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CCNL

CCNL Metalmeccanica P.I. (Confsal - Conflavoro)

CCNLC067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 feb 2023 al 31 gen 2026

Parti stipulanti

SindacatiFESICA-CONFSALCONFSAL
Datori di lavoroCONFLAVORO PMI

Sfera di applicazione

Il CCNL si applica ai lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, meccatronica, siderurgica, navalmeccanica, elettromeccanica ed elettronica, auto-avio motoristica, metallurgia non ferrosa, fonderie di seconda fusione, meccanica generale, oreficeria, nonché alle attività di installazione, manutenzione e gestione impianti e alle unità produttive e di servizio connesse al settore, comprese ricerca, progettazione, sviluppo e attività svolte presso terzi.

Inquadramento generale

Il contratto disciplina in modo unitario, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese della piccola e media industria metalmeccanica, orafa e dell'installazione impianti.

Ambito di applicazione

Si applica, tra l'altro, a:

  • stabilimenti di produzione, progettazione, sviluppo e servizio del settore metalmeccanico e meccatronico;
  • stabilimenti siderurgici;
  • unità produttive e di servizio tradizionalmente affini ai metalmeccanici;
  • imprese di installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, meccanici, idraulici, termici, elettrici, ecologici, telefonici e di rete;
  • settore orafo, argentiere, gioielleria, posateria in argento e bigiotteria in metalli e/o materiali preziosi;
  • attività svolte presso terzi e formazione professionale collegata al settore.

Validità

  • Decorrenza CCNL: 01/02/2023
  • Scadenza: 31/01/2026

Il testo consolidato recepisce successivi accordi di rinnovo economico e normativo, fra cui gli accordi del 23/06/2023, 17/06/2024, 27/10/2025 e l'accordo su assistenza integrativa del 28/05/2026.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • CONFLAVORO PMI

Organizzazioni sindacali

  • FESICA-CONFSAL
  • CONFSAL

Trattamento economico

Struttura della retribuzione

La normale retribuzione è composta da:

  • paga base nazionale conglobata;
  • premi di risultato variabili;
  • eventuali EDR, terzi elementi e trattamenti integrativi;
  • scatti di merito o professionalità;
  • altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata.

Minimi retributivi dal 01/10/2025

Di seguito i valori economici riportati dall'accordo di rinnovo del 27/10/2025, in vigore dal 01/10/2025.

LivelloMinimo mensile dal 01/10/2025Indennità di funzioneElemento retributivoSuperminimo collettivoE.D.R. bilateraleE.D.R. sanitario
QA€ 3.094,00€ 70,00€ 60,00-€ 25,00€ 25,00
QB€ 2.770,00€ 50,00€ 60,00-€ 25,00€ 25,00
1€ 2.526,00---€ 25,00€ 25,00
2€ 2.355,00---€ 25,00€ 25,00
3€ 2.196,00---€ 25,00€ 25,00
4€ 2.050,00---€ 25,00€ 25,00
5€ 1.965,00---€ 25,00€ 25,00
6€ 1.771,00---€ 25,00€ 25,00
7€ 1.604,00--€ 5,20€ 25,00€ 25,00

Note:

  • L'E.D.R. bilaterale di € 25,00 mensili spetta se l'azienda omette il versamento all'Ente Bilaterale; le imprese aderenti e in regola con i versamenti non lo erogano.
  • L'E.D.R. sanitario di € 25,00 mensili spetta se l'azienda non versa la contribuzione al fondo di assistenza sanitaria integrativa; le imprese aderenti e in regola non lo erogano.
  • Ai lavoratori inquadrati nel 7° livello spetta un superminimo collettivo di € 5,20 lordi mensili.
  • Ai Quadri A e B compete inoltre un elemento retributivo di € 60,00 lordi mensili.

Parametri retributivi convenzionali

  • Divisore orario: 173
  • Divisore giornaliero: 26
  • Mensilità: 13

Premio di risultato

In sede aziendale può essere negoziato un premio di risultato variabile, collegato a parametri oggettivamente misurabili di:

  • produttività;
  • redditività;
  • qualità;
  • efficienza;
  • innovazione.

Per poter beneficiare di detassazione e decontribuzione il relativo accordo deve essere:

  • sottoscritto con le sigle sindacali;
  • depositato presso il Ministero del Lavoro.

Scatti di merito o professionalità

Le parti demandano alla contrattazione aziendale la disciplina di importi mensili aggiuntivi rispetto alla normale retribuzione, riconosciuti in funzione di:

  • merito;
  • crescita professionale;
  • parametri oggettivi di professionalizzazione.

Elemento perequativo

Per le imprese prive di contrattazione aziendale è previsto un importo pari a € 485,00 da corrispondere con la retribuzione di giugno ai dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni anno.

