CCNL Igiene ambientale (Confsal - Conflavoro)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 mar 2023 al 28 feb 2026
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica ai dipendenti delle aziende del settore igiene ambientale, private e municipalizzate, indipendentemente dalla forma giuridica, esercenti servizi di nettezza urbana, raccolta e trasporto rifiuti, impianti di trattamento, smaltimento e recupero rifiuti, impianti di potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione acque, impianti di produzione di calore ed energia elettrica, nonché servizi di supporto ambientale, officina/manutenzione e settori tecnici-amministrativi. Rientrano anche attività accessorie e complementari come derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione, diserbo chimico, cura e manutenzione del verde pubblico, pubbliche affissioni e deaffissioni, cancellazione scritte, manutenzione ed espurgo pozzetti stradali, manutenzione strade/segnaletica/semafori, servizi funerari e cimiteriali, illuminazione pubblica, impianti sportivi e piscine.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina in modo unitario, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dei dipendenti da aziende di igiene ambientale private e municipalizzate.
Validità contrattuale: dal 01/03/2023 al 28/02/2026.
Il testo è stato successivamente interessato da:
- Accordo di rinnovo del 27/10/2025 con decorrenza 01/10/2025, che ha aggiornato la parte economica;
- Accordo assistenza integrativa del 28/05/2026 con decorrenza 01/06/2026, che ha rimodulato la disciplina FONDOSANI.
Ambito di applicazione
Il contratto si applica ai lavoratori addetti, tra l'altro, a:
- nettezza urbana, raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi;
- spazzamento, raccolta differenziata, porta a porta, raccolta ingombranti;
- impianti di trattamento, smaltimento e recupero rifiuti;
- impianti di potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione acque;
- produzione di calore ed energia elettrica;
- servizi tecnici, amministrativi, officine e manutenzione;
- attività complementari quali derattizzazione, disinfestazione, manutenzione del verde, servizi cimiteriali, illuminazione pubblica, impianti sportivi e piscine.
Parti firmatarie
Datori di lavoro
- CONFLAVORO PMI
Organizzazioni sindacali
- FESICA-CONFSAL
- CONFSAL
Trattamento economico
Struttura della retribuzione
La retribuzione normale è composta da:
- paga base nazionale conglobata;
- eventuali premi di risultato variabili;
- eventuali EDR, terzi elementi, trattamenti integrativi;
- scatti di merito o professionalità;
- altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata.
La retribuzione di fatto comprende anche gli elementi continuativi, con esclusione di rimborsi spese, straordinari, una tantum e voci espressamente escluse.
Divisori e mensilità
- Divisore orario: 169
- Divisore giornaliero: 26
- Mensilità: 14
Minimi retributivi mensili
Di seguito i valori riportati dalla sintesi, comprensivi degli aggiornamenti fino al 01/10/2025.
Tabella retributiva ordinaria
| Livello | Minimo dal 01/07/2023 | Minimo dal 01/07/2024 | Minimo dal 01/10/2025 | Indennità/Fissi aggiuntivi |
|---|---|---|---|---|
| Q | € 3.467,00 | € 3.511,50 | € 3.537,00 | Indennità di funzione quadri € 135,00; assistenza integrativa € 50,00; EDR bil. € 25,00; assistenza sanitaria € 25,00 |
| 1 | € 1.514,00 | € 1.533,00 | € 1.544,00 | Assistenza integrativa € 50,00; EDR bil. € 25,00; assistenza sanitaria € 25,00 |
| 2 | € 1.868,00 | € 1.891,00 | € 1.905,00 | Assistenza integrativa € 50,00; EDR bil. € 25,00; assistenza sanitaria € 25,00 |
| 3 | € 1.966,00 | € 1.991,00 | € 2.005,00 | Assistenza integrativa € 50,00; EDR bil. € 25,00; assistenza sanitaria € 25,00 |
