Regolamento (UE) 2016/1799
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito per il rischio di credito in conformità all'articolo 136, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce come associare le categorie di rating delle ECAI alle classi di merito di credito previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, così da applicare correttamente le ponderazioni prudenziali per il rischio di credito. Definisce criteri quantitativi e qualitativi, i parametri di riferimento di lungo e breve termine e le modalità di revisione periodica dell’associazione. Contiene inoltre le tabelle di corrispondenza per ciascuna ECAI riconosciuta e per le rispettive scale di rating. L’atto mira anche a bilanciare prudenza regolamentare e concorrenza nel mercato dei rating, evitando effetti penalizzanti eccessivi per le agenzie più piccole o recenti.
Norme tecniche di attuazione per associare le valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di merito di credito ai fini dei requisiti prudenziali del regolamento (UE) n. 575/2013, esclusa la cartolarizzazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) i cui rating possono essere usati a fini regolamentari nel quadro del regolamento (UE) n. 575/2013, incluse le agenzie registrate o certificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 e le banche centrali che emettono rating esenti da tale regolamento. Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento nella misura in cui utilizzano il metodo standardizzato per il rischio di credito e le corrispondenti ponderazioni basate su rating esterni. Restano escluse le posizioni verso la cartolarizzazione, espressamente fuori dall’ambito dell’associazione disciplinata dal presente atto. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione: associazione tra rating ECAI e classi di merito di credito
Il regolamento disciplina la metodologia tecnica con cui le valutazioni del merito di credito rese dalle ECAI devono essere ricondotte alle classi di merito di credito previste dal regolamento (UE) n. 575/2013. La finalità è consentire agli enti creditizi e alle imprese di investimento di applicare in modo coerente le ponderazioni prudenziali del rischio di credito, con un approccio uniforme e comparabile tra agenzie diverse. Il testo coordina inoltre questa disciplina con il regolamento (CE) n. 1060/2009 sulle agenzie di rating del credito.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda tutte le ECAI le cui valutazioni possono essere utilizzate a fini regolamentari, incluse le agenzie registrate o certificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 e le banche centrali che emettono rating esenti da tale regolamento. L’associazione vale per i rating impiegati nel quadro del metodo standardizzato del regolamento (UE) n. 575/2013 e non riguarda le esposizioni verso la cartolarizzazione, espressamente escluse dal suo oggetto. Le tabelle di corrispondenza dell’allegato III sono distinte per ciascuna ECAI e per ciascuna scala di rating pertinente.
Impostazione metodologica: criteri quantitativi e qualitativi
Il regolamento costruisce l’associazione su una logica in due fasi. In primo luogo utilizza fattori quantitativi, cioè i tassi di default di breve e di lungo termine relativi agli elementi collocati nella stessa categoria di rating. In secondo luogo integra tali dati con fattori qualitativi, che servono a correggere o rafforzare l’associazione iniziale quando i dati statistici non siano sufficienti o non siano pienamente rappresentativi.
I fattori quantitativi sono definiti all’articolo 1 e sviluppati negli articoli 2-6. I fattori qualitativi sono elencati all’articolo 7 e riguardano, tra l’altro:
- la definizione di default adottata dalla ECAI;
- l’orizzonte temporale considerato dalla categoria di rating;
- il significato della categoria e la sua posizione nella scala;
- il merito creditizio degli elementi valutati;
- la stima del tasso di default di lungo termine fornita dalla ECAI;
- l’eventuale associazione interna già esistente;
- ogni altra informazione rilevante sul rischio.
Fattori quantitativi: calcolo dei tassi di default
Quando il numero di rating è sufficiente, il tasso di default di breve termine si calcola su un orizzonte di 3 anni, per periodi semestrali a partire dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno. Il denominatore è costituito dagli elementi presenti all’inizio del periodo; il numeratore dagli elementi che hanno registrato un default entro la fine del periodo. Gli elementi ritirati prima della fine dell’orizzonte e non in default contribuiscono al denominatore con ponderazione del 50%.
Sono considerati eventi di default, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4:
- procedure di fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato o ritardato pagamento di interessi o capitale oltre l’eventuale periodo di tolleranza contrattuale;
- distressed exchange con valore inferiore a quello promesso;
- assoggettamento dell’entità valutata a una forma significativa di vigilanza regolamentare per la sua situazione finanziaria.
