Cassazione Penale, Sentenza n. 28787/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a pena detentiva e pecuniaria per detenzione di un fucile monocanna privo di marca e numero di matricola, ritenuto arma clandestina, e per ricettazione dell'arma stessa e di una canna per fucile semiautomatico tagliata. Con il primo motivo denunciava l'erronea applicazione degli artt. 11 e 23 l. n. 110/1975, sostenendo che l'obbligo di presentazione al Banco nazionale di prova e la relativa eccezione per le armi prodotte prima del 1920 non si applicherebbero alle armi artigianalmente assemblate, e comunque che la mancanza della matricola non poteva valere in assenza di prova della produzione posteriore al 1920. Con il secondo motivo censurava l'art. 648 c.p., affermando che la ricettazione non poteva essere desunta dalla sola clandestinità dell'arma senza specifica prova della provenienza delittuosa; inoltre contestava la ricettazione relativa alla canna Beretta tagliata, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato una generica pregressa illiceità e non un delitto presupposto, nonostante la cosa appartenesse a una persona deceduta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Quanto al capo relativo all'arma clandestina, ha osservato che il ricorrente non aveva allegato né provato il presupposto necessario per invocare l'eccezione relativa alle armi anteriori al 1920; inoltre ha richiamato la giurisprudenza secondo cui chi detiene un'arma deve verificarne la presenza dei segni distintivi prescritti e, se l'arma è stata prodotta dopo il 1920 ma prima della legge del 1975, deve essere presentata per la regolarizzazione. La Corte ha anche valorizzato la motivazione di merito che descriveva l'arma come alterata o assemblata artigianalmente, non denunciata e detenuta senza licenza. Quanto alla ricettazione, ha ritenuto corretta la deduzione della provenienza illecita del fucile dalla clandestinità, dall'assemblaggio artigianale e dalle dichiarazioni generiche dell'imputato sull'acquisto in un campo rom. Per la canna tagliata, ha considerato logicamente e giuridicamente corretta la valutazione secondo cui l'assenza di spiegazioni o documentazione sul titolo di provenienza, unita alla mancata legittimazione dell'imputato a detenerla, integrava la provenienza illecita. Al rigetto è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23 l. 18 aprile 1975, n. 110
Integra il reato la detenzione di un'arma clandestina, ossia priva dei segni distintivi e della matricolazione prescritti, ove non sia dimostrata la ricorrenza di un'esenzione normativa.
art. 11 l. 18 aprile 1975, n. 110
Prevede l'obbligo di presentazione delle armi al Banco nazionale di prova per la matricolazione e la regolarizzazione; l'eccezione per le armi anteriori al 1920 deve essere provata da chi la invoca.
art. 648 c.p.
La provenienza illecita del bene può essere desunta da elementi oggettivi e logici, quali la clandestinità, l'assemblaggio artigianale e l'assenza di spiegazioni credibili sul titolo di acquisto o detenzione.
art. 81, secondo comma, c.p.
Norma richiamata in relazione al trattamento del concorso formale/reato continuato contestato nel capo d) delle imputazioni, senza specifica elaborazione autonoma nella motivazione.
artt. 2 e 7 l. n. 1895 del 1967
Norme richiamate nell'imputazione per il capo relativo alla parte di arma tagliata; la sentenza non sviluppa una autonoma interpretazione delle stesse.
art. 697 c.p.
Norma contestata in imputazione; dal testo della sentenza non emerge una specifica discussione di merito sul relativo contenuto.
Massime di principio
- Chi invoca l'eccezione relativa alle armi prodotte prima del 1920 deve allegare e dimostrare il presupposto storico della produzione anteriore; in mancanza, opera la regola generale di regolarizzazione e matricolazione prevista dalla legge sulle armi.
- Il detentore di un'arma deve verificare la presenza dei segni distintivi prescritti dalla legge e non può limitarsi a opporre ignoranza sulla loro mancanza o abrasione.
- La clandestinità di un'arma, specie se associata ad alterazioni, assemblaggi artigianali, mancata denuncia e assenza di titolo autorizzativo, può costituire un elemento significativo per inferirne la provenienza delittuosa ai fini della ricettazione.
- Ai fini dell'art. 648 c.p., la provenienza da delitto può essere desunta in via logico-indiziaria da circostanze oggettive e dalle spiegazioni generiche o non credibili dell'imputato, senza necessità di una prova diretta del reato presupposto in ogni caso.
- L'assenza di documentazione sul trasferimento o sul titolo di acquisizione di una parte d'arma, unita alla mancata legittimazione amministrativa alla detenzione, è compatibile con la ricostruzione della provenienza illecita del bene.
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