fatti essenziali, presentare osservazioni scritte e richiedere un'audizione. Entro lo stesso termine, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 possono presentare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.
Cessazione della registrazione delle importazioni
L'articolo 3 invita le autorità doganali a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357. I dati raccolti sui prodotti immessi non più di 90 giorni prima dell'entrata in vigore restano conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento.
Esito istruttorio: dumping, pregiudizio e nesso causale
Dal procedimento emerge che le esportazioni cinesi hanno praticato prezzi in forte dumping rispetto al valore normale costruito sulla base dell'Australia come paese di riferimento; i margini provvisori sono molto elevati e raggiungono il 127,6 % per alcune società. La Commissione ritiene inoltre che l'industria dell'Unione abbia subito grave pregiudizio e che tale pregiudizio sia causato dalle importazioni oggetto di dumping, senza che gli altri fattori esaminati interrompano il nesso causale.
Interesse dell'Unione e scelta della misura
La Commissione conclude che l'adozione delle misure è nell'interesse dell'Unione, in quanto dovrebbe ripristinare condizioni di concorrenza eque, favorire la ripresa dell'industria dell'Unione e non produrre effetti negativi sproporzionati su importatori e utilizzatori. Le aliquote provvisorie sono fissate secondo la regola del dazio inferiore, al livello del minore tra margine di dumping e margine di pregiudizio.
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