Parere n. 22/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dal Comune di Armungia contro l’Unione dei Comuni del Gerrei, nei confronti del Comune di Silius, del Comune di Goni e del Comune di Ballao per l’annullamento della deliberazione n.8 del 19 giugno 2024 dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Gerrei avente ad oggetto “Approvazione piano di riparto dei costi effettivi sostenuti nell’anno 2023 e analisi equilibrio economico finanziario relativo all’annualità 2024 del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della gestione del servizio urbani per l’annualità 2024/2025 e la relativa ripartizione dei costi per ciascun Comune”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della deliberazione n. 8 del 19 giugno 2024 dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Gerrei, relativa ai criteri di riparto dei costi del servizio associato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Esito
La questione giuridica
Il Comune di Armungia ha impugnato la deliberazione con cui l’Unione dei Comuni del Gerrei ha modificato il precedente criterio di riparto dei costi del servizio rifiuti, stabilendo che il 60% fosse distribuito in base al numero degli abitanti e il restante 40% in parti uguali tra i Comuni. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, eccesso di potere per difetto di istruttoria, vizio della motivazione, travisamento dei presupposti, assenza dei presupposti e sviamento, sostenendo che la deliberazione avesse erroneamente richiamato una precedente deliberazione del 20 marzo 2017, non rinvenibile presso gli uffici dell’ente. Con il secondo motivo ha dedotto irragionevolezza, disparità di trattamento, contrarietà rispetto agli atti precedenti, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di proporzionalità, buona fede e correttezza, sviamento e violazione dello statuto dell’Unione, lamentando che il nuovo criterio avrebbe penalizzato soprattutto i Comuni meno popolosi, tra cui Armungia. È stata inoltre proposta istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della deliberazione. L’Unione ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, richiamando l’avvenuto pagamento della quota TARI da parte del Comune ricorrente e sostenendo che il calcolo dovesse essere effettuato in base alle utenze servite, non al numero dei residenti.
Il parere
La Sezione non ha esaminato né definito i motivi di ricorso, l’istanza cautelare o le questioni di rito e di merito. Ha rilevato che il Ministero dell’interno non aveva ancora trasmesso la prescritta relazione istruttoria. In assenza di tale relazione, il Consiglio di Stato ha ritenuto di non poter esprimere il parere, neppure sulla domanda di sospensione. Ha ordinato al Ministero dell’interno di trasmettere la relazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, assicurando la partecipazione del Comune ricorrente e dell’Unione dei Comuni e assegnando loro un congruo termine per eventuali osservazioni. La Sezione ha inoltre rilevato, sulla base delle deduzioni dell’Unione, l’assenza di specifiche ragioni d’urgenza, considerato l’avvenuto pagamento della quota TARI e l’approvazione delle relative tariffe comunali. La trattazione è stata quindi rinviata a una successiva adunanza, con riserva di ogni decisione cautelare, processuale e di merito.
Osservazioni
Relazione istruttoria ministeriale
La Sezione non può adottare il parere in assenza della prescritta relazione istruttoria del Ministero dell’interno. Il Ministero deve trasmetterla entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, assicurando il contraddittorio procedimentale tra il Comune ricorrente e l’Unione dei Comuni.
Istanza cautelare
La decisione sulla sospensione dell’efficacia della deliberazione è rinviata. La Sezione non ravvisa, allo stato e sulla base delle deduzioni dell’Unione, ragioni d’urgenza, poiché il Comune ricorrente avrebbe già versato la quota TARI e approvato le relative tariffe municipali.
Motivi di ricorso
La Sezione non si è pronunciata sui motivi concernenti il difetto di istruttoria, il vizio della motivazione, il travisamento dei presupposti, la disparità di trattamento, la proporzionalità, la buona fede, la correttezza e la violazione dello statuto dell’Unione. Ogni decisione in rito e nel merito è espressamente riservata.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è stato presentato direttamente dinanzi al Consiglio di Stato ai sensi della disposizione richiamata.
art. 32 d.lgs. 267/2000
È richiamato quale base normativa per la costituzione dell’Unione dei Comuni del Gerrei.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, la mancata trasmissione della prescritta relazione istruttoria da parte dell’amministrazione riferente impedisce al Consiglio di Stato di adottare il parere, imponendo la sospensione della trattazione e l’acquisizione della relazione.
- Prima di esprimere il parere, l’amministrazione riferente deve garantire la partecipazione delle parti, assegnando un congruo termine per la presentazione delle osservazioni e trasmettendo tali osservazioni insieme alla relazione istruttoria.
