Cassazione Penale, Sentenza n. 66/2022 del 05/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava il calcolo del termine di prescrizione effettuato dalla Corte di Cassazione: sosteneva che due rinvii d'udienza (dal 04/07/2016 al 18/07/2016 e dal 12/09/2016 al 17/10/2016, per complessivi 49 giorni) erano stati considerati come istanze di differimento presentate dalla difesa e quindi idonei a sospendere la prescrizione, mentre in realtà si trattava di un diverso ordine degli interventi o di una calendarizzazione che avrebbe dovuto far slittare il dies ad quem al 04/11/2007. Di conseguenza, rilevava che anche i fatti del 25/09/2007, 24/10/2007 e 26/11/2007 dovevano ritenersi prescritti e che la correzione dell'errore di calcolo avrebbe riacquistato la sua posizione di imputato per la restante imputazione.
La decisione
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. La Corte ha ritenuto che la questione sulla prescrizione era già stata affrontata e definita dalla Corte di Appello, e che il ricorrente non aveva devoluto in Cassazione la specifica questione di calcolo della prescrizione secondo i criteri adottati dal giudice di merito; si è quindi applicata la preclusione di cui all'art. 609 c.p.p., impedendo la riproposizione della censura con l'odierno rimedio straordinario. Perciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Disposto il rimedio straordinario utilizzato (ricorso straordinario ex art. 625-bis). La Corte ha ricordato che questo rimedio è soggetto a limiti di ammissibilità e non può essere utilizzato per questioni non previamente devolute alla Corte di cassazione.
art. 609 cod. proc. pen.
Applicata la regola della devoluzione dei motivi in Cassazione: le questioni non dedotte in sede di legittimità restano precluse e non possono essere riesaminate con il ricorso straordinario; perciò la contestazione sul calcolo della prescrizione, non impugnata in Cassazione secondo i criteri di merito, è stata ritenuta preclusa.
art. 616 cod. proc. pen.
Sanzione per ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma (equa) di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Le questioni di diritto o di fatto già decise in grado di appello e non dedotte in sede di cassazione risultano precluse: non possono essere riproposte con rimedi straordinari successivi.
- Per contestare il calcolo dei termini di prescrizione occorre dedurre in modo specifico e nei termini previsti (in Cassazione) i criteri di computo e le circostanze addotte; altrimenti la difesa rischia la preclusione.
- Gli spostamenti di udienza possono incidere sul decorso della prescrizione se sono riconducibili a richieste difensive che determinano sospensione; tuttavia la qualificazione della causa del rinvio (istanza di parte vs calendarizzazione interna) va provata e va dedotta tempestivamente nei gradi di giudizio.
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è soggetto a rigidi controlli di ammissibilità: motivi manifestamente infondati o non previamente devoluti alla Cassazione possono essere dichiarati inammissibili con conseguenti sanzioni pecuniarie.
- Prima di proporre rimedi straordinari è consigliabile verificare se le questioni siano state effettivamente dedotte in Cassazione e, in caso contrario, valutare l'opportunità e la fondatezza della nuova impugnazione, per evitare condanne per lite temeraria o sanzioni alla Cassa delle Ammende.
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