CCNL Istituzioni Socio - Assistenziali - Anaste (dal 01.01.98)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2023 al 31 dic 2025
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il CCNL si applica al personale dipendente delle strutture territoriali ANASTE e, più in generale, ai dipendenti di enti, imprese, aziende, associazioni e iniziative organizzate del settore socio-sanitario, socio-assistenziale ed educativo privato aderenti ad ANASTE, tra cui ex IPAB depubblicizzate, fondazioni, associazioni, enti del Terzo Settore, cooperative o consorzi, centri e servizi diurni, ambulatori, istituti riabilitativi e diagnostici, residenze socio-sanitarie e psichiatriche, servizi per anziani, disabili, tossicodipendenti, alcooldipendenti e assistenza domiciliare.
Inquadramento generale
Il contratto disciplina i rapporti di lavoro del personale dipendente delle strutture territoriali ANASTE operanti nel settore socio-sanitario, socio-assistenziale ed educativo privato.
Validità:
- Decorrenza: 01/01/2023
- Scadenza: 31/12/2025
Il testo consolidato del 03/11/2025 recepisce il rinnovo definito con verbale di accordo del 23/07/2025; è stato poi modificato dall'accordo di adesione del 10/12/2025 e dall'errata corrige del 16/12/2025.
Il CCNL si applica, tra gli altri, a:
- ex IPAB depubblicizzate, fondazioni, associazioni, ETS, cooperative e consorzi;
- centri e servizi diurni, ambulatori, istituti riabilitativi e diagnostici;
- strutture per anziani, disabili, malati terminali, persone in stato vegetativo o di minima coscienza;
- residenze socio-sanitarie e psichiatriche;
- servizi per tossicodipendenti, alcooldipendenti, soggetti in stato di disagio sociale e assistenza domiciliare.
Il contratto si applica anche quando sia richiamato nel contratto individuale o applicato di fatto.
Parti firmatarie
Parte datoriale
- ANASTE
- Unilavoro PMI (per adesione dal 10/12/2025)
Parte sindacale
- CIU - Unionquadri
- SNALV Confsal
- Confsal
- CSE
- CSE Sanità
- CSE Fulscam
- CONFELP
Trattamento economico
Struttura della retribuzione
Gli elementi della normale retribuzione comprendono:
- minimo contrattuale conglobato;
- scatti di anzianità;
- eventuale contrattazione integrativa territoriale o aziendale;
- superminimi e assegni ad personam;
- indennità di funzione.
Divisori contrattuali:
- Divisore orario: 164
- Divisore giornaliero: 26
- Mensilità: 13
In sostituzione della quattordicesima mensilità è corrisposto un importo equivalente, già inserito nel minimo conglobato.
Minimi mensili dal 01/08/2025
Retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza ed EDR confederale.
| Livello | Minimo mensile (€) | Scatto triennale (€) | Indennità di funzione (€) | EDR assistenza sanitaria integrativa (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.295,43 | 25,31 | - | 16,00 |
| 2 | 1.390,12 | 26,86 | - | 16,00 |
| 3 | 1.487,96 | 27,37 | - | 16,00 |
| 3S | 1.525,03 | 27,63 | - | 16,00 |
| 4 | 1.562,10 | 27,89 | - | 16,00 |
| 5 | 1.637,06 | 28,41 | - | 16,00 |
| 6 | 1.696,37 | 28,92 | - | 16,00 |
| 7 | 1.752,93 | 29,95 | - | 16,00 |
| 8 | 1.769,59 | 30,47 | - | 16,00 |
| 9 | 1.893,48 | 30,99 | - | 16,00 |
| 10 | 1.972,13 | 33,57 | - | 16,00 |
| Quadro | 2.130,15 | 35,12 | 77,47 | 16,00 |
Tabella di incremento retributivo 2023-2025
| Livello | Tabellare 2020-2022 (€) | Incremento (€) | Tabellare 2023-2025 (€) |
|---|---|---|---|
| Quadro | 2.014,24 | 115,91 | 2.130,15 |
| 10 | 1.864,82 | 107,31 | 1.972,13 |
| 9 | 1.790,45 | 103,03 | 1.893,48 |
| 8 | 1.673,30 | 96,29 | 1.769,59 |
| 7 | 1.657,55 | 95,38 | 1.752,93 |
| 6 | 1.604,06 | 92,31 | 1.696,37 |
| 5 | 1.547,98 | 89,08 | 1.637,06 |
| 4 | 1.477,10 | 85,00 | 1.562,10 |
| 3S | 1.442,05 | 82,98 | 1.525,03 |
| 3 | 1.406,99 | 80,97 | 1.487,96 |
| 2 | 1.314,48 | 75,64 | 1.390,12 |
| 1 | 1.224,94 | 70,49 | 1.295,43 |
Per il personale già assunto, gli incrementi si applicano alla retribuzione di fatto percepita al 31/07/2025.
