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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1785

Regolamento (UE) 2016/1785 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cimoxanil, sali di fosfano e di fosfuro e 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i limiti massimi di residui (LMR) per tre gruppi di sostanze attive, sulla base dei pareri EFSA e delle valutazioni tecniche della Commissione. Le modifiche interessano numerosi prodotti vegetali e alcuni prodotti di origine animale, fissando in diversi casi valori specifici, mantenendo taluni LMR al livello vigente e, per altri prodotti, rinviando a un riesame entro due anni. Il regolamento prevede inoltre una disciplina transitoria per i prodotti fabbricati prima del 28 aprile 2017.

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di cimoxanil, sali di fosfano e di fosfuro e di 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio in o su determinati prodotti.

Ambito di applicazione

Si applica ai residui di specifici antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda gli operatori della filiera agroalimentare, gli Stati membri e, indirettamente, i commercianti e importatori che immettono sul mercato prodotti soggetti a LMR; include prodotti vegetali e animali elencati negli allegati modificati, con esclusione dei prodotti per i quali non sono fissati LMR specifici oltre al limite di determinazione o al valore standard previsto dal regolamento di base. Si applica dal 28 aprile 2017; resta applicabile il testo previgente ai prodotti fabbricati prima di tale data.

Modifica dei livelli massimi di residui per cimoxanil, fosfano/fosfuri e nitrofenolati

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La modifica si fonda sui pareri motivati dell'EFSA ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base e tiene conto, oltre che della valutazione del rischio per i consumatori, delle esigenze di controllo analitico e delle osservazioni ricevute tramite l'Organizzazione mondiale del commercio.

Ambito e struttura dell'intervento

L'intervento riguarda tre gruppi di sostanze: cimoxanil; sali di fosfano e di fosfuro; 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio. Il regolamento modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando i valori di LMR per numerosi prodotti vegetali e alcuni prodotti di origine animale, oltre a sopprimere le corrispondenti colonne dall'allegato III.

Cimoxanil

Per il cimoxanil l'EFSA ha riesaminato gli LMR vigenti e ha raccomandato riduzioni per patate, aglio, cipolle, cetrioli, cetriolini, zucchine, broccoli, cavolfiori, piselli freschi con baccello, carciofi e porri; per altri prodotti ha suggerito di aumentare o mantenere i valori esistenti. Per uve da tavola e da vino, lattuga, spinaci, fagioli secchi, lenticchie secche, piselli secchi, lupini secchi, infusioni di erbe essiccate (fiori) e luppolo, l'Autorità ha rilevato dati insufficienti e la Commissione ha quindi fissato gli LMR al livello vigente o a quello indicato dall'EFSA, prevedendone il riesame entro due anni dalla pubblicazione. Per semi di girasole e semi di soia, in assenza di informazioni, gli LMR sono fissati allo specifico limite di determinazione.

Nel dettaglio, l'allegato II prevede, tra l'altro, valori di 0,03 mg/kg per la categoria della frutta fresca o congelata/frutta a guscio, 0,01 mg/kg per molti agrumi e altre frutta, 0,3 mg/kg per uve, 0,4 mg/kg per pomodori, 0,3 mg/kg per melanzane, 0,08 mg/kg per le cucurbitacee con buccia commestibile, 0,4 mg/kg per quelle con buccia non commestibile, 0,03 mg/kg per alcuni gruppi di cavoli, 0,01 o 0,03 mg/kg per varie categorie di ortaggi a foglia e 0,02 mg/kg per erbe fresche e fiori commestibili. Per diversi prodotti animali e vegetali, i valori sono indicati con il simbolo del limite inferiore di determinazione analitica (*1).

Sali di fosfano e di fosfuro

Per i sali di fosfano e di fosfuro l'EFSA ha proposto di rivedere la definizione dei residui, indicandoli come somma di generatori di fosfano e di fosfuro espressa come fosfano. La Commissione ha seguito le raccomandazioni tecniche per numerosi prodotti: riduzione degli LMR per erbe fresche, fagioli secchi, lenticchie secche, piselli secchi, lupini secchi, tè, infusioni di erbe, cacao e spezie; aumento per i chicchi di caffè.