Caratteristiche:

  • riproporzionamento per part-time;
  • riduzione in base ai mesi di anzianità nell'anno precedente;
  • assorbimento fino a concorrenza per chi abbia già percepito importi aggiuntivi rispetto ai minimi contrattuali.

Welfare contrattuale

Dal 01/06/2023, al 1° giugno di ogni anno, le aziende devono mettere a disposizione strumenti di welfare per un valore annuo di € 200,00 per i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova.

Regole principali:

  • utilizzabili entro il 31 maggio dell'anno successivo;
  • riproporzionamento per part-time;
  • riproporzionamento per mesi di anzianità nel periodo 01/06 - 31/05;
  • possibilità di destinare l'importo al Fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale.

Salario di ingresso

In caso di assunzione a tempo indeterminato per mansioni rientranti nei livelli 3°, 4°, 5° e 6°, se il lavoratore ha esperienza pregressa inferiore a 5 anni nelle attività per cui viene impiegato, l'azienda può riconoscere una retribuzione ridotta:

PeriodoRiduzione
1° anno7,5%
2° anno5%

Aziende start-up o nuova attività

Per aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività, per un massimo di 2 anni:

PeriodoRiduzione
1° anno7,5%
2° anno5%

Contratto di reinserimento

Previsto per favorire il reinserimento lavorativo di soggetti over 35, disoccupati o sospesi, in cerca di nuova occupazione o che abbiano cessato attività autonoma, alle condizioni previste dal CCNL.

Retribuzione nei primi 24 mesi:

PeriodoRetribuzione rispetto al livello ordinario
Prima metà del periodo85%
Seconda metà del periodo90%

Indennità di reperibilità

Demandata ad accordo aziendale, che deve comunque prevedere una indennità forfetaria non inferiore a € 12,00 in aggiunta alla retribuzione per le ore di intervento.

Indennità di trasferta

Al lavoratore in trasferta spettano:

  • rimborso spese di viaggio;
  • rimborso delle altre spese sostenute per conto dell'azienda;
  • diaria giornaliera determinata da regolamento aziendale o accordo sindacale.

Se la prestazione richiede l'impiego di mezzi di locomozione, mezzi e spese sono a carico dell'azienda.

Indennità di cassa

Al personale addetto con continuità ad operazioni di cassa spetta una indennità pari al 5% della paga base nazionale conglobata.

Orario di lavoro e maggiorazioni

Orario normale

  • 40 ore settimanali, di norma su 5 giornate lavorative.

Lavoro discontinuo

Per il personale addetto prevalentemente ad attività di attesa o custodia, l'orario normale è fissato in 45 ore settimanali.

Flessibilità e banca ore

Banca ore: il lavoratore può optare, in alternativa al pagamento dello straordinario, per l'accantonamento delle ore in banca ore individuale.

Per le ore di straordinario che confluiscono in banca ore, la maggiorazione spettante è pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nella relativa tipologia.

Flessibilità: le ore lavorate in eccedenza e non recuperate entro il 31 dicembre sono pagate con maggiorazione del 10%, salvo richiesta del lavoratore di utilizzarle e possibilità aziendale di concederlo.

La flessibilità non prevede il lavoro domenicale.

Lavoro notturno

Per lavoro eseguito tra le 22:00 e le 06:00:

TipologiaMaggiorazione
Lavoro non a turno30%
Lavoro a turno15%

Lavoro festivo

Per il lavoro svolto nei giorni festivi spetta una maggiorazione del 20%.

Lavoro nel giorno di riposo settimanale

Il CCNL richiama due ipotesi:

  • maggiorazione del 20% sulla quota oraria della normale retribuzione per ore prestate nel giorno di riposo settimanale;
  • per i riposi settimanali disciplinati dalla Legge n. 370/1934, maggiorazione del 25% sulla quota oraria, fermo il diritto al riposo compensativo nel giorno successivo.

Lavoro straordinario

TipologiaNon a turniA turni
Straordinario diurno feriale15%15%
Straordinario festivo oltre le 8 ore50%50%
Straordinario festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore30%30%
Straordinario notturno45%35%
Notturno e festivo55%50%
Notturno festivo con riposo compensativo30%25%
Straordinario notturno festivo oltre le 8 ore70%60%
Straordinario notturno festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore50%45%

Limiti annui ordinari:

  • 250 ore per lavoratore;
  • 270 ore per attività di manutenzione, installazione e montaggio;
  • 290 ore per riparazione aeronautica, navale e impiantistica.

Ferie, permessi e festività

Ferie annuali

  • 26 giorni lavorativi se la prestazione è su 6 giorni settimanali;
  • 22 giorni lavorativi se la prestazione è su 5 giorni settimanali.

Permessi per festività soppresse

  • 32 ore annue.

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi di calendario.

Permessi per lutto o grave infermità

  • 3 giorni complessivi annui, secondo la disciplina di legge e contrattuale.