| 4 | € 2.094,00 | € 2.120,00 | € 2.135,00 | Assistenza integrativa € 50,00; EDR bil. € 25,00; assistenza sanitaria € 25,00 |
| 5 | € 2.285,00 | € 2.314,00 | € 2.330,00 | Assistenza integrativa € 50,00; EDR bil. € 25,00; assistenza sanitaria € 25,00 |
| 6 | € 2.518,00 | € 2.551,00 | € 2.569,00 | Assistenza integrativa € 50,00; EDR bil. € 25,00; assistenza sanitaria € 25,00 |
| 7 | € 2.782,00 | € 2.818,00 | € 2.838,00 | Assistenza integrativa € 50,00; EDR bil. € 25,00; assistenza sanitaria € 25,00 |
| 8 | € 3.087,00 | € 3.126,00 | € 3.149,00 | Assistenza integrativa € 50,00; EDR bil. € 25,00; assistenza sanitaria € 25,00 |
Tabella retributiva "primo ingresso"
| Livello primo ingresso | Minimo dal 01/07/2023 | Minimo dal 01/07/2024 | Minimo dal 01/10/2025 | Indennità/Fissi aggiuntivi |
|---|---|---|---|---|
| 1 Primo ingresso | € 1.340,00 | € 1.356,50 | € 1.366,00 | Assistenza integrativa € 50,00; EDR bil. € 25,00; assistenza sanitaria € 25,00 |
| 1J Primo ingresso | € 1.214,00 | € 1.229,00 | € 1.237,00 | Assistenza integrativa € 50,00; EDR bil. € 25,00; assistenza sanitaria € 25,00 |
| 2 Primo ingresso | € 1.681,00 | € 1.702,50 | € 1.714,00 | Assistenza integrativa € 50,00; EDR bil. € 25,00; assistenza sanitaria € 25,00 |
| 3 Primo ingresso | € 1.875,00 | € 1.899,00 | € 1.912,00 | Assistenza integrativa € 50,00; EDR bil. € 25,00; assistenza sanitaria € 25,00 |
| 4 Primo ingresso | € 2.030,00 | € 2.056,00 | € 2.071,00 | Assistenza integrativa € 50,00; EDR bil. € 25,00; assistenza sanitaria € 25,00 |
| 5 Primo ingresso | € 2.188,00 | € 2.216,00 | € 2.232,00 | Assistenza integrativa € 50,00; EDR bil. € 25,00; assistenza sanitaria € 25,00 |
| 6 Primo ingresso | € 2.403,00 | € 2.434,00 | € 2.451,00 | Assistenza integrativa € 50,00; EDR bil. € 25,00; assistenza sanitaria € 25,00 |
| 7 Primo ingresso | € 2.647,00 | € 2.680,00 | € 2.700,00 | Assistenza integrativa € 50,00; EDR bil. € 25,00; assistenza sanitaria € 25,00 |
Nota: la retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di EDR confederale. La doppia parametrazione non si applica ai Quadri, al livello 8 e al livello 1J; quest'ultimo passa al livello 1 dopo 30 mesi di anzianità.
Una tantum
Spetta ai soli lavoratori in forza al 20/02/2023, con maturazione pro quota in base ai mesi di anzianità nel periodo luglio 2022 - febbraio 2023.
Non rilevano, ai fini dell'anzianità utile, servizio militare, aspettative non retribuite e periodi senza retribuzione; rientrano invece, ad esempio, maternità, congedi parentali e ammortizzatori sociali in costanza di rapporto.
Non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale o del TFR e può essere assoggettata a tassazione separata.
| Livello | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 01/05/2023 |
|---|---|---|---|
| Q | € 140,00 | € 140,00 | € 144,40 |
| 1 | € 60,00 | € 60,00 | € 63,95 |
| 2 | € 75,00 | € 75,00 | € 80,35 |
| 3 | € 80,00 | € 80,00 | € 79,95 |
| 4 | € 85,00 | € 85,00 | € 84,10 |
| 5 | € 95,00 | € 95,00 | € 88,60 |
| 6 | € 100,00 | € 100,00 | € 107,55 |
| 7 | € 110,00 | € 110,00 | € 119,80 |
| 8 | € 130,00 | € 130,00 | € 117,20 |
| 1 Primo ingresso | € 55,00 | € 55,00 | € 52,80 |
| 1J Primo ingresso | € 50,00 | € 50,00 | € 46,90 |
| 2 Primo ingresso | € 70,00 | € 70,00 | € 64,80 |
| 3 Primo ingresso | € 75,00 | € 75,00 | € 78,50 |
| 4 Primo ingresso | € 85,00 | € 85,00 | € 77,15 |
| 5 Primo ingresso | € 90,00 | € 90,00 | € 86,80 |
| 6 Primo ingresso | € 100,00 | € 100,00 | € 93,05 |
| 7 Primo ingresso | € 100,00 | € 100,00 | € 123,45 |
Elemento di garanzia retributiva
Per i lavoratori a tempo indeterminato che non percepiscono altri trattamenti economici oltre ai minimi tabellari:
- € 150,00 annui, con la retribuzione di marzo di ogni anno;
- proporzionato ai mesi in forza nell'anno precedente;
- riproporzionato per part-time, assunzioni e cessazioni in corso d'anno.