Per un ampio numero di prodotti, tra cui frutta a guscio, semi oleaginosi, cereali e prodotti di origine animale, l'EFSA ha segnalato la mancanza di alcune informazioni e il regolamento stabilisce gli LMR al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità, con riesame entro due anni. In vari casi l'allegato richiama anche la necessità di dati sui metodi di analisi, sulle sperimentazioni sui residui, sulla stabilità all'immagazzinamento e, per i prodotti di origine animale, sulla presenza di fosfano e dei suoi prodotti di ossidazione.

5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio

Per queste sostanze l'EFSA ha proposto una definizione dei residui e raccomandato valori specifici per pomodori, melanzane, meloni e cocomeri. Per uve da tavola e da vino, fragole, lamponi, ribes a grappoli, mais, riso, frumento e luppolo, l'Autorità ha rilevato dati insufficienti; di conseguenza, gli LMR sono fissati al livello vigente o a quello indicato dall'EFSA, con revisione entro due anni. Per olive da tavola e olive da olio si applica il limite di determinazione.

Prodotti non autorizzati e limiti di determinazione

Il regolamento ribadisce che, per i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex, si applica il limite di determinazione oppure l'LMR di base previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

Clausole tecniche di interpretazione

L'allegato contiene numerose note esplicative. In particolare:

  • il simbolo (*1) indica il limite inferiore di determinazione analitica;
  • il simbolo (+) segnala casi in cui l'EFSA ha riscontrato l'assenza di alcune informazioni e la Commissione terrà conto di tali dati, se presentati entro l'8 ottobre 2018, in sede di riesame degli LMR;
  • per il barbaforte/rafano/cren nel gruppo delle spezie, il livello massimo di residui applicabile è quello fissato per tale prodotto nella categoria degli ortaggi, tenendo conto delle variazioni dovute alla trasformazione (essiccatura) ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

Entrata in vigore e regime transitorio

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica solo dal 28 aprile 2017. Per garantire la normale commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il testo previgente del regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati prima di tale data. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli LMR per cimoxanil

Gli LMR del cimoxanil sono aggiornati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005; per vari prodotti vengono ridotti, per altri mantenuti o aumentati. Per alcuni prodotti, come uve da tavola e da vino, lattuga, spinaci, legumi secchi, infusioni di erbe essiccate e luppolo, gli LMR sono fissati al livello vigente o a quello indicato dall'EFSA in attesa di ulteriori informazioni, con riesame entro due anni dalla pubblicazione. Per semi di girasole e semi di soia gli LMR sono fissati allo specifico limite di determinazione.

Aggiornamento degli LMR per sali di fosfano e di fosfuro

Gli LMR per i sali di fosfano e di fosfuro sono rivisti in base al parere motivato dell'EFSA, che propone anche una nuova definizione dei residui. Sono ridotti per erbe fresche, legumi secchi, tè, infusioni di erbe, cacao e spezie, mentre per i chicchi di caffè è previsto un aumento. Per numerosi semi oleaginosi, cereali, prodotti di origine animale e altre derrate, gli LMR restano al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità, con riesame entro due anni. Per alcuni prodotti privi di dati sufficienti l'LMR è fissato al limite di determinazione.

Nuovi LMR per 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio

Per queste sostanze, non precedentemente armonizzate con LMR specifici, l'allegato II viene integrato con valori per pomodori, melanzane, meloni e cocomeri, oltre a una definizione dei residui basata sulla somma delle tre sostanze espressa come 5-nitroguaiacolato di sodio. Per uve, fragole, lamponi, ribes, mais, riso, frumento e luppolo, in mancanza di alcune informazioni, gli LMR sono fissati al livello vigente o a quello indicato dall'EFSA, con riesame entro due anni. Per olive da tavola e olive da olio si applica il limite di determinazione.

Soppressione delle colonne corrispondenti nell'allegato III

Le colonne relative a cimoxanil, sali di fosfano e di fosfuro e fosfuro di idrogeno sono soppresse dall'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005, in coerenza con l'inserimento o il trasferimento delle relative disposizioni nell'allegato II.

Disciplina transitoria e data di applicazione

Il regolamento si applica dal 28 aprile 2017, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Il testo previgente del regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati prima del 28 aprile 2017.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturamangimicommercio dei prodotti alimentari

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