Cassazione Penale, Sentenza n. 34191/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere, denunciando violazione degli artt. 292, comma 2-bis, lett. c) e c-bis, e 274 c.p.p. e vizio di motivazione in tema di esigenze cautelari. La difesa deduceva in particolare che il decorso del tempo avrebbe dovuto essere valutato e che mancava la specifica motivazione richiesta dalla legge n. 47/2015 per giustificare la permanenza della misura carceraria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto prevalente, in quanto norma speciale, la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., che considera sussistenti, salvo prova contraria, le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere. Il Collegio ha inoltre rilevato che il Tribunale del riesame aveva fornito adeguata motivazione autonoma circa il rischio di reiterazione, valutando gravità dei fatti, modalità ripetute delle condotte e inserimento in contesto organizzato, e richiamando intercettazioni anche recenti (es. conversazione del 7 gennaio 2022). Il mero decorso del tempo non ha quindi vinto la presunzione. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Introduce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati; la Corte ha ritenuto tale presunzione prevalente rispetto alla norma generale e non vinta dal mero decorso del tempo.
art. 274, cod. proc. pen.
Norma generale sulle esigenze cautelari; subordinata rispetto alla disciplina speciale di cui all'art. 275, comma 3, quando questa si applica.
art. 292, comma 2-bis, lett. c) e c-bis, cod. proc. pen.
Disposizioni richiamate nel motivo di ricorso in tema di motivazione e criteri di valutazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee a superare la presunzione legale e la motivazione del Tribunale del riesame.
art. 416 cod. pen.
Norma sostanziale relativa all'associazione di tipo mafioso o criminale (richiamata come capo A): la gravità del reato è stata valutata dal Tribunale come elemento a favore della sussistenza del pericolo di reiterazione.
art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998
Norma speciale in materia di immigrazione (richiamata per il capo C, trasporto illecito di stranieri): il comma 4-bis è stato ritenuto idoneo a fondare la presunzione di pericolosità richiesta per la misura.
legge n. 47 del 2015
Richiamata dalla difesa come fonte della necessità di specifica motivazione circa la misura cautelare; la Corte ha però ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame risultasse adeguata e che la presunzione prevista dall'art. 275 non fosse vinta.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria in relazione alla condanna alle spese e all'eventuale sanzione pecuniaria; la Corte manda la cancelleria a provvedere.
Massime di principio
- Quando ricorre l'ipotesi dell'art. 275, comma 3, c.p.p., opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e della necessità della custodia in carcere che prevale sulla regola generale dell'art. 274 e non è vinta dal solo decorso del tempo.
- Il giudice che conferma o applica una misura cautelare deve comunque motivare, preferibilmente in modo autonomo e concreto, sulle ragioni del pericolo di reiterazione (gravità del reato, modalità, frequenza, contesto organizzato, elementi probatori recenti).
- Il mero decorso del tempo ha valenza neutra: per attenuare la valutazione del pericolo occorre dimostrare un 'rilevante arco temporale' privo di condotte successive indicative di pericolosità o fornire altri elementi di fatto che smentiscano la presunzione.
- Le censure generiche e assertive sulla motivazione sono insufficienti; il ricorrente deve indicare elementi concreti e specifici per confutare la presunzione legale o la motivazione del giudice.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione sono possibili condanne alle spese e, se non sussiste esonero, sanzioni a favore della Cassa delle ammende.
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