Sentenza del 11/01/2022 n. 97 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
IRAP- Raddoppio termini ordinari- Inapplicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla legittimità dell'applicazione del raddoppio dei termini ordinari di accertamento in presenza di fatti penalmente rilevanti agli avvisi relativi all'IRAP. La questione riguarda gli avvisi notificati entro il 31/12/2015: il principio interpretativo in esame prevede che il raddoppio operi a prescindere dall'effettiva presentazione della denuncia penale prima della scadenza del termine ordinario, ma, secondo la sentenza, tale meccanismo si applica solo alle imposte sui redditi e all'IVA e non all'IRAP, perché quest'ultima non è collegata a sanzioni penali.
La decisione
La Corte ha ritenuto inapplicabile il raddoppio dei termini all'IRAP: il regime di proroga dei termini di accertamento, previsto per i casi con rilevanza penale e per le notifiche effettuate entro il 31/12/2015, non può estendersi all'IRAP in quanto quest'imposta non è assoggettata a sanzioni penali che giustifichino tale disciplina. Conseguentemente, eventuali avvisi di accertamento IRAP notificati oltre il termine ordinario ma entro il termine raddoppiato sono da considerarsi illegittimi per decorrenza dei termini.
Norme richiamate
norma sul raddoppio dei termini per accertamento in presenza di reati penali (regime applicabile alle notifiche entro il 31/12/2015)
Il raddoppio dei termini opera a prescindere dall'effettiva querela/denuncia presentata prima della scadenza ordinaria, ma la sua applicazione è limitata alle imposte che prevedono rilevanza penale (principalmente imposte sui redditi e IVA); non può essere esteso all'IRAP che non comporta sanzioni penali.
Massime di principio
- Verificare preliminarmente se l'imposta oggetto dell'accertamento è collegata a sanzioni penali: il raddoppio dei termini per fatti penalmente rilevanti si applica solo alle imposte con tale collegamento (nella giurisprudenza: imposte sui redditi e IVA) e non automaticamente ad altre imposte come l'IRAP.
- Controllare la data di notifica: il principio discusso riguarda specificamente avvisi notificati entro il 31/12/2015; per notifiche successive occorre valutare eventuali modifiche normative o interpretative intervenute.
- Il raddoppio può operare anche se la pubblica amministrazione non ha effettivamente presentato la denuncia penale prima del termine ordinario, ma ciò vale solo nei settori tributari in cui è previsto il rilievo penale.
- Se l'amministrazione ha basato un avviso IRAP su termini raddoppiati, il contribuente ha argomenti validi per impugnare l'atto per decorrenza dei termini salvo diversa previsione normativa o fatti specifici che giustifichino l'intervento.
- L'amministrazione finanziaria deve motivare chiaramente la sussistenza della rilevanza penale e il collegamento con l'imposta per poter legittimamente invocare termini ampliati; in mancanza, l'atto è vulnerabile.
- In fase difensiva il contribuente dovrebbe chiedere espressamente la prova della rilevanza penale e della tempestività della denuncia (se invocata) e, comunque, contestare l'applicabilità del raddoppio quando si tratti di imposte non soggette a sanzioni penali.
- Valutare sempre le conseguenze pratiche: se un avviso IRAP è notificato oltre il termine ordinario ma entro il termine raddoppiato, e la giurisprudenza ritiene il raddoppio inapplicabile, l'avviso è annullabile; questo può avere impatto su interessi, sanzioni e decadenze.
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