Scatti di anzianità
Sono previsti 10 scatti triennali per i lavoratori maggiorenni, maturati presso lo stesso datore di lavoro.
| Livello | Importo scatto (€) |
|---|---|
| Quadro | 35,12 |
| 10 | 33,57 |
| 9 | 30,99 |
| 8 | 30,47 |
| 7 | 29,95 |
| 6 | 28,92 |
| 5 | 28,41 |
| 4 | 27,89 |
| 3S | 27,63 |
| 3 | 27,37 |
| 2 | 26,86 |
| 1 | 25,31 |
Una tantum
A copertura del periodo dal 01/01/2023 al 23/07/2025 è riconosciuta una una tantum lorda ai lavoratori in forza al 23/07/2025 che abbiano prestato attività nel periodo 01/01/2023 - 31/07/2025.
| Data di assunzione | Importo (€) |
|---|---|
| Assunti sino al 2023 | 300 |
| Assunti nel 2024 | 200 |
| Assunti nel 2025 | 100 |
Caratteristiche:
- riproporzionata per i part-time;
- erogata in 3 tranche con le mensilità di settembre 2025, ottobre 2025 e novembre 2025;
- non utile ai fini di alcun istituto contrattuale né del TFR.
Indennità ulteriori
- Indennità di funzione Quadri: € 77,47 per tutte le mensilità contrattuali.
- Indennità professionale infermieri: € 155,00 mensili per 12 mensilità, solo per personale con qualifica e mansioni di infermiere.
- EDR per omesso versamento alla sanità integrativa: € 16,00 lordi per 13 mensilità.
Trasferta
Se la sede di missione dista oltre 10 km dalla sede abituale di servizio, spetta il rimborso a piè di lista delle spese di trasporto, vitto e alloggio.
Orario di lavoro
Orario ordinario
- 38 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni.
Flessibilità plurisettimanale
In caso di programmazione plurisettimanale:
- minimo 32 ore settimanali;
- massimo 44 ore settimanali;
- fino a 6 settimane consecutive a 44 ore;
- compensazione entro il medesimo anno di fruizione (01/01 - 31/12), salvo situazioni emergenziali oggettive.
Banca ore
Possono confluire nella banca ore:
- residui di riduzione orario di lavoro;
- riposi sostitutivi dello straordinario;
- recuperi per festività coincidenti con il riposo non domenicale;
- altri recuperi di prestazioni oltre gli obblighi contrattuali.
Regole principali:
- pagamento dei residui a credito entro il 30/06 dell'anno successivo;
- trattenuta degli eventuali residui a debito alla stessa data o alla cessazione.
Pause e riposi
- riposo settimanale di 24 ore consecutive;
- riposo giornaliero di 11 ore consecutive;
- pausa non retribuita di almeno 10 minuti se l'orario giornaliero supera 6 ore.
Maggiorazioni
Lavoro ordinario notturno e festivo
- lavoro notturno in turno: 20%
- lavoro notturno non programmato: 25%
- lavoro ordinario domenicale e/o festivo: 15%
- lavoro ordinario domenicale e/o festivo notturno: 25%
Lavoro straordinario
- straordinario diurno: 25%
- straordinario notturno: 40%
- straordinario festivo/domenicale: 50%
Lo straordinario ha carattere eccezionale e non può superare di norma 160 ore annue pro capite.
Ferie, festività e permessi
Ferie
- 26 giorni lavorativi annui
- ai fini del computo, la settimana è considerata di 6 giorni
Festività
Sono riconosciute le festività nazionali e infrasettimanali di legge, oltre il Santo Patrono. Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
ROL ed ex festività
- festività soppresse assorbite nell'orario di lavoro;
- ROL: 26 ore annue.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni di calendario retribuiti.
Permessi per lutto
- 3 giorni lavorativi retribuiti in caso di morte del coniuge o convivente risultante da atto di famiglia, o di parente entro il secondo grado.
Permessi per grave infermità
- 3 giorni lavorativi annui retribuiti in caso di documentata grave infermità del coniuge, convivente o parente entro il secondo grado.
