CCNL Metalmeccanica P.I. (Confsal - Conflavoro)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 feb 2023 al 31 gen 2026
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il CCNL si applica ai lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, meccatronica, siderurgica, navalmeccanica, elettromeccanica ed elettronica, auto-avio motoristica, metallurgia non ferrosa, fonderie di seconda fusione, meccanica generale, oreficeria, nonché alle attività di installazione, manutenzione e gestione impianti e alle unità produttive e di servizio connesse al settore, comprese ricerca, progettazione, sviluppo e attività svolte presso terzi.
Inquadramento generale
Il contratto disciplina in modo unitario, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese della piccola e media industria metalmeccanica, orafa e dell'installazione impianti.
Ambito di applicazione
Si applica, tra l'altro, a:
- stabilimenti di produzione, progettazione, sviluppo e servizio del settore metalmeccanico e meccatronico;
- stabilimenti siderurgici;
- unità produttive e di servizio tradizionalmente affini ai metalmeccanici;
- imprese di installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, meccanici, idraulici, termici, elettrici, ecologici, telefonici e di rete;
- settore orafo, argentiere, gioielleria, posateria in argento e bigiotteria in metalli e/o materiali preziosi;
- attività svolte presso terzi e formazione professionale collegata al settore.
Validità
- Decorrenza CCNL: 01/02/2023
- Scadenza: 31/01/2026
Il testo consolidato recepisce successivi accordi di rinnovo economico e normativo, fra cui gli accordi del 23/06/2023, 17/06/2024, 27/10/2025 e l'accordo su assistenza integrativa del 28/05/2026.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- CONFLAVORO PMI
Organizzazioni sindacali
- FESICA-CONFSAL
- CONFSAL
Trattamento economico
Struttura della retribuzione
La normale retribuzione è composta da:
- paga base nazionale conglobata;
- premi di risultato variabili;
- eventuali EDR, terzi elementi e trattamenti integrativi;
- scatti di merito o professionalità;
- altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata.
Minimi retributivi dal 01/10/2025
Di seguito i valori economici riportati dall'accordo di rinnovo del 27/10/2025, in vigore dal 01/10/2025.
| Livello | Minimo mensile dal 01/10/2025 | Indennità di funzione | Elemento retributivo | Superminimo collettivo | E.D.R. bilaterale | E.D.R. sanitario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QA | € 3.094,00 | € 70,00 | € 60,00 | - | € 25,00 | € 25,00 |
| QB | € 2.770,00 | € 50,00 | € 60,00 | - | € 25,00 | € 25,00 |
| 1 | € 2.526,00 | - | - | - | € 25,00 | € 25,00 |
| 2 | € 2.355,00 | - | - | - | € 25,00 | € 25,00 |
| 3 | € 2.196,00 | - | - | - | € 25,00 | € 25,00 |
| 4 | € 2.050,00 | - | - | - | € 25,00 | € 25,00 |
| 5 | € 1.965,00 | - | - | - | € 25,00 | € 25,00 |
| 6 | € 1.771,00 | - | - | - | € 25,00 | € 25,00 |
| 7 | € 1.604,00 | - | - | € 5,20 | € 25,00 | € 25,00 |
Note:
- L'E.D.R. bilaterale di € 25,00 mensili spetta se l'azienda omette il versamento all'Ente Bilaterale; le imprese aderenti e in regola con i versamenti non lo erogano.
- L'E.D.R. sanitario di € 25,00 mensili spetta se l'azienda non versa la contribuzione al fondo di assistenza sanitaria integrativa; le imprese aderenti e in regola non lo erogano.
- Ai lavoratori inquadrati nel 7° livello spetta un superminimo collettivo di € 5,20 lordi mensili.
- Ai Quadri A e B compete inoltre un elemento retributivo di € 60,00 lordi mensili.
Parametri retributivi convenzionali
- Divisore orario: 173
- Divisore giornaliero: 26
- Mensilità: 13
Premio di risultato
In sede aziendale può essere negoziato un premio di risultato variabile, collegato a parametri oggettivamente misurabili di:
- produttività;
- redditività;
- qualità;
- efficienza;
- innovazione.
Per poter beneficiare di detassazione e decontribuzione il relativo accordo deve essere:
- sottoscritto con le sigle sindacali;
- depositato presso il Ministero del Lavoro.
Scatti di merito o professionalità
Le parti demandano alla contrattazione aziendale la disciplina di importi mensili aggiuntivi rispetto alla normale retribuzione, riconosciuti in funzione di:
- merito;
- crescita professionale;
- parametri oggettivi di professionalizzazione.
Elemento perequativo
Per le imprese prive di contrattazione aziendale è previsto un importo pari a € 485,00 da corrispondere con la retribuzione di giugno ai dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni anno.
