Sentenza n. 692/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della sentenza del T.A.R. Marche, Sezione II, n. 410/2025, pubblicata il 31.5.2025 e notificata in pari data; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16 gennaio 2026: per la declaratoria di nullità e inefficacia ovvero, in subordine per l’annullamento e previa, occorrendo, concessione di idonea misura cautelare, del provvedimento prot. 1464631 del 19.11.2025, notificato in pari data (doc. 33), con cui la Regione Marche ha dato riscontro all’istanza di esecuzione della sentenza TAR Marche n. 410/2025 formulata dalla ricorrente il 17 settembre 2025, rigettando una richiesta di aggiornamento delle rette giornaliere delle strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali della c.d. Area “Salute mentale” risalente al 4 luglio 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata piena esecuzione della sentenza del TAR Marche n. 410/2025 e nota regionale di riscontro del 19 novembre 2025 relativa all'istanza di aggiornamento delle rette dell'Area Salute mentale
Esito
Favorevole al ricorrente (ente gestore accreditato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del TAR Marche n. 410/2025, deducendo l'inadempimento della Regione agli obblighi derivanti dal giudicato. La sentenza ottemperanda aveva annullato il precedente diniego di aggiornamento delle rette per difetto di istruttoria e motivazione, chiarendo tuttavia che non sussisteva un obbligo automatico di aumento tariffario, né una periodicità predeterminata, e che la Regione conservava il potere di rideterminarsi all'esito di una compiuta istruttoria. Nel corso del giudizio la Regione ha adottato la nota del 19 novembre 2025, impugnata con motivi aggiunti per nullità, inefficacia o, in subordine, annullamento, deducendo elusione e violazione del giudicato, nonché eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta. La ricorrente ha contestato che le interlocuzioni regionali e i tavoli tecnici avviati non avessero condotto alla conclusione del procedimento né fornito una risposta effettiva alla richiesta di aggiornamento tariffario.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto che la nota regionale del 19 novembre 2025 non avesse natura provvedimentale, limitandosi a rappresentare lo stato del procedimento senza contenere un diniego espresso. Per tale ragione ha dichiarato inammissibile la domanda demolitoria proposta in via subordinata e non ha accolto la domanda di declaratoria di nullità dell'atto, concentrando l'esame sul comportamento complessivo della Regione ai fini dell'ottemperanza. Nel merito, ha accertato che la Regione aveva avviato interlocuzioni e tavoli tecnici, riconosciuto incrementi tariffari per alcune tipologie e programmato interventi di welfare territoriale, ma che, per l'Area Salute mentale di interesse della ricorrente, l'istruttoria era ancora in fase iniziale e non aveva prodotto una decisione espressa e motivata. Il giudicato non imponeva l'aumento delle rette, ma imponeva la prosecuzione e conclusione del procedimento mediante una istruttoria completa, rispettosa dei criteri indicati nella sentenza n. 410/2025. La Regione è stata quindi obbligata a proseguire e concludere entro 180 giorni dalla comunicazione della sentenza il procedimento di rivisitazione tariffaria, adottando un provvedimento espresso e adeguatamente motivato, previa analisi puntuale, voce per voce, dei costi effettivamente sostenuti dalla ricorrente e dell'incremento dei prezzi dal 2014 per tutte le componenti dei fattori produttivi, in condizioni stabili e ordinarie e in contraddittorio con gli interessati. Il TAR ha escluso, allo stato, la necessità di nominare un commissario ad acta. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha accertato il comportamento tenuto dall'amministrazione rispetto agli obblighi derivanti dal giudicato e ha impartito le modalità e il termine per l'esecuzione.
art. 29 c.p.a.
Richiamato in relazione alla domanda subordinata di annullamento della nota regionale, dichiarata inammissibile perché l'atto non aveva natura provvedimentale e non era quindi impugnabile con azione demolitoria.
art. 8-sexies d.lgs. 502/1992
La disposizione sui criteri di determinazione delle tariffe sanitarie non stabilisce una periodicità automatica dell'aggiornamento né impone l'applicazione meccanica degli indici Istat; l'adeguamento presuppone valutazione amministrativa e istruttoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adotta una nota che si limita a descrivere lo stato del procedimento senza esprimere una determinazione conclusiva, la nota non è autonomamente impugnabile con azione demolitoria; il giudice deve verificare direttamente se il comportamento complessivo dell'amministrazione sia conforme, elusivo o violativo del giudicato.
- Un giudicato che annulla il diniego di aggiornamento di tariffe sanitarie per difetto di istruttoria e motivazione non impone necessariamente all'amministrazione di aumentare le tariffe, ma impone di rieditare il potere mediante un procedimento completo, espresso e motivato, nel rispetto dei criteri conformativi stabiliti dalla sentenza.
- La revisione delle tariffe per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce un'operazione aritmetica automatica né è necessariamente collegata a una periodicità fissa o all'applicazione meccanica degli indici inflattivi; richiede una valutazione istruttoria delle condizioni e dei costi effettivi del servizio.
- Quando l'amministrazione deve rivalutare una richiesta di adeguamento tariffario, l'istruttoria deve considerare, in condizioni ordinarie e stabili, l'incremento effettivo e complessivo dei costi di gestione, con analisi puntuale delle singole componenti produttive e confronto con gli interessati.
- L'ordine conformativo del giudice può imporre la conclusione del procedimento entro un termine determinato e la redazione di un provvedimento espresso e motivato, senza sostituire la valutazione discrezionale dell'amministrazione sull'effettiva sussistenza dei presupposti per l'aumento tariffario.
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