Donne vittime di violenza
Alle lavoratrici inserite in percorsi di protezione certificati è riconosciuto il diritto di assentarsi dal lavoro per un massimo di 90 giorni nell'arco di 3 anni.
Permessi e congedi ex legge
Si applica la normativa legale in materia di:
- assistenza a persone disabili (Legge 104/1992 e d.lgs. 151/2001);
- cure per invalidi;
- congedi parentali e altri istituti di tutela.
Malattia e infortunio
Comporto
Conservazione del posto per un massimo di:
- 180 giorni continuativi in un anno solare, calcolati a ritroso dall'ultimo evento morboso.
Sono esclusi dal computo del comporto:
- ricovero ospedaliero e giorni di prognosi;
- day hospital;
- patologie gravi e continuative con terapie salvavita;
- assenze connesse a invalidità riconosciuta;
- aspettativa non retribuita per malattia richiesta nei termini previsti.
Aspettativa non retribuita per malattia
- fino a 140 giorni, per patologie gravi e continuative, se adeguatamente certificate.
Trattamento economico di malattia
- carenza al 100% della retribuzione giornaliera per i primi 4 eventi morbosi di ciascun anno;
- carenza al 100% per tutti gli eventi, se legati a ricovero, day hospital o terapie salvavita;
- dal 4° al 20° giorno: integrazione fino all'80% della retribuzione giornaliera;
- dal 21° giorno e fino al comporto: integrazione fino al 100%.
Dal 5° evento di malattia dell'anno, nessuna indennità di carenza o integrazione, salvo le eccezioni sopra indicate.
Infortunio sul lavoro
Trattamento economico:
- giorno dell'evento: 100% della retribuzione giornaliera;
- dal giorno successivo al 3° giorno: 100% della retribuzione giornaliera;
- dal 4° giorno in poi: integrazione dell'indennità INAIL fino al 100%.
Maternità e genitorialità
Si applica la normativa di legge, con integrazioni contrattuali.
Durate principali
- astensione obbligatoria madre: 5 mesi;
- congedo parentale:
- madre: fino a 6 mesi;
- padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 mesi se ne fruisce per almeno 3 mesi;
- genitore solo: fino a 10 mesi;
- limite complessivo: 10 mesi o 11 mesi nei casi previsti.
Integrazione economica
Durante l'interdizione obbligatoria, datore di lavoro e INPS integrano fino al 100% della retribuzione, entro il limite massimo di 5 mesi.
Lavoro a tempo parziale
Regole generali
Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla ridotta prestazione.
Lavoro supplementare e clausole elastiche
- lavoro supplementare: massimo 50% dell'orario concordato, con maggiorazione 15%;
- clausole elastiche: maggiorazione 8% per le ore in aumento;
- le ore supplementari svolte di notte o nei festivi danno diritto alle sole maggiorazioni previste per tali causali.
Limiti numerici per trasformazione a part-time
Valutazione positiva entro l'8% del personale full-time nei casi di:
- figli sotto i 3 anni;
- tutela ex Legge 104/1992;
- lavoratori studenti;
- esigenze personali o familiari eccezionali.
Fuori da tali casi: limite massimo complessivo del 5%.
Apprendistato professionalizzante
Durata
- 12 mesi: livelli 1, 2, 3, 3S, 4, 5
- 32 mesi: livelli 6, 7, 8, 9, 10
Retribuzione
Qualifiche livelli 1-5
- dal 1° al 6° mese: 90% della retribuzione della qualifica da conseguire;
- dal 7° mese: 95%.
Qualifiche livelli 6-10
- dal 1° al 28° mese: 90%;
- dal 29° mese: 95%.
Limiti numerici
- rapporto massimo 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati a tempo indeterminato;
- per datori fino a 9 dipendenti: massimo 100%;
- se i qualificati sono meno di 3: massimo 3 apprendisti.
Tempo determinato e somministrazione
Contratto a tempo determinato
- durata massima senza causale: 12 mesi;
- estensione fino a 24 mesi in presenza delle causali contrattuali previste;
- massimo 4 proroghe;
- stop and go:
- 10 giorni per contratti fino a 6 mesi;
- 20 giorni per contratti oltre 6 mesi.
Limiti quantitativi tempo determinato
- massimo 20% dell'organico a tempo indeterminato, con esclusione dei casi di avvio nuove attività, sostituzione di assenti con diritto alla conservazione del posto e lavoratori over 50.
Somministrazione
- a tempo indeterminato: 3% dei lavoratori a tempo indeterminato;
- a tempo determinato: 12% annuo dell'organico a tempo indeterminato, con eccezioni contrattuali.
