Sentenza del 16/09/2020 n. 19272 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso degli oneri per le fideiussioni prestate all'importazione di oli vegetali destinati alla produzione di energia elettrica/biodiesel. L'Agenzia aveva negato il rimborso sostenendo che non esisteva esenzione dall'accisa per tali oli e che la garanzia era legittima perché connessa al regime doganale di sospensione e all'obbligo di destinazione particolare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che, alla luce della direttiva 2003/96/CE (dichiarata self-executing dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, causa C-360/05), gli oli vegetali utilizzati per produrre elettricità sono esenti da accisa; conseguentemente, non sussisteva il presupposto per richiedere la cauzione finalizzata al pagamento dell'accisa (ex art.21 D.Lgs. 504/1995). Per questo motivo la richiesta di garanzia era priva di fondamento e si applica la disciplina della L. n. 212/2000, art.8 (rimborso per ingiusto danno), riconoscendo il diritto al rimborso degli oneri a carico della società.
Norme richiamate
Direttiva 2003/96/CE
Art.14, par.1: "...gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite... a) i prodotti energetici e l'elettricita' utilizzati per produrre elettricita'..."
La direttiva riconosce l'esenzione dall'accisa per prodotti energetici usati per produrre elettricità; la Corte ha ritenuto la direttiva self-executing in relazione al caso e applicabile direttamente nell'ordinamento interno.
Decreto Legislativo n. 504/1995
Art.21, comma 7: "Le societa'... hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa"
L'obbligo di prestare cauzione è collegato all'esistenza dell'obbligo di pagamento dell'accisa; se il prodotto è esente dall'accisa, l'obbligo di cauzione non sussiste.
Legge n. 212/2000
Art.8 (richiamato nel testo): normativa sul rimborso in caso di ingiusto danno al contribuente
La norma disciplina il rimborso quando un provvedimento amministrativo ha cagionato un ingiusto danno; qui applicata per il rimborso degli oneri fideiussori richiesti senza fondamento.
Regolamento CEE n. 2454/1993
Art.293, par.2, lett. e) (richiamato nel testo)
Regola le garanzie connesse alla immissione in libera pratica con destinazione particolare; il giudice ha ritenuto che il richiamo non fosse pertinente rispetto all'esenzione dall'accisa prevista dalla direttiva 2003/96/CE.
Regolamento CE n. 2913/1992
Articoli 82 e ss. (richiamati nel testo)
Norme del codice doganale sull'immissione in libera pratica e sulle garanzie; il giudice ha distinto l'ambito delle garanzie doganali da quello delle garanzie dirette al pagamento dell'accisa, ritenendo che l'esenzione dall'accisa elimini il presupposto per la cauzione riferita all'imposta.
Giurisprudenza Corte di Giustizia (Causa C-360/05, 5 ottobre 2006)
Richiamata testualmente nella sentenza come pronuncia che accerta il mancato recepimento della Direttiva 2003/96/CE
La Corte di Giustizia ha accertato il mancato recepimento della direttiva da parte dell'Italia e, di conseguenza, ha affermato la possibilità di applicare direttamente la direttiva (effetto diretto/self-executing) a partire dalla data prevista.
Massime di principio
- Se una direttiva UE riconosce un'esenzione fiscale e risulta self-executing o è stata dichiarata applicabile direttamente dalla giurisprudenza comunitaria, le norme nazionali incompatibili devono essere disapplicate nei rapporti con i privati.
- La richiesta di garanzie/cauzioni finalizzate a garantire il pagamento di un'imposta è legittima solo se l'imposta è effettivamente dovuta; se il bene è esente per normativa comunitaria applicabile, il presupposto per la garanzia viene meno.
- Il contribuente può ottenere il rimborso degli oneri (es. costi di fideiussione) sostenuti per garanzie richieste senza fondamento, facendo leva su norme interne di tutela (es. art.8 L. 212/2000) quando l'atto amministrativo abbia cagionato un ingiusto danno.
- Occorre distinguere sempre tra garanzie doganali (per dazi e per il rispetto di una destinazione particolare) e garanzie finalizzate al pagamento di imposte interne (accise); l'applicabilità e il rimborso possono differire a seconda della natura dell'obbligazione garantita.
- L'amministrazione ha l'onere di motivare la legittimità della richiesta di garanzia alla luce del diritto UE; in presenza di disposizioni comunitarie che esentano il bene, la motivazione deve spiegare perché la garanzia sia comunque necessaria.
- In situazioni analoghe è utile verificare: a) se la norma UE è self-executing o se lo è divenuta per giurisprudenza; b) contenuto preciso della fideiussione (ambito dei rischi garantiti); c) la correlazione tra obbligo di garanzia e obbligo tributario effettivo.
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