Regolamento (UE) 2016/1776
Regolamento (UE) 2016/1776 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità in gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per inserire il sucralosio (E 955) tra gli additivi autorizzati nelle gomme da masticare con zuccheri aggiunti o polioli, come esaltatore di sapidità. L’autorizzazione è limitata a un tenore massimo di 1 200 mg/kg nella categoria 5.3. La Commissione ritiene che l’uso autorizzato non comporti rischi per la salute umana e, pertanto, non ha richiesto il parere dell’EFSA. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Autorizza l’uso del sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità nelle gomme da masticare con zuccheri aggiunti o polioli, modificando l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che producono o commercializzano gomme da masticare (sottocategoria alimentare 5.3) nell’Unione europea, con riferimento specifico alle gomme da masticare con zuccheri aggiunti o polioli. L’intervento riguarda l’aggiornamento dell’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati e delle relative condizioni d’uso. Non introduce un regime generale per tutti gli alimenti, ma una autorizzazione mirata per una specifica categoria e condizione d’impiego. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Autorizzazione del sucralosio (E 955) nelle gomme da masticare
Il regolamento (UE) 2016/1776 della Commissione modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati e le relative condizioni d’impiego. L’intervento è adottato sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008 e si colloca nel quadro della procedura uniforme di aggiornamento dell’elenco prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008.
Contesto e motivazione dell’intervento
La Commissione richiama una domanda presentata il 19 gennaio 2015 per autorizzare l’uso del sucralosio come esaltatore di sapidità nelle gomme da masticare con zuccheri aggiunti o polioli. Nei considerando si afferma che il Comitato scientifico dell’alimentazione umana aveva già valutato il sucralosio nel 2000, fissando una dose giornaliera ammissibile (DGA) pari a 15 mg/kg di peso corporeo al giorno. La Commissione conclude che l’autorizzazione richiesta determina un’esposizione aggiuntiva trascurabile e non comporta rischi per la sicurezza dei consumatori; per questo motivo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, non è necessario acquisire il parere dell’EFSA.
Contenuto della modifica normativa
L’allegato al regolamento inserisce nella categoria alimentare 5.3 "Gomme da masticare (chewing-gum)" una nuova voce per l’additivo E 955 Sucralosio. L’autorizzazione è circoscritta alle gomme da masticare con zuccheri aggiunti o polioli e riguarda esclusivamente l’uso come esaltatore di sapidità. Il livello massimo consentito è fissato a 1 200 mg/kg.
Uso combinato con altri additivi nella stessa categoria
La modifica interviene anche sulla nota a piè di pagina (12) della parte E dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Viene chiarito che, qualora E 950, E 951, E 955, E 957, E 959 ed E 961 siano impiegati in combinazione nelle gomme da masticare, il livello massimo di ciascuna sostanza deve essere ridotto proporzionalmente.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore alimentare, ciò comporta la possibilità di formulare gomme da masticare con zuccheri aggiunti o polioli impiegando il sucralosio entro il limite normativo stabilito e nel rispetto delle condizioni specifiche di categoria e di eventuale uso combinato con altri additivi.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco degli additivi autorizzati
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 conformemente all’allegato del regolamento, aggiornando l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati e le condizioni del loro uso.
Autorizzazione del sucralosio nelle gomme da masticare
Nella categoria alimentare 5.3 "Gomme da masticare (chewing-gum)" viene inserita la voce E 955 Sucralosio con tenore massimo di 1 200 mg/kg, utilizzabile solo in gomme da masticare con zuccheri aggiunti o polioli e solo come esaltatore di sapidità.
Uso in combinazione con altri edulcoranti/additivi affini
La nota a piè di pagina (12) è modificata per precisare che, se E 950, E 951, E 955, E 957, E 959 ed E 961 sono utilizzati in combinazione nelle gomme da masticare, il livello massimo di ciascuna sostanza deve essere ridotto proporzionalmente.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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