Inoltre, per incentivare la contrattazione di secondo livello, al personale che non percepisce trattamenti aggiuntivi collettivi o individuali rispetto ai minimi tabellari spetta un Elemento di Garanzia di:
- € 15,00 lordi mensili per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni;
- riproporzionato per part-time;
- non computabile ai fini di altri istituti;
- riassorbibile in caso di successiva contrattazione di secondo livello.
Mensilità aggiuntive
- Tredicesima: una mensilità, corrisposta in coincidenza con la vigilia di Natale;
- Quattordicesima: una mensilità, corrisposta entro la prima decade di luglio.
In caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d'anno spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi o frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Indennità principali
- Indennità di cassa: 5% della paga base nazionale conglobata.
- Indennità di trasferta: diaria fissata dalla contrattazione di II livello; in assenza, non inferiore a € 40,00/giorno e comunque pari a € 40,00/giorno se mancano accordo e regolamento interno.
- Indennità conducente:
- € 1,00 per ogni giornata di effettiva prestazione;
- per il conducente operatore unico di 3° livello area conduzione: € 1,00/giorno;
- per conducente di 3° livello area conduzione in concorso con altro operatore: € 0,50/giorno.
- Indennità di reperibilità:
- € 5,00 per giornata dal lunedì al sabato coincidente con turno programmato normale;
- € 7,00 per giornata non festiva non coincidente con turno programmato;
- € 10,00 per giornata festiva, compreso il riposo.
- Indennità integrativa: € 50,00 mensili per 12 mensilità nelle aziende prive di contrattazione regionale; è comprensiva di incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali ed è computabile nei trattamenti di malattia, infortunio e maternità.
- Indennità lavaggio indumenti: € 0,26 per ogni giornata di effettiva prestazione.
- Indennità sgombero neve: 5% della retribuzione individuale oraria per ogni ora di effettivo svolgimento.
- Indennità lavoro domenicale: € 7,00 per gli operatori che prestano sempre lavoro di domenica con riposo compensativo in altro giorno.
- Indennità lavoro a turni: 3,65% della sola retribuzione base parametrale mensile del livello di appartenenza per lavoratori in turni ciclici, continui e avvicendati su 24 ore con spostamento del riposo domenicale.
- Bonus nascite/adozioni/affidamenti preadottivi: € 200,00 una tantum.
Orario di lavoro
Orario normale
- 39 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni lavorativi.
Flessibilità e banca ore
- Possibile banca ore individuale, in alternativa al pagamento dello straordinario, tramite accordo aziendale o individuale.
- In presenza di picchi stagionali, l'orario può essere distribuito su 6 giorni fino a 48 ore settimanali, con recupero tramite corrispondente rimodulazione nelle settimane precedenti o successive.
Lavoro notturno
È considerato tale il lavoro tra le 22:00 e le 06:00.
Maggiorazioni:
- 33%;
- 20% se esiste un accordo aziendale che disciplini l'istituto.
Le maggiorazioni per lavoro notturno non sono cumulabili con le altre: la maggiore assorbe la minore.
Lavoro festivo
Le ore di lavoro ordinario prestate nei giorni festivi sono maggiorate di:
- 50% per lavoro festivo diurno;
- 75% per lavoro festivo notturno.
Lavoro straordinario
Le prestazioni straordinarie sono maggiorate come segue:
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario diurno feriale - prime 75 ore annue | 13% |
| Straordinario diurno feriale - dalla 76ª alla 150ª ora annua | 20% |
| Straordinario diurno feriale - ore eccedenti | 35% |
| Straordinario diurno festivo | 65% |
| Straordinario notturno feriale | 50% |
| Straordinario notturno festivo | 75% |
Riposo settimanale
Le ore lavorate nel giorno di riposo settimanale sono maggiorate di:
- 50% per lavoro diurno;
- 75% per lavoro notturno; con diritto al riposo compensativo ai sensi di legge.
Ferie, permessi e festività
Ferie
- 4 settimane annue.
Permessi ed ex festività
- 32 ore annue per festività soppresse.
Festività
Sono festive le giornate previste dalla legge e il Santo Patrono.
Se una festività cade di domenica o nel giorno di riposo concordato con lavoratore straniero, spetta una ulteriore giornata di retribuzione di fatto.
Per la Pasqua spetta, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari a una giornata di retribuzione globale.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario.
