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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31641/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 giugno 2025. Dalla motivazione emerge che il solo motivo di ricorso si limitava, in sostanza, a riproporre in modo generico i motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni della decisione impugnata. Il ricorso è stato inoltre ritenuto diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e della capacità dimostrativa delle prove, attività estranea al giudizio di legittimità. Non viene indicato alcun vizio decisivo della motivazione della sentenza di appello, che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La mancanza di specificità del ricorso, quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, determina l'inammissibilità dell'atto.

  • art. 616 c.p.p.

    euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi di appello, senza critica puntuale alle rationes decidendi, integra aspecificità e comporta inammissibilità.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o della capacità dimostrativa delle prove, essendo tale apprezzamento riservato al giudice di merito.
  • L'ammissibilità del ricorso richiede l'allegazione di un vizio effettivo e decisivo della motivazione; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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