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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44482/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava il diniego del rilascio del passaporto motivato dal mancato pagamento di sanzioni pecuniarie (art. 3, lett. d), L. 21/11/1967, n. 1185). Il ricorrente impugnava altresì l'interpretazione amministrativa della norma come incompatibile con il diritto dell'Unione (Direttiva 2004/38/CE artt. 4 e 27, Carta art. 45, art. 21 TFUE) e con il Protocollo n. 4 CEDU, e chiedeva la revoca della presunta sanzione accessoria del divieto di espatrio applicata in occasione della condanna penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In dettaglio: la richiesta principale di revoca della sanzione accessoria del divieto di espatrio è infondata perché nella sentenza di condanna del 13 luglio 2018 non risulta applicata alcuna sanzione accessoria; la richiesta subordinata di rilascio del nulla osta al passaporto è stata ritenuta impropria perché il nulla osta deve essere richiesto al Pubblico ministero competente per l'esecuzione (e non direttamente al giudice dell'esecuzione), e il ricorrente non aveva preventivamente investito il PM né impugnato il diniego amministrativo (Questura) nei modi previsti. Perciò la questione di compatibilità comunitaria è divenuta irrilevante; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    non presente nel testo con virgolettato specifico

    Norma delittuosa che ha giustificato la condanna penale del ricorrente; usata come dato di fatto per il procedimento esecutivo

  • Legge 21/11/1967 n. 1185, art. 3, lett. d)

    "Non possono ottenere il passaporto: d) Coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza..."

    La Corte conferma che il rilascio del nulla osta per chi ha multa non pagata spetta all'autorità giudiziaria che cura l'esecuzione (di fatto il PM); la disciplina può essere impugnata amministrativamente quando il diniego proviene dalla Questura

  • Codice di procedura penale, artt. 655, 656, 660, 665, 667, 676

    non presenti quote testuali nel testo

    Richiamati per definire competenze e procedimento di esecuzione: il pubblico ministero è l'organo che cura l'esecuzione e può esprimere il nulla osta; il giudice dell'esecuzione esercita controllo sulla decisione del PM in sede incidentale

  • Codice penale, art. 136

    non presente con virgolettato specifico

    Riferito alla conversione della multa non pagata in pena detentiva: la conversione può incidere sull'ammissibilità del nulla osta (se la conversione ha comportato pena superiore a 1 mese di reclusione il nulla osta non è rilasciabile)

  • Legge n. 689/1981

    non presente con virgolettato specifico

    Richiamata in relazione alla conversione delle multe in pene restrittive della libertà; serve a determinare l'effetto del mancato pagamento sul diritto di espatrio

  • Direttiva 2004/38/CE, artt. 4 e 27

    citata dal ricorrente come base di incompatibilità

    Il ricorrente invocava principi di libera circolazione; la Corte ha ritenuto la questione europea irrilevante perché il ricorrente non aveva esperito i rimedi nazionali (nulla osta dal PM o impugnazione amministrativa) e perché aveva chiesto il nulla osta nazionale, mostrando l'intento di avvalersi della norma italiana

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 45, comma 1

    Invocato come tutela della libertà di movimento; non esaminato nel merito per mancanza di interesse concreto dovuto alle modalità con cui il ricorrente ha agito

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 21

    Richiamato per la libera circolazione dei cittadini dell'Unione; non valutato nel merito per le ragioni processuali indicate dalla Corte

  • Protocollo n. 4 CEDU, art. 2

    Invocato come tutela della libertà di movimento; la Corte non ha esaminato la questione sostanziale per ragioni procedurali e di incompetenza relativa alla richiesta del nulla osta

Massime di principio

  • Se nella sentenza di condanna non è stata applicata alcuna sanzione accessoria, una domanda di revoca di tale sanzione è infondata e irrilevante nel procedimento di esecuzione
  • La richiesta di nulla osta al rilascio del passaporto ai sensi dell'art. 3, lett. d), L. 1185/1967 deve essere rivolta al Pubblico ministero che cura l'esecuzione; il giudice dell'esecuzione esercita controllo successivo ma non è l'autorità primaria che concede il nulla osta
  • Il ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione (pregiudiziale europea) perde rilevanza se il ricorrente intende comunque avvalersi della normativa nazionale o non ha esperito i rimedi nazionali previsti (es. richiesta al PM o impugnazione amministrativa del diniego Questura)
  • Il diniego amministrativo (Questura) al rilascio del passaporto va contestato con i rimedi amministrativi o dinanzi al TAR o al Ministero competente; l'incidente di esecuzione non sostituisce l'impugnazione del provvedimento amministrativo
  • Nel procedimento di incidente di esecuzione è ammessa la precisazione o integrazione del petitum in corso d'istanza, purché siano rispettati i principi del contraddittorio (con concessione di termine alla parte pubblica per le controdeduzioni)
  • La conversione della multa in pena detentiva (ai sensi delle norme penali e di esecuzione) incide direttamente sull'idoneità al rilascio del nulla osta: multe già convertite o la cui conversione importi pena superiore a un mese di reclusione ostano al rilascio

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