Sentenza n. 9917/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 in data 27 settembre 2023, come integrata e rettificata con successive delibere del 15 novembre 2023 e 29 novembre 2023, tutte notificate all''interessato l’8 gennaio 2024, con cui è stata disposta la non proroga dello speciale programma di protezione nei confronti del collaboratore di giustizia e del suo nucleo familiare, previa capitalizzazione delle misure di assistenza percepite riferite al periodo di due anni; di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale e/o comunque lesivo dei diritti del ricorrente. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5 ottobre 2024: - della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 in data 27 settembre 2023, come integrata e rettificata con successive delibere del 15 novembre 2023 e 29 novembre 2023, tutte notificate all’interessato l’8 gennaio 2024; - della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 in data 5 giugno 2024, non notificata all’interessato; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale e/o comunque lesivo dei diritti del ricorrente. C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7 febbraio 2025: - della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 in data 27 settembre 2023, come integrata e rettificata con successive delibere del 15 novembre 2023 e 29 novembre 2023, tutte notificate all’interessato l’8 gennaio 2024; - della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 in data 5 giugno 2024; - della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 in data 11 dicembre 2024; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale e/o comunque lesivo dei diritti del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 di non proroga del programma speciale di protezione, di capitalizzazione delle misure di assistenza e di diniego di ulteriori misure economiche straordinarie
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera del 27 settembre 2023, come integrata e rettificata dalle delibere del 15 e 29 novembre 2023, con cui era stata disposta la non proroga del programma speciale di protezione per lui e il suo nucleo familiare, con capitalizzazione delle misure di assistenza inizialmente riferita a due anni e attivazione di misure ultrattive. Ha dedotto violazione dell'art. 10, comma 9 e seguenti, del d.m. 161/2004, violazione dell'art. 3 l. 241/1990 ed eccesso di potere. Nel corso del giudizio ha presentato un progetto di reinserimento socio-lavorativo e la Commissione, con delibera del 5 giugno 2024, ha integrato la capitalizzazione fino al limite massimo di cinque anni. Con primi motivi aggiunti ha impugnato tale delibera nella parte in cui non gli aveva riconosciuto ulteriori misure straordinarie, anche economiche, ai sensi dell'art. 10, comma 15, del d.m. 161/2004. Con secondi motivi aggiunti ha impugnato anche la delibera dell'11 dicembre 2024, che aveva approvato un nuovo progetto di reinserimento ma respinto la richiesta di misure economiche straordinarie, sostenendo che la capitalizzazione quinquennale non fosse sufficiente perché il progetto doveva essere realizzato in località diverse da quelle originariamente individuate per ragioni di sicurezza. Ha lamentato difetto di istruttoria e motivazione, nonché violazione dell'art. 13, comma 5, l. 82/1991 e dell'art. 10, commi 14 e 15, d.m. 161/2004.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La presentazione, durante il giudizio, di un progetto di reinserimento socio-lavorativo è stata ritenuta sostanzialmente acquiescente alla cessazione del programma di protezione; inoltre, la Commissione aveva successivamente integrato la capitalizzazione fino al quinquennio massimo previsto, rendendo attuale la carenza di interesse all'impugnazione originaria. I motivi aggiunti sono stati respinti nel merito. Il giudice ha interpretato l'art. 10, commi 14 e 15, d.m. 161/2004 nel senso che la capitalizzazione ordinaria consiste nell'erogazione dell'assegno di mantenimento per due anni, mentre quella ampliata fino a cinque anni presuppone un progetto di reinserimento socio-lavorativo concreto e documentato. Le misure straordinarie, anche economiche, costituiscono invece una misura eccezionale, rimessa a un'elevata discrezionalità della Commissione. Esse non possono essere utilizzate per superare il limite massimo quinquennale della capitalizzazione, già riconosciuto all'interessato. Il diniego è stato ritenuto legittimo perché l'Amministrazione aveva esaminato l'istanza, considerato la documentazione e motivato sull'assenza di ragioni eccezionali, senza che emergessero vizi istruttori o motivazionali manifesti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10, commi 14 e 15, d.m. 161/2004
La capitalizzazione delle misure di assistenza economica ... avviene ... mediante l'erogazione di una somma di denaro pari all'importo dell'assegno di mantenimento, erogato per la durata di due anni. La capitalizzazione può essere riferita ad un periodo fino a cinque anni, in presenza di documentati e concreti progetti di reinserimento socio-lavorativo ... La Commissione centrale può comunque deliberare misure straordinarie anche di carattere economico eventualmente necessarie per il reinserimento sociale ...
La capitalizzazione biennale è la misura generale; quella fino a cinque anni richiede un progetto concreto e documentato. Le ulteriori misure straordinarie hanno carattere eccezionale e non consentono, nel caso esaminato, di superare il limite massimo quinquennale della capitalizzazione.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato, poiché la Commissione ha valutato la richiesta di misure straordinarie e ha esplicitato le ragioni del diniego.
art. 13, comma 5, l. 82/1991
Richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta di misure economiche straordinarie; la censura è stata respinta.
art. 10, comma 9 e seguenti, d.m. 161/2004
Richiamato nel ricorso introduttivo quale parametro della disciplina delle misure di protezione e della loro mancata proroga; la domanda è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La capitalizzazione delle misure di assistenza per un collaboratore di giustizia opera ordinariamente per due anni e può essere estesa fino a cinque anni quando sia presentato un progetto di reinserimento socio-lavorativo concreto e documentato.
- Le misure straordinarie, anche economiche, previste dalla disciplina della protezione costituiscono un'elargizione eccezionale, rimessa a un'elevata discrezionalità della Commissione competente.
- Il diniego di misure economiche straordinarie è legittimo quando l'Amministrazione abbia esaminato l'istanza, valutato gli elementi rilevanti e motivato sull'insussistenza di ragioni eccezionali, salvo vizi istruttori o motivazionali di chiara evidenza.
- La clausola sulle misure straordinarie non può essere invocata, nel caso esaminato, per derogare al limite massimo quinquennale della capitalizzazione già integralmente riconosciuta per sostenere il reinserimento socio-lavorativo.
- La presentazione, durante il giudizio, di un progetto di reinserimento socio-lavorativo e la successiva integrazione della capitalizzazione fino al quinquennio massimo possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione della decisione originaria di non proroga e di capitalizzazione biennale.
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