Cassazione Penale, Sentenza n. 33018/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore per: (i) mancanza del mandato specifico a proporre ricorso per cassazione e censura di illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. per la diversa disciplina tra imputato presente e assente; (ii) vizio di fatto e diritto per aver ritenuto sussistente il reato di resistenza a pubblico ufficiale nonostante, secondo il ricorrente, non fosse stata intimata l'alt dagli agenti; (iii) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, aderendo all'orientamento che l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. è applicabile anche al ricorso per cassazione proposto dall'imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza e che il mandato specifico doveva essere depositato. Ha escluso l'errore nella dichiarazione di assenza, richiamando la presunzione di conoscenza del processo quando l'imputato ha eletto domicilio e nominato difensore. Ha dichiarato inammissibili o infondati il secondo e il terzo motivo (nessun vizio logico-motivazionale rilevante e corretto esercizio di discrezionalità sulle attenuanti). Tuttavia, rilevato che il reato (art. 337 c.p.) risale al 14/10/2016 e che il termine di prescrizione è ormai decorso (7 anni e 6 mesi secondo artt. 157 e 161 c.p.), ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
prevede che con l'atto d'impugnazione del difensore deve essere depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio
La Corte ritiene la norma applicabile anche al ricorso per cassazione proposto dall'imputato dichiarato assente: il mandato specifico e la dichiarazione di domicilio sono oneri formali volti a garantire l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione
D.Lgs. n. 150/2022 (art. 33, comma 1, lett. d) e art. 89, comma 3)
introduce l'art. 581, comma 1-quater, e dispone la sua applicazione alle impugnazioni contro le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto
La riforma entra in vigore il 30/12/2022 e si applica alle sentenze pronunciate dopo tale data; per il caso di specie la disposizione è applicabile alla sentenza del 28/11/2023
art. 337 cod. pen.
resistenza a pubblico ufficiale
La Corte di merito ha ritenuto integrati gli elementi del reato: fuga che ha messo in pericolo operatori e terzi, intimazione dell'alt mediante dispositivi acustici e visivi e consequente condotta volta a impedire l'atto d'ufficio
artt. 157 e 161, secondo comma, cod. pen.
norme sul termine di prescrizione
Applicando i termini previsti, il reato commesso il 14/10/2016 è ormai prescritto (decorso del termine di 7 anni e 6 mesi), determinando l'annullamento della sentenza per estinzione del reato
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
limiti del sindacato della Cassazione in tema di motivazione
La Corte di cassazione non può riformare le valutazioni di fatto degli organi di merito né sostituirsi ad essi; il controllo è limitato a vizi di motivazione macroscopicamente evidenti
Costituzione (artt. 3, 24, 27, 111)
richiamati dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale
La Corte ha ritenuto che la riforma processuale contemperi ragionevolmente il diritto di difesa e il principio del processo dalla ragionevole durata, non riconoscendo l'illegittimità costituzionale dedotta
Massime di principio
- Il deposito del mandato specifico a proporre ricorso per cassazione e l'elezione di domicilio previsti dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. sono obblighi anche quando l'imputato è stato dichiarato assente: senza tale mandato il difensore non può validamente proporre il ricorso
- La nomina di difensore di fiducia e/o l'elezione di domicilio creano una presunzione di conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e impongono un onere di diligenza nel mantenere i contatti: ciò può escludere l'ignoranza incolpevole utile a contestare la dichiarazione di assenza
- In cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: non è consentita una rinnovata valutazione del materiale probatorio o una rilettura dei fatti se non per vizi di motivazione macroscopici
- Se il reato è ormai estinto per prescrizione la Corte di cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per tale causa, anche se respinge altre censure del ricorrente
- La contestazione di illegittimità costituzionale di oneri processuali introdotti da riforme recenti incontra un alto livello di scrutinio: il giudice di legittimità valuta la ragionevolezza dell'equilibrio tra diritti di difesa e esigenze di durata del processo
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