Caratteristiche:
- riproporzionamento per part-time;
- riduzione in base ai mesi di anzianità nell'anno precedente;
- assorbimento fino a concorrenza per chi abbia già percepito importi aggiuntivi rispetto ai minimi contrattuali.
Welfare contrattuale
Dal 01/06/2023, al 1° giugno di ogni anno, le aziende devono mettere a disposizione strumenti di welfare per un valore annuo di € 200,00 per i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova.
Regole principali:
- utilizzabili entro il 31 maggio dell'anno successivo;
- riproporzionamento per part-time;
- riproporzionamento per mesi di anzianità nel periodo 01/06 - 31/05;
- possibilità di destinare l'importo al Fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale.
Salario di ingresso
In caso di assunzione a tempo indeterminato per mansioni rientranti nei livelli 3°, 4°, 5° e 6°, se il lavoratore ha esperienza pregressa inferiore a 5 anni nelle attività per cui viene impiegato, l'azienda può riconoscere una retribuzione ridotta:
| Periodo | Riduzione |
|---|---|
| 1° anno | 7,5% |
| 2° anno | 5% |
Aziende start-up o nuova attività
Per aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività, per un massimo di 2 anni:
| Periodo | Riduzione |
|---|---|
| 1° anno | 7,5% |
| 2° anno | 5% |
Contratto di reinserimento
Previsto per favorire il reinserimento lavorativo di soggetti over 35, disoccupati o sospesi, in cerca di nuova occupazione o che abbiano cessato attività autonoma, alle condizioni previste dal CCNL.
Retribuzione nei primi 24 mesi:
| Periodo | Retribuzione rispetto al livello ordinario |
|---|---|
| Prima metà del periodo | 85% |
| Seconda metà del periodo | 90% |
Indennità di reperibilità
Demandata ad accordo aziendale, che deve comunque prevedere una indennità forfetaria non inferiore a € 12,00 in aggiunta alla retribuzione per le ore di intervento.
Indennità di trasferta
Al lavoratore in trasferta spettano:
- rimborso spese di viaggio;
- rimborso delle altre spese sostenute per conto dell'azienda;
- diaria giornaliera determinata da regolamento aziendale o accordo sindacale.
Se la prestazione richiede l'impiego di mezzi di locomozione, mezzi e spese sono a carico dell'azienda.
Indennità di cassa
Al personale addetto con continuità ad operazioni di cassa spetta una indennità pari al 5% della paga base nazionale conglobata.
Orario di lavoro e maggiorazioni
Orario normale
- 40 ore settimanali, di norma su 5 giornate lavorative.
Lavoro discontinuo
Per il personale addetto prevalentemente ad attività di attesa o custodia, l'orario normale è fissato in 45 ore settimanali.
Flessibilità e banca ore
Banca ore: il lavoratore può optare, in alternativa al pagamento dello straordinario, per l'accantonamento delle ore in banca ore individuale.
Per le ore di straordinario che confluiscono in banca ore, la maggiorazione spettante è pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nella relativa tipologia.
Flessibilità: le ore lavorate in eccedenza e non recuperate entro il 31 dicembre sono pagate con maggiorazione del 10%, salvo richiesta del lavoratore di utilizzarle e possibilità aziendale di concederlo.
La flessibilità non prevede il lavoro domenicale.
Lavoro notturno
Per lavoro eseguito tra le 22:00 e le 06:00:
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro non a turno | 30% |
| Lavoro a turno | 15% |
Lavoro festivo
Per il lavoro svolto nei giorni festivi spetta una maggiorazione del 20%.
Lavoro nel giorno di riposo settimanale
Il CCNL richiama due ipotesi:
- maggiorazione del 20% sulla quota oraria della normale retribuzione per ore prestate nel giorno di riposo settimanale;
- per i riposi settimanali disciplinati dalla Legge n. 370/1934, maggiorazione del 25% sulla quota oraria, fermo il diritto al riposo compensativo nel giorno successivo.
Lavoro straordinario
| Tipologia | Non a turni | A turni |
|---|---|---|
| Straordinario diurno feriale | 15% | 15% |
| Straordinario festivo oltre le 8 ore | 50% | 50% |
| Straordinario festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore | 30% | 30% |
| Straordinario notturno | 45% | 35% |
| Notturno e festivo | 55% | 50% |
| Notturno festivo con riposo compensativo | 30% | 25% |
| Straordinario notturno festivo oltre le 8 ore | 70% | 60% |
| Straordinario notturno festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore | 50% | 45% |
Limiti annui ordinari:
- 250 ore per lavoratore;
- 270 ore per attività di manutenzione, installazione e montaggio;
- 290 ore per riparazione aeronautica, navale e impiantistica.
