Cassazione Penale, Sentenza n. 06590/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl difensore ha prodotto il certificato di morte dell'imputata (deceduta il 17/12/2025). La Corte ha dichiarato che, essendo intervenuto il decesso successivamente alla proposizione del ricorso, il reato è estinto e ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., ritenendo esaurito il rapporto processuale e preclusa ogni pronuncia sul merito
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Unico motivo di ricorso per cassazione con cui il difensore denunciava la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. in ordine all'affermazione di responsabilità dell'Albertini
Norme richiamate
art. 392 cod. pen.; art. 624-bis cod. pen.
condanna per i delitti di cui agli artt. 392 e 624-bis cod. pen.
Indicano le fattispecie per le quali l'Albertini era stata condannata; tali contestazioni non sono state esaminate nel merito in Cassazione a causa dell'estinzione del reato per morte
art. 533 cod. proc. pen.
violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. in ordine all'affermazione di responsabilità
Il motivo di ricorso eccepiva vizio nella motivazione/affermazione di responsabilità; la Corte non ha deciso sul merito del motivo perché il decesso ha determinato l'estinzione del reato
art. 150 cod. pen.
deve rendersi immediata declaratoria di estinzione del reato per cui era stata resa sentenza di condanna
Stabilisce l'effetto estintivo della morte del reo e l'obbligo di dichiarare l'estinzione del reato
art. 129 cod. proc. pen.
preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Comporta che, esaurito il rapporto processuale per morte, il giudice non può pronunciarsi sul merito e può annullare la sentenza senza rinvio
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
motivo enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma che regola i limiti formali di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; richiamata in relazione all'inquadramento formale del motivo proposto
Giurisprudenza citata: Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 - 01
risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Precedente che conferma il principio per cui l'estinzione del reato per morte impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando il processo si è esaurito
Massime di principio
- Se l'imputato muore dopo la proposizione di un impugnazione (anche in Cassazione), il reato si estingue e il giudice deve dichiarare l'estinzione ai sensi dell'art. 150 c.p.; la dichiaratoria estintiva rende improcedibile qualsiasi decisione sul merito
- L'estinzione per morte preclude al giudice ogni pronuncia di proscioglimento o conferma della responsabilità sostanziale: la sentenza di condanna va generalmente annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2
- La parte che rileva il decesso deve produrre tempestivamente il certificato di morte e chiedere la declaratoria di estinzione; la dichiarazione può essere disposta anche in corso di procedimento di cassazione
- Il vizio di motivazione o altri motivi di merito restano teoricamente formulabili ma, una volta accertata l'estinzione, diventano in concreto inidonei a ottenere una pronuncia favorevole sul merito
- La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere legittimo l'annullamento senza rinvio quando il rapporto processuale si è esaurito per morte dell'imputato
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