Sentenza n. 656/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento I) della determinazione di cui alla nota Prot. PG/2025/930496 del 15 ottobre 2025 della Direzione Municipalità 1 Chiaia - Posillipo - San Ferdinando che, a fronte dell'istanza del ricorrente di rettifica di certificazione anagrafica, ha ritenuto che non sussistevano i presupposti giuridici per configurare un'inerzia o un'omissione ingiustificata; e, per l'effetto, per la condanna del Comune, e per esso della Direzione Municipalità 1 Chiaia - Posillipo - San Ferdinando: a) a dare immediato riscontro all'istanza del ricorrente del 25 marzo 2025, volta a conseguire la cancellazione del nominativo della sig.ra Francesca Battista dallo stato di famiglia del richiedente medesimo, in quanto la stessa non abiterebbe in Via Chiatamone n. 57; b) a provvedere all'immediata cancellazione della sig.ra Francesca Battista dallo stato di famiglia del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto comunale che aveva escluso l'inerzia dell'amministrazione e ritenuto necessario svolgere accertamenti intervallati per almeno un anno prima della cancellazione anagrafica per irreperibilità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'atto con cui il Comune, a fronte dell'istanza del 25 marzo 2025 diretta a ottenere la cancellazione anagrafica di una familiare dallo stato di famiglia, aveva ritenuto non configurabile un'inerzia o un'omissione ingiustificata e aveva subordinato il provvedimento di cancellazione allo svolgimento di accertamenti opportunamente intervallati per un periodo non inferiore a un anno. Ha dedotto che, ai sensi degli artt. 6 e 13 del d.P.R. n. 223/1989, ciascun componente della famiglia può dichiarare il mutamento della posizione anagrafica degli altri familiari, compreso il cambiamento di residenza, e che il Comune avrebbe dovuto fornire riscontro entro il termine ordinario di trenta giorni previsto dall'art. 2 della l. n. 241/1990, richiamato dall'art. 13, comma 3-bis, del d.P.R. n. 223/1989. Nel corso del giudizio il Comune ha eccepito l'improcedibilità, poiché la controinteressata aveva presentato una richiesta di cambio di residenza e il Comune aveva rilasciato l'attestazione della nuova residenza in data 23 gennaio 2026. Il ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere e la condanna del Comune alle spese.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo integrati i presupposti processuali e istruttori. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il fatto esterno costituito dalla richiesta di cambio di residenza della controinteressata e dal successivo rilascio dell'attestazione della nuova residenza aveva reso priva di utilità l'ulteriore coltivazione dell'impugnazione. Il giudice ha escluso invece la cessazione della materia del contendere: tale istituto presuppone il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, tipicamente mediante il ritiro dell'atto impugnato in adesione alle ragioni del ricorrente, circostanza non verificatasi. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della controvertibilità della tesi sostenuta dal ricorrente e dell'approfondito contrasto svolto dal Comune.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in forma semplificata quando, verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e formulato l'avviso alle parti, non sussistono impedimenti alla decisione immediata.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere richiede che la pretesa azionata sia stata pienamente soddisfatta; non è sufficiente che un fatto sopravvenuto renda inutile la prosecuzione del giudizio.
art. 6 d.P.R. n. 223/1989
È richiamato dal ricorrente a sostegno della possibilità per ciascun componente della famiglia di dichiarare il mutamento della posizione anagrafica degli altri familiari.
art. 13 d.P.R. n. 223/1989
È richiamato dal ricorrente in relazione alle dichiarazioni anagrafiche e, al comma 3-bis, al termine di riscontro dell'amministrazione.
art. 2 l. n. 241/1990
È invocato dal ricorrente quale termine ordinario per la conclusione del procedimento, tramite il richiamo operato dall'art. 13, comma 3-bis, del d.P.R. n. 223/1989.
Massime di principio
- La sopravvenienza di un fatto esterno all'atto impugnato che renda priva di utilità l'ulteriore coltivazione del ricorso determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere richiede il pieno soddisfacimento della pretesa azionata; non ricorre quando l'utilità del giudizio venga meno per una vicenda sopravvenuta diversa dal ritiro dell'atto o dall'adesione dell'amministrazione alle ragioni del ricorrente.
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