Ferie, permessi e festività
Ferie annuali
- 26 giorni lavorativi se la prestazione è su 6 giorni settimanali;
- 22 giorni lavorativi se la prestazione è su 5 giorni settimanali.
Permessi per festività soppresse
- 32 ore annue.
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario.
Permessi per lutto o grave infermità
- 3 giorni complessivi annui, secondo la disciplina di legge e contrattuale.
Permessi e congedi per assistenza disabili
Si applica la normativa della Legge 104/1992 e del D.Lgs. 151/2001, con richiamo espresso al:
- prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale per figli con handicap grave;
- fruizione alternativa dei riposi previsti dalla legge;
- cumulabilità con gli altri permessi previsti per l'assistenza ai disabili.
Diritto allo studio
Previsti permessi retribuiti fino a 150 ore pro capite in un triennio, secondo le condizioni del contratto.
Malattia, infortunio, maternità
Malattia - comporto
- 180 giorni di calendario in caso di malattia continuativa in un anno solare, inteso come arco di 360 giorni calcolati a ritroso;
- 180 giorni complessivi nell'arco dei 36 mesi antecedenti l'ultimo evento in caso di malattia per sommatoria;
- 720 giorni nell'arco di 48 mesi per patologie gravi certificate (patologie oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica).
Per i lavoratori a tempo determinato la conservazione del posto è limitata a 3 mesi e comunque non oltre la scadenza del contratto.
Malattia - trattamento economico
Per il lavoratore non in prova:
| Periodo | Trattamento |
|---|---|
| Primi 3 giorni di malattia, entro 4 eventi annui | 60% della retribuzione lorda |
| Dal 4° al 45° giorno | 75% della retribuzione giornaliera lorda |
L'azienda indennizza fino a un massimo di 45 giorni di malattia nell'anno solare.
Per patologie gravi certificate da documentazione medico-ospedaliera, l'azienda integra fino al 100% della retribuzione giornaliera globale di fatto per un massimo di 180 giorni di calendario in un anno.
Infortunio sul lavoro
- per la giornata in cui avviene l'infortunio: retribuzione intera giornaliera a carico del datore di lavoro;
- l'integrazione aziendale deve consentire di raggiungere il 100% della retribuzione lorda globale di fatto.
Maternità e paternità
Congedo parentale:
- madre: fino a 6 mesi;
- padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 mesi se utilizzati per almeno 3 mesi;
- genitore solo: fino a 10 mesi;
- limite complessivo: 10 mesi o 11 mesi nei casi previsti.
Durante l'astensione obbligatoria per maternità:
- indennità INPS;
- integrazione datoriale fino al 100% della normale retribuzione giornaliera.
Anche per le festività cadenti nel periodo di astensione obbligatoria o facoltativa è prevista integrazione fino al 100% della quota giornaliera.
Gestione del rapporto
Periodo di prova
- Quadri e 1° livello: massimo 6 mesi;
- altri livelli: massimo 3 mesi.
Per i contratti a termine il periodo di prova non può superare il 50% della durata del primo contratto.
Part-time
Il trattamento economico e normativo è riproporzionato in base alla ridotta prestazione.
Maggiorazioni:
- lavoro supplementare: 10%;
- clausole flessibili: 10% sulla retribuzione oraria globale di fatto per la durata della variazione;
- clausole elastiche: maggiorazione pari a quella del lavoro supplementare.
Apprendistato professionalizzante
- durata minima: 6 mesi;
- durata massima: 36 mesi;
- riduzione di 6 mesi per lavoratori con diploma professionale o lauree inerenti.
Retribuzione dell'apprendista:
| Livello | Durata complessiva | 1° periodo | 2° periodo | 3° periodo |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2S - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | 36 mesi | 12 mesi al 85% | 12 mesi al 90% | 12 mesi al 95% |
| 1 - 2S - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | 30 mesi | 10 mesi al 85% | 10 mesi al 90% | 10 mesi al 95% |
| 6 | 24 mesi | 8 mesi al 85% | 8 mesi al 90% | 8 mesi al 95% |
Tempo determinato
Per contratti di durata superiore a 12 mesi, il CCNL individua specifiche causali, tra cui:
- nuovi prodotti e progetti di medio-lungo termine;
- nuove professionalità e nuovi macchinari;
- assistenza tecnica specializzata;
- commesse particolari;
- punte di intensa attività;
- attività stagionali e appalti di durata determinata;
- sostituzioni;
- lavoratori over 50;
- sostituzione di lavoratori con gravi patologie e comporto esteso.
Principali regole:
- durata massima complessiva: 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi;
- possibile un ulteriore contratto di massimo 12 mesi presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
- intervalli tra contratti: 10 giorni se il primo contratto è fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore a 6 mesi;
- limite numerico: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e lavoratori con contratto di reinserimento;
- esenzioni quantitative per avvio nuove attività, attività stagionali, sostituzioni, over 50 e reinserimento.