Permessi e congedi per assistenza disabili

Si applica la normativa della Legge 104/1992 e del D.Lgs. 151/2001, con richiamo espresso al:

  • prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale per figli con handicap grave;
  • fruizione alternativa dei riposi previsti dalla legge;
  • cumulabilità con gli altri permessi previsti per l'assistenza ai disabili.

Diritto allo studio

Previsti permessi retribuiti fino a 150 ore pro capite in un triennio, secondo le condizioni del contratto.

Malattia, infortunio, maternità

Malattia - comporto

  • 180 giorni di calendario in caso di malattia continuativa in un anno solare, inteso come arco di 360 giorni calcolati a ritroso;
  • 180 giorni complessivi nell'arco dei 36 mesi antecedenti l'ultimo evento in caso di malattia per sommatoria;
  • 720 giorni nell'arco di 48 mesi per patologie gravi certificate (patologie oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica).

Per i lavoratori a tempo determinato la conservazione del posto è limitata a 3 mesi e comunque non oltre la scadenza del contratto.

Malattia - trattamento economico

Per il lavoratore non in prova:

PeriodoTrattamento
Primi 3 giorni di malattia, entro 4 eventi annui60% della retribuzione lorda
Dal 4° al 45° giorno75% della retribuzione giornaliera lorda

L'azienda indennizza fino a un massimo di 45 giorni di malattia nell'anno solare.

Per patologie gravi certificate da documentazione medico-ospedaliera, l'azienda integra fino al 100% della retribuzione giornaliera globale di fatto per un massimo di 180 giorni di calendario in un anno.

Infortunio sul lavoro

  • per la giornata in cui avviene l'infortunio: retribuzione intera giornaliera a carico del datore di lavoro;
  • l'integrazione aziendale deve consentire di raggiungere il 100% della retribuzione lorda globale di fatto.

Maternità e paternità

Congedo parentale:

  • madre: fino a 6 mesi;
  • padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 mesi se utilizzati per almeno 3 mesi;
  • genitore solo: fino a 10 mesi;
  • limite complessivo: 10 mesi o 11 mesi nei casi previsti.

Durante l'astensione obbligatoria per maternità:

  • indennità INPS;
  • integrazione datoriale fino al 100% della normale retribuzione giornaliera.

Anche per le festività cadenti nel periodo di astensione obbligatoria o facoltativa è prevista integrazione fino al 100% della quota giornaliera.

Gestione del rapporto

Periodo di prova

  • Quadri e 1° livello: massimo 6 mesi;
  • altri livelli: massimo 3 mesi.

Per i contratti a termine il periodo di prova non può superare il 50% della durata del primo contratto.

Part-time

Il trattamento economico e normativo è riproporzionato in base alla ridotta prestazione.

Maggiorazioni:

  • lavoro supplementare: 10%;
  • clausole flessibili: 10% sulla retribuzione oraria globale di fatto per la durata della variazione;
  • clausole elastiche: maggiorazione pari a quella del lavoro supplementare.

Apprendistato professionalizzante

  • durata minima: 6 mesi;
  • durata massima: 36 mesi;
  • riduzione di 6 mesi per lavoratori con diploma professionale o lauree inerenti.

Retribuzione dell'apprendista:

LivelloDurata complessiva1° periodo2° periodo3° periodo
1 - 2S - 2 - 3 - 4 - 5 - 636 mesi12 mesi al 85%12 mesi al 90%12 mesi al 95%
1 - 2S - 2 - 3 - 4 - 5 - 630 mesi10 mesi al 85%10 mesi al 90%10 mesi al 95%
624 mesi8 mesi al 85%8 mesi al 90%8 mesi al 95%

Tempo determinato

Per contratti di durata superiore a 12 mesi, il CCNL individua specifiche causali, tra cui:

  • nuovi prodotti e progetti di medio-lungo termine;
  • nuove professionalità e nuovi macchinari;
  • assistenza tecnica specializzata;
  • commesse particolari;
  • punte di intensa attività;
  • attività stagionali e appalti di durata determinata;
  • sostituzioni;
  • lavoratori over 50;
  • sostituzione di lavoratori con gravi patologie e comporto esteso.

Principali regole:

  • durata massima complessiva: 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi;
  • possibile un ulteriore contratto di massimo 12 mesi presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
  • intervalli tra contratti: 10 giorni se il primo contratto è fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore a 6 mesi;
  • limite numerico: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e lavoratori con contratto di reinserimento;
  • esenzioni quantitative per avvio nuove attività, attività stagionali, sostituzioni, over 50 e reinserimento.

Maggiorazioni in caso di prosecuzione oltre la scadenza:

  • 20% della retribuzione globale per ogni giorno fino al 10° giorno;
  • 40% per ciascun giorno successivo.

