Ordinanza n. 16678/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO del Questore di Roma, della durata di due anni, con divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi e alle aree connesse alle manifestazioni calcistiche
Esito
La controversia
Il destinatario del DASPO ha proposto ricorso per l’annullamento del divieto, emesso il 24 luglio 2026 e notificato il 31 luglio 2026. Il provvedimento vieta per due anni l’accesso agli stadi e agli impianti sportivi in cui si disputano incontri di calcio, anche all’estero nei casi indicati, e si estende alle aree circostanti, di sosta, transito e trasporto delle tifoserie. L’ordinanza non riporta né esamina i motivi di merito del ricorso; il Collegio ha invece rilevato d’ufficio che la notificazione del ricorso all’amministrazione era stata indirizzata a una PEC errata e che il Ministero non si era costituito.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento né i motivi di merito. Ha qualificato la notificazione come nulla, ma non inesistente, poiché il destinatario erroneo presentava comunque un legame con la vicenda controversa, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021. Ha quindi ordinato al ricorrente, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., di rinnovare la notificazione del ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha fissato la prosecuzione della camera di consiglio al 19 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
ritenuto, pertanto, di ordinare alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 44, co. 4, c.p.a. la rinnovazione della notifica, assegnando il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza alla parte ricorrente per adempiere;
In presenza di una notificazione nulla ma non inesistente, il giudice dispone la rinnovazione della notifica e assegna alla parte un termine per provvedervi.
Massime di principio
- Quando il ricorso è notificato a un destinatario erroneo che mantiene un legame con la vicenda controversa, la notificazione è nulla e non inesistente; il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando un termine per adempiere.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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