- In assenza della relazione istruttoria, il Consiglio di Stato può rinviare anche la decisione sull’istanza cautelare proposta nell’ambito del ricorso straordinario, riservando ogni valutazione successiva.
- L’avvenuta esecuzione dell’atto impugnato e l’approvazione degli atti conseguenti possono essere valutate, in sede cautelare, ai fini dell’accertamento dell’urgenza, senza tuttavia determinare, in questa fase interlocutoria, una decisione sull’ammissibilità o sul merito del ricorso.
Ricorso straordinario sui criteri di riparto dei costi del servizio rifiuti
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto dal Comune di Armungia contro la deliberazione n. 8 del 19 giugno 2024 dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Gerrei, relativa al piano di riparto dei costi del servizio associato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e all’analisi dell’equilibrio economico-finanziario per l’annualità 2024.
Premesse e modifica del criterio di riparto
L’Unione, costituita ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 267/2000 e composta da otto Comuni, aveva storicamente ripartito i costi del servizio in base al numero degli abitanti. Per il 2024 il costo complessivo dell’appalto è aumentato da euro 776.632,37 a euro 1.173.032,40.
Con la deliberazione impugnata è stato introdotto un criterio misto: il 60% dei costi viene ripartito in base alla popolazione residente, mentre il restante 40% viene suddiviso in parti uguali tra tutti i Comuni, indipendentemente dal numero degli abitanti.
Motivi dedotti dal Comune ricorrente
Il Comune di Armungia ha lamentato, in primo luogo, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei presupposti e lo sviamento. Secondo il ricorrente, la deliberazione avrebbe richiamato una precedente deliberazione del 20 marzo 2017 quale conferma del criterio basato sul numero degli abitanti, sebbene tale atto non fosse reperibile presso gli uffici dell’Unione.
Con il secondo motivo il Comune ha contestato l’irragionevolezza e la sproporzione del nuovo criterio, sostenendo che esso avrebbe determinato un aumento particolarmente gravoso per i Comuni meno popolosi. Per Armungia l’incremento della TARI sarebbe stato superiore al 100%, mentre per i Comuni più popolosi l’aumento sarebbe stato di circa il 25%. Sono state inoltre dedotte la disparità di trattamento, la violazione dei principi di buona fede e correttezza, l’abuso della maggioranza e la violazione dei principi solidaristici contenuti nello statuto dell’Unione.
Il ricorrente ha chiesto anche la sospensione dell’efficacia della deliberazione, prospettando gravi conseguenze finanziarie e sociali per la popolazione.
Difese dell’Unione dei Comuni
L’Unione ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, evidenziando che il Comune di Armungia avrebbe già versato la propria quota TARI il 13 novembre 2024 e approvato le relative tariffe municipali con deliberazione consiliare n. 13 del 19 luglio 2024.
Quanto al primo motivo, l’Unione ha sostenuto che la deliberazione del 2017 non costituisse l’atto presupposto della decisione impugnata e che il nuovo criterio fosse frutto di una scelta autonoma, discussa e approvata dalla maggioranza dei Sindaci.
Quanto al secondo motivo, l’Unione ha affermato che il costo del servizio viene recuperato mediante le tariffe TARI applicate alle utenze, non sulla base del solo numero dei residenti. Ha quindi contestato i calcoli del Comune ricorrente, richiamando il diverso numero di utenze presenti nei vari territori comunali.
Mancanza della relazione ministeriale
Il Ministero dell’interno, quale amministrazione riferente, non ha trasmesso la prescritta relazione istruttoria. La Sezione ha ritenuto che tale omissione impedisse di esaminare compiutamente il ricorso e di adottare il parere, anche con riguardo all’istanza cautelare.
Valutazioni sull’urgenza cautelare
La Sezione ha rilevato che, secondo quanto dedotto dall’Unione, il Comune ricorrente avrebbe già versato la quota TARI e approvato le relative tariffe. Tali circostanze non consentono, allo stato, di ravvisare ragioni d’urgenza sufficienti per definire immediatamente la domanda cautelare. La decisione cautelare resta comunque riservata.
Dispositivo e ulteriori adempimenti
La Sezione ha ordinato al Ministero dell’interno di trasmettere la relazione istruttoria entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere. Il Ministero dovrà garantire la partecipazione del Comune di Armungia e dell’Unione dei Comuni, assegnando un congruo termine per le rispettive osservazioni e trasmettendo anch’esse alla Sezione insieme alla relazione.
L’adozione del parere è stata sospesa e la trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza. Restano impregiudicate tutte le decisioni sulla cautela, sul rito e sul merito del ricorso.
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