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Ordinanza

Ordinanza n. 371/2026 - Roma, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale avviato dalla società Sun Legacy 5 S.r.l. con istanza dell’1 agosto 2023, per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare rinnovabile agrivoltaica di potenza nominale pari a 87,3868 MWp, in località "Pian D''Organo" nel Comune di Tarquinia (VT) e relative opere di connessione alla RTN, rientrante tra i progetti compresi nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima; nonché per l’accertamento, dell’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere il relativo procedimento di rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

Giustizia amministrativa202409756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di nomina di un commissario ad acta per l’inottemperanza a una sentenza che aveva ordinato la conclusione di un procedimento di VIA

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva ottenuto una precedente sentenza che aveva dichiarato illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica su un’istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativa a un impianto agrivoltaico e aveva ordinato all’Amministrazione di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso il termine senza che, secondo la ricorrente, fosse intervenuta la conclusione del procedimento, la società aveva chiesto la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha documentato lo stato di avanzamento dell’istruttoria, comprendente la discussione delle integrazioni e controdeduzioni da parte della Commissione Tecnica VIA-PNRR-PNIEC e la successiva richiesta di concerto al Ministero della Cultura ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006. All’udienza camerale la ricorrente ha dichiarato l’intervenuto adempimento degli obblighi imposti dalla sentenza e la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione dell’istanza di nomina del commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di nomina del commissario ad acta, rilevando che, sulla base della dichiarazione resa dalla ricorrente e della documentazione acquisita, il procedimento si era concluso con l’adozione degli atti esecutivi previsti dalla precedente sentenza. È quindi venuto meno l’interesse concreto e attuale alla nomina del commissario, con conseguente improcedibilità dell’istanza per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese della fase sono state integralmente compensate per giusti motivi, in ragione della definizione della fase stessa.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità della domanda o dell’istanza, quando viene meno l’utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Norma richiamata dal giudice nell’ambito della decisione camerale relativa alla fase di esecuzione della precedente pronuncia.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006

    Disposizione richiamata in relazione alla richiesta di concerto al Ministero della Cultura nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Massime di principio

  • La richiesta di nomina di un commissario ad acta diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione dà esecuzione agli obblighi imposti dalla precedente pronuncia e viene meno l’interesse concreto e attuale alla sostituzione dell’organo amministrativo.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere accertata sulla base della dichiarazione resa dalla parte interessata in udienza e della documentazione istruttoria depositata dall’amministrazione, quando tali elementi dimostrano l’avvenuto adempimento dell’obbligo giudiziale.
  • Quando la nomina del commissario ad acta non è più necessaria per l’intervenuta esecuzione della sentenza, il giudice dichiara il non luogo a provvedere sull’istanza, senza procedere alla nomina sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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