Maggiorazioni in caso di prosecuzione oltre la scadenza:
- 20% della retribuzione globale per ogni giorno fino al 10° giorno;
- 40% per ciascun giorno successivo.
Diritto di precedenza:
- per i lavoratori con attività superiore a 6 mesi;
- da esercitare entro 6 mesi dalla cessazione;
- si estingue entro 1 anno.
Per stagionali:
- richiesta entro 3 mesi;
- estinzione entro 1 anno.
Somministrazione
Limite numerico: massimo 20% annuo dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio, esclusi i contratti stipulati per:
- avvio di nuove attività;
- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Preavviso e TFR
Preavviso
I termini di preavviso sono espressi in giorni di calendario.
| Livello di inquadramento | Fino a 5 anni | Da 6 a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri e 1° livello | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
| 2° e 3° livello | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
| 4° e 5° livello | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| 6° e 7° livello | 7 giorni | 10 giorni | 20 giorni |
In caso di mancato preavviso, la parte recedente deve corrispondere l'indennità sostitutiva corrispondente.
TFR
Il trattamento di fine rapporto è calcolato secondo la legge, assumendo come base annua, se riconosciuti, i seguenti elementi:
- minimo tabellare conglobato;
- scatti di merito o professionalità;
- superminimi e aumenti di merito continuativi;
- salario integrativo aziendale;
- indennità di turno continuativa;
- indennità di maneggio denaro continuativa;
- tredicesima.
Bilateralità, sanità integrativa e contributi contrattuali
Ente bilaterale EBIASP
Il CCNL attribuisce un ruolo centrale alla bilateralità. Per il fondo EBIASP è previsto un contributo mensile di € 7,50 per le mensilità contrattuali, così suddiviso:
- € 6,50 a carico azienda;
- € 1,00 a carico lavoratore.
In caso di omesso versamento, al lavoratore spetta un E.D.R. mensile di € 25,00 lordi.
Assistenza sanitaria integrativa
Il fondo indicato dal CCNL è FONDOSANI.
Nel testo contrattuale base il contributo ordinario è pari a € 12,50 mensili per 12 mensilità:
- € 11,50 a carico azienda;
- € 1,00 a carico lavoratore.
Il contratto prevede inoltre, nella disciplina originaria, una quota annuale di iscrizione parametrata alla dimensione aziendale:
| Organico aziendale | Quota annuale |
|---|---|
| da 1 a 5 | € 50,00 |
| da 6 a 15 | € 100,00 |
| da 16 a 30 | € 150,00 |
| da 31 a 40 | € 250,00 |
| da 41 a 50 | € 300,00 |
| oltre 50 | € 350,00 |
L'accordo di assistenza integrativa del 28/05/2026 prevede, dal 01/06/2026, un contributo mensile complessivo di € 14,50:
- € 13,50 a carico azienda;
- € 1,00 a carico lavoratore, con assorbimento della quota annuale di adesione nell'importo complessivo mensile.
In caso di omesso versamento, spetta al lavoratore un E.D.R. di € 25,00 lordi per tutte le mensilità previste dal CCNL.
RLST - contributo annuale
Per le aziende che si avvalgono del RLST presso OPNASP:
| Dimensione aziendale | Contributo annuale |
|---|---|
| Fino a 5 lavoratori | € 125,00 |
| Da 6 a 10 lavoratori | € 150,00 |
| Oltre 10 lavoratori | € 200,00 |
Inquadramento professionale
Il sistema classificatorio si articola in:
- Quadro A
- Quadro B
- 1° livello
- 2° livello
- 3° livello
- 4° livello
- 5° livello
- 6° livello
- 7° livello
Il testo contrattuale contiene un'ampia declaratoria delle mansioni per ciascun livello, con specifiche anche per il settore orafo.
Sintesi finale degli istituti principali
- contratto nazionale valido dal 01/02/2023 al 31/01/2026;
- orario ordinario di 40 ore settimanali;
- 13 mensilità;
- divisori: 173 orario e 26 giornaliero;
- ferie: 26 giorni su 6 giorni o 22 giorni su 5 giorni;
- festività soppresse: 32 ore annue;
- elemento perequativo: € 485,00;
- welfare annuo: € 200,00;
- reperibilità minima: € 12,00;
- indennità di cassa: 5% della paga base;
- malattia: comporto ordinario 180 giorni e trattamento economico fino a 45 giorni annui, con regole rafforzate per patologie gravi;
- infortunio: integrazione fino al 100%;
- maternità obbligatoria: integrazione fino al 100%;
- preavviso da 7 a 120 giorni a seconda di livello e anzianità;
- retribuzioni aggiornate dal 01/10/2025 con minimi mensili da € 1.604,00 a € 3.094,00.
Accordi e rinnovi
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