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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11772/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Lecce del 12/10/2022, riformativa della sentenza di primo grado e in accoglimento dell'appello del Procuratore generale, che li ha ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 416-bis, commi primo e quarto, cod. pen. Le censure principali vertono sulla: mancata "motivazione rafforzata" (trasposizione acritica dell'ordinanza cautelare); travisamento della prova e insufficiente prova della natura mafiosa del gruppo; mancata prova dell'esteriorizzazione della forza intimidatrice; insufficiente prova della disponibilità di armi riferibile al sodalizio; carenza di motivazione circa la partecipazione individuale di ciascun ricorrente; richieste processuali non accolte (es. rinnovazione istruttoria ex art. 603, co. 3-bis); questioni di trattamento sanzionatorio (recidiva, esclusione attenuanti).

La decisione

La Corte (di legittimità) ha dichiarato i ricorsi inammissibili ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e li ha quindi respinti. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito una motivazione adeguata e "rafforzata" rispetto alla sentenza di primo grado, richiamando precedenti giudiziali che attestano la preesistenza di una consorteria mafiosa nel territorio (con particolare rilievo alla figura di Cesario Giuseppe) e motivando compiutamente la riaggregazione del gruppo attorno a tale capo. Ha valorizzato prove ed elementi indiziari (intercettazioni, controllo di attività economiche ambulanti, distribuzione di "doti" e gradi, solidarietà verso i detenuti, cassa comune, episodi di usura/estorsione, progettualità intimidatoria come attentati o imposizioni, e la disponibilità/uso di armi) per ritenere integrato il 416-bis e per applicare l'aggravante prevista dal comma quarto. Ha inoltre ritenuto infondate le doglianze relative alla mancata rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 co. 3-bis, alla violazione del divieto di bis in idem, e alle doglianze sull'apprezzamento probatorio, sottolineando che Cassazione non ammette un sindacato di merito sulle valutazioni di prova non manifestamente illogiche. Conseguentemente, le impugnazioni sono inammissibili e la condanna di merito resta confermata.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto integrata l'associazione di tipo mafioso richiamando sia la storicizzazione del clan tramite precedenti irrevocabili sia la riaggregazione attorno al capo (Cesario). Ha precisato che, in presenza di mafia "storica" e della caratura del capo, non è sempre richiesta una esteriorizzazione ulteriore della forza intimidatrice; inoltre l'aggravante per disponibilità di armi (co. quarto) può essere applicata anche se ogni associato era consapevole o ignorava colposamente la detenzione di armi da parte del sodalizio.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    La Corte ha chiarito che l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria disciplinato dall'art. 603 co. 3-bis opera solo se la riforma della sentenza assolutoria è dovuta a una rilettura delle fonti dichiarative che richiede nuova escussione; non è applicabile per acquisizione di documentazione che non comporti nuova escussione di fonti dichiarative.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato per l'obbligo dei giudici di merito di uniformarsi all'orientamento della Corte di cassazione in caso di annullamento con rinvio; la Corte di legittimità ha ritenuto che la motivazione d'appello rispettasse tale obbligo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi: la Corte ha ritenuto le doglianze generiche o comunque dirette a un sindacato di merito non consentito in Cassazione.

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen.

    Norme relative alle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena: la Corte di appello ha motivato il diniego delle attenuanti e la determinazione della pena in base all'assenza di elementi positivi e alla pericolosità dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto a un processo equo e alla necessità di adeguata motivazione; la Corte ha ritenuto rispettati i principi costituzionali invocati.

  • art. 6 CEDU

    Invocato in riferimento al diritto a un processo equo; la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni, essendo la motivazione di merito adeguata.

  • artt. 192, 546, 527, 649 cod. proc. pen.

    Articoli richiamati nelle censure difensive (su motivazione, deduzioni e impugnazioni): la Corte ha ritenuto le censure generiche o dirette a rivalutazioni di merito, non ammissibili.

Massime di principio

  • La "motivazione rafforzata" richiesta quando la Corte d'appello riforma una sentenza assolutoria consiste nel spiegare perché determinate prove assumono valore dimostrativo diverso rispetto al primo grado; la mancata rinnovazione istruttoria non è automaticamente necessaria se la riforma non deriva da nuova escussione di fonti dichiarative.
  • La storicizzazione di un'organizzazione mafiosa tramite sentenze definitive può giustificare il riconoscimento della natura mafiosa di una riaggregazione del gruppo attorno a un capo di comprovata caratura, anche se non sempre è richiesta una nuova esteriorizzazione della forza intimidatoria.
  • La caratura criminale e l'autorità di un capo condannato possono essere trasferite probatoriamente al gruppo senza che ogni elemento debba dimostrare separatamente l'esteriorizzazione della forza intimidatrice, purché la lettura congiunta degli elementi indiziari mostri il riconoscimento sociale del potere del gruppo.
  • L'aggravante per disponibilità di armi (art. 416-bis, co. 4) può essere applicata a ciascun partecipante se questi era consapevole della detenzione di armi da parte del sodalizio o lo ignorava per colpa; il fatto notorio sulla stabile detenzione di armi da parte del sodalizio può essere valutato.
  • Le censure che si limitano a contestare la persuasività o a richiedere una diversa valutazione delle prove sono in gran parte inammissibili in Cassazione: la Suprema Corte non sostituisce il sindacato di merito purché la motivazione non sia manifestamente illogica o contraddittoria.
  • La rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 co. 3-bis è prevista solo per specifiche ipotesi (rilettura delle fonti dichiarative): la semplice richiesta di acquisizione documentale non ne legittima l'apertura automatica.
  • Per il trattamento sanzionatorio, l'applicazione della recidiva o il diniego delle attenuanti deve essere motivato; tuttavia la motivazione può essere anche implicita se risulta adeguatamente desumibile dalla valutazione della pericolosità e dei precedenti.

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