Il tasso di default di lungo termine è la media ponderata di almeno 20 tassi di breve termine più recenti. Quando disponibili, i tassi devono includere il periodo di recessione più recente; le ponderazioni devono assicurare un’adeguata rappresentazione degli anni con e senza recessione nell’intero ciclo economico. Se i dati sono insufficienti, i tassi mancanti possono essere stimati.
Casi in cui i dati sono insufficienti
Se non vi è un numero sufficiente di rating, il tasso di default di lungo termine si fonda sulla stima fornita dalla ECAI per la categoria di rating, completata con il numero di elementi in default e non in default associati alla stessa categoria. Il regolamento cerca espressamente di evitare che le ECAI di più recente ingresso nel mercato siano penalizzate in modo indebito dalla carenza di dati storici.
Fattori qualitativi e correzione dell’associazione
La definizione di default adottata dalla ECAI deve essere confrontata con quella utilizzata nel regolamento. Se la definizione della ECAI non copre tutte le tipologie di eventi di default rilevanti, i fattori quantitativi devono essere adattati. L’orizzonte temporale della categoria di rating è impiegato per capire se il livello di rischio è sostenibile nel triennio di riferimento.
Il significato della categoria è valutato in funzione della capacità dell’entità di rispettare gli impegni finanziari, della sensibilità al contesto economico e della vicinanza al default. Anche il merito creditizio degli elementi sottostanti assume rilievo, almeno in termini di dimensione e diversificazione settoriale e geografica; possono essere impiegate ulteriori misure del merito creditizio, purché affidabili e pertinenti.
Parametri di riferimento e significato delle classi di merito di credito
L’articolo 14 distingue due parametri di riferimento:
- un parametro di riferimento del tasso di default di lungo termine per ciascuna classe di merito di credito;
- un parametro di riferimento del tasso di default di breve termine per ciascuna classe di merito di credito.
L’allegato I fissa i valori numerici. Per il lungo termine, ad esempio, la classe 1 corrisponde a un valore medio dello 0,10% con intervallo 0,00%-0,16%, mentre la classe 6 arriva al 34,00% con intervallo 26,50%-100,00%. Per il breve termine, gli intervalli di monitoraggio e di intervento sono fissati, tra l’altro, allo 0,80%/1,20% per la classe 1 e al 28,60%/35,00% per la classe 5; per la classe 6 i livelli non sono pertinenti.
L’allegato II descrive il significato di riferimento delle classi di merito di credito, dalla classe 1, che indica rischio minimo o molto basso e capacità estremamente/ molto forte di onorare gli impegni finanziari, fino alla classe 6, che indica vulnerabilità o forte vicinanza al default.
Revisione periodica e monitoraggio
L’associazione non è statica. Deve essere riesaminata regolarmente perché il tasso di default di lungo termine può cambiare e diventare rappresentativo di un’altra classe di merito di credito. A tal fine, i tassi di default di breve termine vanno confrontati con i livelli di monitoraggio e di intervento. Il superamento dei livelli di breve termine per due anni consecutivi può segnalare un indebolimento dei criteri di rating e indurre una revisione dell’associazione; ciò è particolarmente rilevante quando si supera il livello di intervento.
La Commissione richiama anche l’esigenza di evitare effetti anticoncorrenziali nel mercato dei rating, dominato da pochi grandi operatori, e di non creare barriere all’ingresso per le ECAI più piccole o recenti. Per questo il testo finale attenua alcune soluzioni inizialmente proposte per i casi di scarsità di dati e per l’aggiornamento automatico delle associazioni.
Tabelle di corrispondenza per le ECAI
L’allegato III contiene le tabelle di corrispondenza tra le categorie di rating delle singole ECAI e le classi di merito di credito da 1 a 6. Le tabelle coprono un ampio numero di agenzie e di scale di rating, tra cui, a titolo esemplificativo, AM Best, ARC Ratings, Assekurata, Axesor, BCRA, Banque de France, Capital Intelligence, Cerved, Creditreform, CRIF, Dagong Europe, DBRS, Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s, Scope Ratings e altre.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In quanto regolamento di esecuzione, fornisce una disciplina uniforme e immediatamente vincolante per l’uso prudenziale dei rating esterni.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità dell’associazione
L’articolo 136 del regolamento (UE) n. 575/2013 richiede di determinare, per tutte le ECAI, a quali classi di merito di credito siano associate le rispettive valutazioni del merito di credito. Il regolamento riunisce in un unico atto le norme tecniche di attuazione sull’associazione, con esclusione delle esposizioni verso la cartolarizzazione, e adotta una terminologia coerente con il regolamento (CE) n. 1060/2009.
