Cassazione Penale, Sentenza n. 27012/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza dell'appello che aveva accolto il concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia a motivi di appello sulla responsabilità e sulle attenuanti. Ninivaggi ha successivamente rinunciato all'impugnazione. Di Pietro ha prodotto due motivi: (1) richiesta di riqualificazione delle condotte (contestazione di concussione nei diversi capi, chiedendo la riformulazione in reati previsti dall'art. 322, quarto comma c.p. o, in via alternativa, dall'art. 319-quater c.p. per alcuni capi); (2) censura per violazione dell'art. 32 c.p. perché la Corte d'appello aveva applicato la pena accessoria dell'interdizione legale nonostante, dopo il concordato e la rideterminazione della pena, la pena concreta per il reato più grave risultasse inferiore al limite legale di cinque anni previsto per l'applicazione dell'interdizione.
La decisione
Il ricorso di Ninivaggi è dichiarato inammissibile per rinuncia all'impugnazione; la Corte di cassazione condanna Ninivaggi al pagamento delle spese processuali e applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. (somma in favore della Cassa delle ammende). Il ricorso di Di Pietro: il primo motivo (riqualificazione delle fattispecie) è dichiarato inammissibile perché, nel giudizio di cassazione avverso sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., sono ammissibili solo motivi attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia; le doglianze sulla determinazione della pena sono ammissibili solo se travalicano i limiti edittali o sono illegali. Il secondo motivo è ritenuto fondato: la Corte annulla senza rinvio la parte della sentenza impugnata che ha applicato la pena accessoria dell'interdizione legale nei confronti di Di Pietro, poiché la pena concreta applicata al reato più grave è risultata pari a quattro anni (inferiore al limite dei cinque anni previsto dall'art. 32, terzo comma, c.p.) e quindi l'interdizione non poteva essere applicata; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La Corte rileva che il ricorso avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis è ammesso soltanto per vizi relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia; sono inammissibili censure relative a motivi rinunciati o alla determinazione della pena salvo che configurino illegittimità soggettiva o superamento dei limiti edittali.
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Utilizzato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso di Ninivaggi in ragione della rinuncia all'impugnazione.
art. 616 c.p.p.
Stabilisce la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità: oltre alle spese processuali, può essere disposta una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la Corte applica tale sanzione anche per la rinuncia all'impugnazione quando non emergono ragioni non imputabili al ricorrente.
art. 32 c.p.
La norma pone il limite per l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale: va applicata solo se la pena principale per il reato più grave supera il limite legale (cinque anni). La Corte ha interpretato che, in caso di più reati in continuazione, il riferimento è alla pena principale determinata in concreto per il reato più grave (anche se ridotta per effetto del rito o del concordato), e non alla pena complessiva aumentata dalla continuazione.
art. 322, quarto comma c.p.
Norma cui i ricorrenti chiedevano la riqualificazione delle condotte (menzionata come possibile diversa fattispecie rispetto a quella riconosciuta in appello); la Corte non ammette tale censura in questo giudizio per i limiti di impugnazione dell'art. 599-bis.
art. 319-quater c.p.
Alternativa normativa prospettata dal ricorrente per la riqualificazione di alcuni capi: anche questa censura è esclusa dall'esame perché attiene alla qualificazione e responsabilità penale, materie sui cui i ricorsi sono stati rinunciati o non sono esaminabili in cassazione in questa sede.
art. 129 c.p.p.
Riferita come disciplina sulle condizioni di proscioglimento: la Corte ricorda che le doglianze sulla mancata valutazione di talune condizioni di proscioglimento sono inammissibili in questa sede se rientrano tra motivi rinunciati.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione rende il ricorso inammissibile e può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo comprovate ragioni estranee all'interesse del rinunciante.
- I ricorsi in Cassazione avverso sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p. sono limitati: ammissibili solo i motivi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e a divergenze tra accordo e pronuncia; non sono ammissibili doglianze sulla responsabilità o sulla determinazione della pena se derivanti da motivi rinunciati.
- In presenza di più reati riuniti in continuazione, per valutare l'applicabilità di una pena accessoria che richiama un limite (es. interdizione richiedente pena superiore a cinque anni), il riferimento è alla pena principale effettivamente determinata in concreto per il reato più grave (anche dopo riduzioni per il rito o per il concordato), e non alla pena complessiva aumentata dalla continuazione.
- Se la pena concreta per il reato più grave risulta inferiore alla soglia prevista dalla norma che legittima la pena accessoria, l'accessorio deve essere eliminato e la parte della sentenza che lo applica va annullata.
- Le censure sulla riqualificazione giuridica delle condotte e sulla dinamica della responsabilità sono spesso inammissibili in sede di cassazione per sentenze derivanti da concordato, salvo che si inquadrino nei limiti espressamente ammessi dalla legge per questo rito.
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