Permessi per lutto e grave infermità
- 3 giorni complessivi retribuiti all'anno.
Congedi per gravi motivi familiari
- fino a 2 anni, continuativi o frazionati.
Maternità e paternità
Si applica la disciplina legale, con le seguenti principali previsioni contrattuali:
- integrazione datoriale al 100% durante l'astensione obbligatoria;
- integrazione al 100% anche delle festività cadenti durante l'assenza obbligatoria o facoltativa, fino alla quota giornaliera della retribuzione di fatto;
- congedo parentale complessivo fino a 10 mesi, elevabile a 11 mesi nei casi previsti;
- congedi per malattia del figlio:
- senza limite entro i 3 anni del bambino, alternativamente tra i genitori;
- fino a 5 giorni lavorativi annui per ciascun figlio tra 3 e 8 anni.
Assistenza disabili
Si applica la normativa di legge, con richiamo a:
- prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni per minore con handicap grave;
- permessi ai sensi della legge 104/1992.
Donne vittime di violenza
Si applica la normativa di legge.
Malattia e infortunio
Periodo di comporto
Per il lavoratore non in prova:
- 180 giorni di calendario in un anno solare per malattia continuativa certificata;
- 180 giorni complessivi nei 36 mesi precedenti in caso di malattia per sommatoria;
- per patologie gravi certificate, il testo completo prevede estensione fino a 720 giorni nei 48 mesi antecedenti l'ultimo evento.
Per i lavoratori a tempo determinato:
- conservazione del posto limitata a 3 mesi e comunque non oltre la scadenza del contratto.
Trattamento economico di malattia
Durante la malattia:
- prestazioni INPS secondo legge;
- integrazione contrattuale come segue:
- 60% della retribuzione lorda per i primi 3 giorni, limitatamente a 4 eventi annui;
- 75% della retribuzione giornaliera lorda dal 4° al 45° giorno;
- l'azienda indennizza fino a un massimo di 45 giorni nell'anno solare;
- in caso di patologie certificate da documentazione medico-ospedaliera: integrazione fino al 100% della retribuzione giornaliera globale di fatto per massimo 180 giorni di calendario in un anno.
Infortunio sul lavoro
- per la giornata dell'infortunio: corresponsione dell'intera quota giornaliera della retribuzione di fatto;
- integrazione datoriale tale da consentire il raggiungimento del 100% della retribuzione lorda globale di fatto;
- nessuna integrazione se l'INAIL non riconosce l'infortunio.
Gestione del rapporto
Periodo di prova
- 6 mesi per Quadri, 8° e 7° livello;
- 3 mesi per gli altri livelli.
Per i contratti a termine:
- massimo 50% della durata del primo contratto secondo la sintesi;
- il testo completo precisa, per rapporti inferiori all'anno, limite del 75% della durata del rapporto a termine.
Part-time
Tipologie:
- orizzontale;
- verticale;
- misto.
Principi:
- parità di trattamento economico e normativo rispetto al full-time comparabile;
- riproporzionamento in base alla durata della prestazione;
- per part-time verticale, comporto di malattia di 180 giorni continuativi.
Lavoro supplementare e clausole elastiche/flessibili
- lavoro supplementare fino a 8 ore giornaliere: maggiorazione 10%;
- clausola flessibile: maggiorazione 10% della retribuzione oraria globale di fatto per la durata della variazione;
- clausola elastica: maggiorazione pari a quella del lavoro supplementare.
Apprendistato professionalizzante
Durata
| Livello di approdo | Durata |
|---|---|
| 2° livello | 36 mesi |
| 3° livello | 36 mesi |
| 4° livello | 36 mesi |
| 5° livello | 36 mesi |
| 6° livello | 24 mesi |
Retribuzione apprendistato
| Anno | Percentuale della retribuzione finale |
|---|---|
| 1° anno | 70% |
| 2° anno | 80% |
| 3° anno | 90% |
Il testo completo prevede anche il 95% per l'eventuale quarto anno nei percorsi quadriennali.
Tempo determinato e somministrazione
Tempo determinato
- durata massima complessiva: 24 mesi, comprese proroghe;
- prorogabile fino a 4 volte nell'arco di 24 mesi;
- ulteriore contratto possibile per massimo 12 mesi presso la sede competente;
- esclusione del limite dei 24 mesi in caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Prosecuzione oltre scadenza
- maggiorazione del 20% per ogni giorno fino al 10° giorno;
- maggiorazione del 40% per ciascun giorno ulteriore;
- trasformazione a tempo indeterminato se il rapporto continua oltre il 30° giorno (contratti inferiori a 6 mesi) o oltre il 50° giorno negli altri casi.