Fattori quantitativi
I fattori quantitativi sono i tassi di default di breve e di lungo termine relativi agli elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating. Quando vi è un numero sufficiente di rating, il tasso di breve termine si calcola su un orizzonte di 3 anni; il tasso di lungo termine è una media ponderata di almeno 20 tassi di breve termine più recenti. In assenza di dati sufficienti, il tasso di lungo termine si basa sulla stima fornita dalla ECAI, integrata con i dati disponibili su elementi in default e non in default.
Calcolo del default rate di breve termine
Il tasso di default di breve termine si calcola dividendo il numero di elementi presenti all’inizio dell’orizzonte triennale che hanno registrato un default entro la fine del periodo per il numero di elementi presenti all’inizio. Gli elementi ritirati prima della fine del periodo e non in default pesano al 50% nel denominatore; se vi sono prove che il ritiro è avvenuto dopo il default, l’elemento è trattato come in default. Sono considerati eventi di default, tra gli altri, la procedura concorsuale, il mancato o ritardato pagamento oltre l’eventuale periodo di tolleranza, il distressed exchange e la vigilanza regolamentare significativa dovuta alla situazione finanziaria.
Calcolo del default rate di lungo termine e ponderazioni
Il tasso di lungo termine comprende almeno 20 tassi di breve termine più recenti e, se disponibili, considera il periodo di recessione più recente. I tassi di breve termine sono ponderati in base al numero di elementi all’inizio del periodo; i tassi stimati sono ponderati in base al numero stimato di elementi. Le ponderazioni devono riflettere in modo adeguato anni di recessione e anni senza recessione.
Criteri in caso di dati insufficienti
Quando non vi è un numero sufficiente di rating del credito, il tasso di lungo termine si basa sulla stima della ECAI per la categoria di rating, completata con i dati sugli elementi incorsi o non incorsi in default. Il regolamento attenua il peso dei fattori quantitativi per evitare svantaggi indebiti per le ECAI più nuove o con meno dati storici.
Fattori qualitativi
I fattori qualitativi includono la definizione di default adottata dalla ECAI, l’orizzonte temporale della categoria di rating, il significato della categoria e la sua posizione nella scala, il merito creditizio degli elementi sottostanti, la stima del tasso di default di lungo termine fornita dalla ECAI, l’eventuale associazione interna già stabilita dalla stessa ECAI e qualsiasi altra informazione pertinente sul rischio della categoria.
Correzione per definizione di default e orizzonte temporale
La definizione di default della ECAI deve essere confrontata con quella del regolamento; se non tutte le tipologie di eventi rilevanti sono considerate, i fattori quantitativi vanno adattati. L’orizzonte temporale della categoria di rating è rilevante per verificare la sostenibilità del rischio nel periodo di 3 anni usato per il calcolo quantitativo.
Significato della categoria e merito creditizio degli elementi
Il significato della categoria si valuta in funzione della capacità di adempiere agli impegni finanziari, della sensibilità al contesto economico e della vicinanza al default, comparandolo al significato di riferimento delle classi di merito di credito. Il merito creditizio degli elementi si valuta tenendo conto almeno di dimensione e diversificazione settoriale e geografica; possono essere usate altre misure di merito creditizio se affidabili e pertinenti.
Parametro di riferimento e tabelle di corrispondenza
Il parametro di riferimento comprende un benchmark di lungo termine e uno di breve termine per ciascuna classe di merito di credito. L’allegato I fissa i valori numerici; l’allegato II descrive il significato di riferimento delle classi; l’allegato III contiene le tabelle di corrispondenza tra le categorie di rating delle singole ECAI e le classi di merito di credito.
Revisione dell’associazione
L’associazione deve essere riesaminata regolarmente, anche in base ai tassi di default di breve termine confrontati con i livelli di monitoraggio e di intervento. Il superamento per due anni consecutivi dei parametri di breve termine può indicare un indebolimento della categoria e la necessità di rivedere la classe associata. Il monitoraggio è continuo e possono essere presentate norme tecniche rivedute per includere ECAI di recente costituzione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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