Diritto di precedenza:

  • per i lavoratori con attività superiore a 6 mesi;
  • da esercitare entro 6 mesi dalla cessazione;
  • si estingue entro 1 anno.

Per stagionali:

  • richiesta entro 3 mesi;
  • estinzione entro 1 anno.

Somministrazione

Limite numerico: massimo 20% annuo dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio, esclusi i contratti stipulati per:

  • avvio di nuove attività;
  • sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Preavviso e TFR

Preavviso

I termini di preavviso sono espressi in giorni di calendario.

Livello di inquadramentoFino a 5 anniDa 6 a 10 anniOltre 10 anni
Quadri e 1° livello60 giorni90 giorni120 giorni
2° e 3° livello30 giorni45 giorni60 giorni
4° e 5° livello20 giorni30 giorni45 giorni
6° e 7° livello7 giorni10 giorni20 giorni

In caso di mancato preavviso, la parte recedente deve corrispondere l'indennità sostitutiva corrispondente.

TFR

Il trattamento di fine rapporto è calcolato secondo la legge, assumendo come base annua, se riconosciuti, i seguenti elementi:

  • minimo tabellare conglobato;
  • scatti di merito o professionalità;
  • superminimi e aumenti di merito continuativi;
  • salario integrativo aziendale;
  • indennità di turno continuativa;
  • indennità di maneggio denaro continuativa;
  • tredicesima.

Bilateralità, sanità integrativa e contributi contrattuali

Ente bilaterale EBIASP

Il CCNL attribuisce un ruolo centrale alla bilateralità. Per il fondo EBIASP è previsto un contributo mensile di € 7,50 per le mensilità contrattuali, così suddiviso:

  • € 6,50 a carico azienda;
  • € 1,00 a carico lavoratore.

In caso di omesso versamento, al lavoratore spetta un E.D.R. mensile di € 25,00 lordi.

Assistenza sanitaria integrativa

Il fondo indicato dal CCNL è FONDOSANI.

Nel testo contrattuale base il contributo ordinario è pari a € 12,50 mensili per 12 mensilità:

  • € 11,50 a carico azienda;
  • € 1,00 a carico lavoratore.

Il contratto prevede inoltre, nella disciplina originaria, una quota annuale di iscrizione parametrata alla dimensione aziendale:

Organico aziendaleQuota annuale
da 1 a 5€ 50,00
da 6 a 15€ 100,00
da 16 a 30€ 150,00
da 31 a 40€ 250,00
da 41 a 50€ 300,00
oltre 50€ 350,00

L'accordo di assistenza integrativa del 28/05/2026 prevede, dal 01/06/2026, un contributo mensile complessivo di € 14,50:

  • € 13,50 a carico azienda;
  • € 1,00 a carico lavoratore, con assorbimento della quota annuale di adesione nell'importo complessivo mensile.

In caso di omesso versamento, spetta al lavoratore un E.D.R. di € 25,00 lordi per tutte le mensilità previste dal CCNL.

RLST - contributo annuale

Per le aziende che si avvalgono del RLST presso OPNASP:

Dimensione aziendaleContributo annuale
Fino a 5 lavoratori€ 125,00
Da 6 a 10 lavoratori€ 150,00
Oltre 10 lavoratori€ 200,00

Inquadramento professionale

Il sistema classificatorio si articola in:

  • Quadro A
  • Quadro B
  • 1° livello
  • 2° livello
  • 3° livello
  • 4° livello
  • 5° livello
  • 6° livello
  • 7° livello

Il testo contrattuale contiene un'ampia declaratoria delle mansioni per ciascun livello, con specifiche anche per il settore orafo.

Sintesi finale degli istituti principali

  • contratto nazionale valido dal 01/02/2023 al 31/01/2026;
  • orario ordinario di 40 ore settimanali;
  • 13 mensilità;
  • divisori: 173 orario e 26 giornaliero;
  • ferie: 26 giorni su 6 giorni o 22 giorni su 5 giorni;
  • festività soppresse: 32 ore annue;
  • elemento perequativo: € 485,00;
  • welfare annuo: € 200,00;
  • reperibilità minima: € 12,00;
  • indennità di cassa: 5% della paga base;
  • malattia: comporto ordinario 180 giorni e trattamento economico fino a 45 giorni annui, con regole rafforzate per patologie gravi;
  • infortunio: integrazione fino al 100%;
  • maternità obbligatoria: integrazione fino al 100%;
  • preavviso da 7 a 120 giorni a seconda di livello e anzianità;
  • retribuzioni aggiornate dal 01/10/2025 con minimi mensili da € 1.604,00 a € 3.094,00.

Accordi e rinnovi

CCNL 25/01/2023Accordo di rinnovo 23/06/2023Accordo di rinnovo 17/06/2024Accordo di rinnovo 27/10/2025Accordo assistenza integrativa 28/05/2026

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