Limite complessivo congiunto
Utilizzo cumulato di tempo determinato e somministrazione a termine:
- massimo 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, con le esclusioni espressamente previste dal CCNL.
Diritto di precedenza
Il lavoro a termine costituisce titolo di precedenza per assunzioni a tempo indeterminato se il lavoratore ha prestato attività per oltre 6 mesi, con riferimento alle assunzioni effettuate nei 12 mesi successivi.
Periodo di prova
| Livello | Durata |
|---|---|
| 1 | 30 giorni di calendario |
| 2 | 45 giorni di calendario |
| 3 | 60 giorni di calendario |
| 3S | 60 giorni di calendario |
| 4 | 60 giorni di calendario |
| 5 | 60 giorni di calendario |
| 6 | 60 giorni di calendario |
| 7 | 60 giorni di calendario |
| 8 | 60 giorni di calendario |
| 9 | 180 giorni di calendario |
| 10 | 180 giorni di calendario |
| Quadri | 180 giorni di calendario |
Preavviso
Valido sia in caso di licenziamento sia di dimissioni, salvo giusta causa.
| Livello | Preavviso |
|---|---|
| 1 | 15 giorni di calendario |
| 2 | 25 giorni di calendario |
| 3 | 25 giorni di calendario |
| 3S | 30 giorni di calendario |
| 4 | 40 giorni di calendario |
| 5 | 40 giorni di calendario |
| 6 | 40 giorni di calendario |
| 7 | 40 giorni di calendario |
| 8 | 60 giorni di calendario |
| 9 | 60 giorni di calendario |
| 10 | 90 giorni di calendario |
| Quadri | 90 giorni di calendario |
I termini decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.
TFR
Si applica la disciplina della Legge n. 297/1982.
Sono escluse dalla retribuzione utile ai fini TFR, tra l'altro:
- rimborsi spese;
- somme occasionali una tantum e gratificazioni straordinarie non contrattuali;
- compensi per straordinario e lavoro festivo;
- indennità sostitutiva del preavviso;
- indennità sostitutiva ferie non godute;
- indennità di trasferta e diarie non continuative;
- prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore.
Assistenza sanitaria integrativa
Il CCNL prevede assistenza sanitaria integrativa tramite fondo o ente convenzionato.
Contribuzione
- € 10,00 mensili a carico del datore di lavoro;
- € 2,00 mensili a carico del lavoratore;
- per 12 mensilità.
Sono iscritti tutti i lavoratori cui si applica il CCNL, esclusi quadri e dirigenti.
In caso di omissione dell'iscrizione o del versamento, il datore deve corrispondere al lavoratore un EDR non assorbibile di € 16,00 lordi per 13 mensilità, rientrante nella retribuzione di fatto.
Inquadramento professionale
Il sistema classificatorio è articolato in livelli 1, 2, 3, 3S, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e Quadri.
A titolo esemplificativo:
- Livello 1: addetto pulizie;
- Livello 2: addetti custodia, lavanderia, cucina, portiere, operaio generico;
- Livello 3: ausiliario socio-sanitario, centralinista, autista generico, aiuto cuoco;
- Livello 3S: assistente domiciliare e dei servizi tutelari, OTA, operatore socio-assistenziale;
- Livello 4: OSS, impiegato d'ordine, cuoco, autista patente D/C/QC;
- Livello 5: OSS con funzioni di coordinamento, assistente infermerie;
- Livello 6: infermiere, assistente sociale, educatore professionale, terapisti, logopedista, psicomotricista, impiegato di concetto;
- Livello 7: funzioni di coordinamento di unità semplici;
- Livello 8: coordinamento di unità complesse, psicologo;
- Livello 9: responsabile di area, psicologo con esperienza e coordinamento;
- Livello 10: direttore di struttura;
- Quadri: funzioni di particolare rilevanza gestionale e organizzativa.
Altri istituti rilevanti
- Assemblea sindacale: 15 ore annue complessive.
- Diritto allo studio: fino a 190 ore annue individuali, nei limiti contrattuali.
- ECM: fino a 40 ore annue pro capite comprese nel monte ore di studio/formazione.
- Pronta disponibilità / reperibilità: materia demandata alla contrattazione regionale o aziendale.
- Appalti: previste regole di informazione e salvaguardia in caso di cambio appalto.
- Lavoro agile: possibile tramite accordo individuale ai sensi della Legge n. 81/2017.
Accordi e rinnovi
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