Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1787

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1787 della Commissione, del 7 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1787 della Commissione fissa, per una serie di ortofrutticoli, i valori forfettari all’importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata. Tali valori sono stabiliti in un allegato, per singolo codice NC e per specifiche origini di paesi terzi. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 543/2011 e si applica immediatamente dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti ortofrutticoli freschi elencati nell’allegato del regolamento, identificati tramite codice NC e origine paesi terzi, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Opera nell’ambito dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le origini sono individuate secondo la nomenclatura dei paesi del regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica "altre origini".

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1787 della Commissione aggiorna i valori forfettari all’importazione utilizzati nel sistema del prezzo di entrata per taluni prodotti ortofrutticoli. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina le modalità di applicazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. I considerando evidenziano che i valori forfettari sono fissati in applicazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sono calcolati quotidianamente, in giorni feriali, sulla base di dati giornalieri variabili.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda i prodotti ortofrutticoli indicati nell’allegato, individuati tramite codice NC e origine da paesi terzi. Non introduce un regime generale per tutti gli alimenti o per tutte le importazioni, ma interviene solo sui prodotti specificamente elencati, ai fini della determinazione del prezzo di entrata nel meccanismo previsto dalla normativa settoriale.

Contenuto dell’articolo 1 e dell’allegato

L’articolo 1 rinvia integralmente all’allegato, nel quale sono riportati i valori forfettari all’importazione espressi in EUR/100 kg. I valori sono differenziati per combinazione di codice NC e paese di origine, includendo anche il codice "ZZ" per le "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012.

Tra i prodotti elencati figurano, a titolo esemplificativo, specifici codici NC relativi a ortaggi e frutta fresca, con valori distinti per origini quali Marocco, Turchia, Brasile, Stati Uniti, Cile, Sudafrica, Nuova Zelanda, Argentina, Uruguay e Cina.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quindi con efficacia immediata. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione dei valori forfettari

La Commissione adotta il regolamento in base al TFUE, al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. I valori forfettari all’importazione servono per la determinazione del prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli nell’ambito del sistema applicabile ai prodotti provenienti da paesi terzi.

Criteri di fissazione e periodicità

I considerando precisano che il regolamento (UE) n. 543/2011 prevede i criteri per la fissazione dei valori forfettari all’importazione, in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round. Il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale, sulla base di dati giornalieri variabili.

Valori riportati nell’allegato

L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli stabiliti nell’allegato del presente regolamento. L’allegato riporta i valori in EUR/100 kg per diversi codici NC, associandoli a specifici codici paese terzo e, in alcuni casi, al codice "ZZ" per "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre indicato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaortofrutticoliorganizzazione comune dei mercaticommercio con paesi terzi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.