Sentenza del 27/11/2017 n. 6570 - Comm. Trib. Prov. Milano
Tosap - Soggetto passivo - Sublocazione da parte del concessionario - Imponibilità in capo a quest'ultimo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta legittima nei confronti del concessionario originario. In base all'art. 39 del d.lgs. 507/1993, la sublocazione o la disposizione dell'area a favore di terzi non trasferisce la qualità di soggetto passivo della TOSAP, che resta in capo al concessionario indicato nell'atto di concessione comunale. L'eventuale utilizzazione da parte di un terzo non incide sull'obbligo tributario del concessionario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del soggetto passivo della TOSAP quando il concessionario di un'area o di uno spazio pubblico lo concede o subloca a un terzo. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l'imposta dovesse gravare sul soggetto che utilizzava materialmente lo spazio in virtù della sublocazione. La decisione ha invece ritenuto determinante il rapporto concessorio originario con il Comune.
Norme richiamate
Art. 39 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
In caso di sublocazione da parte del concessionario la qualità di soggetto passivo d'imposta resta in capo allo stesso.
La norma è interpretata nel senso che, per la TOSAP, il soggetto passivo resta il concessionario risultante dall'atto comunale, anche quando questi subloca o concede a terzi l'area o lo spazio pubblico. La disponibilità materiale o il beneficio economico del subconduttore non determinano il trasferimento dell'obbligazione tributaria.
Massime di principio
- Ai fini della TOSAP, occorre fare riferimento prioritariamente al soggetto individuato nell'atto di concessione comunale.
- La sublocazione o la concessione a terzi dell'area pubblica non trasferisce automaticamente la soggettività passiva dal concessionario originario al terzo utilizzatore.
- Gli accordi privatistici tra concessionario e sublocatario possono disciplinare i rapporti economici interni, ma non modificano il soggetto obbligato verso il Comune, salvo diversa previsione normativa.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra chi utilizza concretamente lo spazio e chi risulta titolare della concessione amministrativa: ai fini dell'imposta, prevale quest'ultimo.
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