Limiti quantitativi
- contratti a termine: massimo 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento;
- nelle unità fino a 5 dipendenti è possibile assumere fino a 3 dipendenti a termine.
Diritto di precedenza
Spetta al lavoratore che abbia lavorato per oltre 6 mesi presso la stessa azienda, se manifesta la volontà entro 6 mesi dalla cessazione; il diritto si estingue entro 1 anno.
Somministrazione
- limite massimo: 20% annuo dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio;
- esclusi i contratti per avvio nuove attività o sostituzione di assenti con diritto alla conservazione del posto.
Limite complessivo tra termine e somministrazione
Nel corso di un anno solare, le assunzioni a termine e in somministrazione a termine non possono superare complessivamente il 50% dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, salvo eccezioni previste.
Contratto di reinserimento e salario di ingresso
Contratto di reinserimento
Per lavoratori over 35 in determinate condizioni di disoccupazione/sospensione o cessazione attività autonoma:
- retribuzione ridotta per i primi 24 mesi:
- 85% nella prima metà;
- 90% nella seconda metà.
Salario di ingresso
La retribuzione ridotta di primo ingresso si applica ai neoassunti o in caso di passaggio a livello superiore.
Il passaggio alla retribuzione normale avviene dopo 5 anni di effettivo servizio nel livello di retribuzione ridotta del corrispondente profilo professionale.
Preavviso di recesso
| Livello | Fino a 5 anni | Tra 5 e 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri e 8° livello | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
| 7° e 6° livello | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
| 5° e 4° livello | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| 3° e 2° livello | 10 giorni | 15 giorni | 30 giorni |
| 1° e 1°J livello | 7 giorni | 10 giorni | 20 giorni |
I giorni di preavviso sono di calendario.
Trattamento di fine rapporto
Il TFR è calcolato secondo l'art. 2120 c.c. e la legge 297/1982.
Gli elementi utili ai fini del calcolo annuo sono:
- minimo tabellare conglobato;
- scatti di merito o professionalizzazione;
- superminimi e aumenti di merito continuativi;
- salario integrativo aziendale, salvo diverso accordo;
- indennità di turno continuativa;
- indennità di maneggio denaro continuativa;
- tredicesima.
Classificazione del personale
Il sistema di classificazione è articolato in:
- 5 aree funzionali;
- 9 livelli, oltre al Quadro;
- livello iniziale 1J dove compatibile.
Le aree sono:
- spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio;
- conduzione;
- impianti e laboratori;
- area tecnica e amministrativa;
- officine e servizi generali.
Bilateralità, sanità integrativa e fondi
EBIASP
Il contratto richiama il sistema di bilateralità EBIASP per welfare, formazione, certificazione contratti, conciliazione e altre funzioni di supporto.
FONDOSANI
Secondo la sintesi economica esposta:
- contributo mensile per assistenza sanitaria: € 25,00 indicato tra gli elementi retributivi.
Dal testo completo originario, prima della rimodulazione 2026:
- contributo mensile obbligatorio € 12,50 per 12 mensilità, di cui € 11,50 azienda e € 1,00 lavoratore, oltre quota annuale di iscrizione parametrata sull'organico;
- omissione contributiva: EDR € 25,00 lordi.
Dall'Accordo assistenza integrativa del 28/05/2026 (decorrenza 01/06/2026):
- contributo mensile complessivo € 14,50, di cui € 13,50 azienda e € 1,00 lavoratore, per 12 mensilità;
- quota annuale di adesione assorbita nell'importo mensile;
- omissione contributiva: EDR € 25,00 lordi per tutte le mensilità previste dal CCNL.
Fondo EBIASP
Il testo completo prevede un contributo mensile di € 7,50, di cui:
- € 6,50 a carico azienda;
- € 1,00 a carico lavoratore.
In caso di omissione è dovuto al lavoratore un EDR di € 25,00 lordi mensili.
Ulteriori aspetti rilevanti
- Diritto allo studio: fino a 150 ore nel triennio.
- Assemblee sindacali retribuite: fino a 24 ore annue.
- Cambio appalto: disciplina specifica per la continuità occupazionale, nei limiti organizzativi previsti.
- Lavoro a distanza/telelavoro/smart working: regolato nel testo contrattuale con previsione del diritto alla disconnessione.
- Procedura conciliativa sindacale prevista prima dell'azione giudiziaria per le controversie indicate dal contratto.
Accordi e rinnovi
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