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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1786

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1786 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di spesa dei programmi di sviluppo rurale

Normativa europea32016R1786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per allineare la disciplina delle dichiarazioni di spesa dei programmi di sviluppo rurale alle regole sulla sospensione dei termini di pagamento previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013. La modifica chiarisce che la richiesta di informazioni supplementari e l'interruzione del termine per il pagamento intermedio sono possibili quando la dichiarazione di spesa presenta carenze informative o incoerenze. L'intervento è puntuale e riguarda unicamente l'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

Modifica le regole sulle dichiarazioni di spesa dei programmi di sviluppo rurale, precisando quando la Commissione può chiedere informazioni supplementari e sospendere i termini di pagamento intermedio.

Ambito di applicazione

Si applica ai programmi di sviluppo rurale nell'ambito della PAC, con riferimento alle dichiarazioni di spesa presentate dagli Stati membri alla Commissione e ai relativi pagamenti intermedi. Riguarda in particolare l'ordinatore sottodelegato della Commissione e lo Stato membro interessato, quando una dichiarazione di spesa è incompleta, poco chiara o presenta incoerenze, divergenze interpretative o altre anomalie. Ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica delle dichiarazioni di spesa dei programmi di sviluppo rurale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1786 della Commissione interviene in modo puntuale sul regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, al fine di rendere coerente la disciplina delle dichiarazioni di spesa dei programmi di sviluppo rurale con il sistema di interruzione dei termini di pagamento previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013. Il considerando centrale evidenzia che l'articolo 22, paragrafo 4, deve essere letto in connessione con l'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Ambito e finalità dell'intervento

La modifica riguarda i pagamenti intermedi relativi ai programmi di sviluppo rurale e, in particolare, il meccanismo con cui la Commissione può chiedere chiarimenti o verifiche supplementari sulle dichiarazioni di spesa presentate dagli Stati membri. L'obiettivo è limitare e precisare i casi in cui l'ordinatore sottodelegato può interrompere il termine di pagamento, collegandoli a situazioni di incompletezza, non chiarezza o incoerenza delle informazioni trasmesse.

Contenuto della nuova disciplina

La nuova formulazione dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 908/2014 prevede che, fatto salvo l'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'ordinatore sottodelegato possa richiedere ulteriori verifiche quando una dichiarazione di spesa presenti:

  • informazioni incomplete o non chiare;
  • disaccordi o divergenze di interpretazione;
  • qualsiasi altro tipo di incoerenza relativa al periodo di riferimento.

Il testo precisa inoltre che tali problemi possono derivare, in particolare, dalla mancata comunicazione delle informazioni richieste ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti della Commissione adottati in base a tale regolamento.

Obbligo di risposta dello Stato membro

Quando riceve una richiesta dell'ordinatore sottodelegato, lo Stato membro interessato deve trasmettere informazioni supplementari entro il termine fissato nella richiesta stessa. Il termine non è predeterminato in modo fisso, ma deve essere calibrato secondo la gravità del problema riscontrato nella dichiarazione di spesa.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Coordinamento con le regole sui termini di pagamento

Richiama l'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che disciplina l'interruzione dei termini di pagamento, per garantire coerenza tra la disciplina generale dei fondi e quella delle dichiarazioni di spesa dei programmi di sviluppo rurale.

Nuova formulazione dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 908/2014

Stabilisce che, fatto salvo l'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'ordinatore sottodelegato può richiedere ulteriori verifiche quando vi siano informazioni incomplete o non chiare, disaccordi, divergenze di interpretazione o altre incoerenze relative a una dichiarazione di spesa per un dato periodo di riferimento.

Obbligo di integrazione informativa da parte dello Stato membro

Se richiesto dall'ordinatore sottodelegato, lo Stato membro interessato deve fornire informazioni supplementari entro il termine fissato nella richiesta, termine che deve essere determinato in funzione della gravità del problema.

Collegamento con il quadro normativo dello sviluppo rurale

Le incoerenze possono derivare, in particolare, dalla mancata comunicazione delle informazioni richieste ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti della Commissione adottati in base a tale regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasviluppo ruralegestione finanziariafondi ue

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