Cassazione Penale, Sentenza n. 40201/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di tentato omicidio (aggravato dai futili motivi), aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, c.p. (metodo mafioso/effetto intimidatorio), e porto in luogo pubblico di una pistola cal. 380. La difesa ha proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'aggravante dei futili motivi, sostenendo che l'azione era reazione per difesa personale e che il nesso psicologico con la pretesa di entrare senza biglietto si sarebbe interrotto; (2) vizio di motivazione in ordine alla applicabilità dell'art. 416-bis, comma 1, c.p., sostenendo l'assenza di elementi tipici dell'intimidazione di stampo mafioso (comportamento improvviso, mancanza di cancellazione di immagini, assenza di ritorsioni ecc.); (3) violazione di legge e difetto di motivazione nella scelta della misura cautelare (custodia in carcere), ritenuta sproporzionata e non giustificata da esigenze cautelari concrete.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione (controllo di congruenza e logica) e ha ritenuto congrua e coerente la ricostruzione del Tribunale di Bari: a) l'aggravante dei futili motivi è correttamente ritenuta sussistente perché la condotta del Gualberti è apparsa sproporzionata rispetto al motivo scatenante (il voler entrare senza pagare il biglietto), aggravata dall'esibizione dell'arma e dal comportamento prevaricatore; b) l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, è stata ritenuta fondata sulla platealità del gesto (esibizione dell'arma, frase del ricorrente "voi non sapete chi sono io", forzatura dei controlli), idonea a evocare un effetto intimidatorio simil-mafioso nei presenti; c) il terzo motivo (sulla misura cautelare) è stato dichiarato inammissibile per genericità e formulazione subordinata. Conseguenza: il provvedimento cautelare rimane confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; la Cancelleria eseguirà gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, codice penale
L'aggravante è stata interpretata nel senso che la platealità e l'esibizione dell'arma, unitamente a comportamenti e parole idonee a evocare un ruolo intimidatorio, possono essere valutate come "riflessi esterni" della forza di intimidazione delle organizzazioni mafiose anche ai fini della aggravante, quando tali elementi concretamente generino un effetto di intimidazione nella collettività presente
misura cautelare - custodia in carcere (regime generale del codice)
Il giudizio di legittimità controlla la congruenza della motivazione circa la gravità indiziaria e le esigenze cautelari; se il giudice di merito ha adeguatamente motivato esigenza di custodia in carcere sulla base degli indizi e delle aggravanti, il rigetto del riesame è legittimo
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative codice procedura penale
Riferimento procedurale agli adempimenti della Cancelleria in caso di rigetto del ricorso; citato per gli effetti processuali conseguenti alla decisione
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulle ordinanze di riesame è limitato alla verifica di congruenza e logica della motivazione; non sostituisce il giudizio di merito sulle risultanze probatorie
- L'aggravante dei futili motivi può sussistere quando il fatto criminoso ha origine in una causa banale e la reazione è sproporzionata rispetto al motivo scatenante; l'esibizione preventiva dell'arma rafforza l'idea di premeditazione rispetto alla finalità futilmente pretestuosa
- L'art. 416-bis, comma 1, può trovare applicazione anche quando la condotta dell'aggressore, per platealità e modalità (esibizione arma, frasi intimidatorie, forzatura dei controlli), è idonea a produrre un effetto intimidatorio riconducibile ai "riflessi esterni" della forza di gruppi mafiosi, indipendentemente dall'appartenenza anteriore ad associazioni
- Le argomentazioni generiche o formulate in termini subordinati sono spesso dichiarate inammissibili in cassazione: i motivi devono essere specifici e autonomamente fondati
- La conferma della custodia cautelare è giustificata quando esistono gravi indizi, aggravanti rilevanti e fondati elementi atti a dimostrare il pericolo che giustifichi la misura; la mera contestazione alternativa dei fatti o tentativi di diversa ricostruzione difficilmente prevalgono se il giudice di merito ha motivato compiutamente
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