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Ordinanza

Ordinanza n. 120/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'ordinanza n.7 del 20 gennaio 2026, mai notificata, di acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune di Fondi ex art.31 e ss. Dpr 380/01 e s.m.i., delle opere edilizie distinte in catasto del Comune di Fondi al foglio 83, particella 276 sub.2 graffata con particella 276 sub.5 foglio 83, particella 276 sub.3 graffata con particella 276 sub.6 e foglio 83 particella 276 sub.4 graffata con particella 276 sub.7 e dell'area di sedime; - di ogni atto presupposto e conseguente, citato nel suindicato provvedimento impugnato, ossia l'ordinanza di ingiunzione a demolire n.4 del 10 gennaio 2023 con cui è stata contestualmente rigettata l'istanza di condono edilizio prot. n.1/7199 dell’1 aprile 986; - dell’ordinanza di accertamento dell'inottemperanza n.22 dell' 8 febbraio 2024 con allegati: a) il verbale di inottemperanza prot.9096/A del 02 febbraio 2024, b) l'ordinanza di ingiunzione economica prot.82458/P del 26 novembre 2024, c) la nota del 20 giugno 2019 e la nota prot.32456/2021 del 12 maggio 2021.

Giustizia amministrativa202600291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edilizie e dell’area di sedime, unitamente agli atti presupposti, tra cui l’ordinanza di demolizione e l’accertamento dell’inottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno nominato con decreto del giudice tutelare del 14 marzo 2022, ha impugnato l’ordinanza comunale di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di opere edilizie e dell’area di sedime, nonché l’ordinanza di ingiunzione a demolire con contestuale rigetto dell’istanza di condono edilizio e l’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza, chiedendo la sospensione cautelare degli atti. La censura cautelarmente rilevante riguarda l’assenza di prova della notificazione o comunque della conoscenza, da parte dell’amministratore di sostegno, dell’ordinanza di demolizione del 10 gennaio 2023 e degli atti successivi, compresa l’acquisizione gratuita. Il ricorso deduce, in sostanza, l’illegittimità dell’azione amministrativa per mancata considerazione della nomina dell’amministratore di sostegno e per omessa conoscenza degli atti da parte del soggetto legittimato a rappresentare la proprietaria.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché l’esecuzione degli atti avrebbe comportato l’acquisizione gratuita dei beni al patrimonio comunale e la perdita definitiva della proprietà. Ha tuttavia rilevato che, allo stato degli atti, il ricorso non appariva assistito da fumus boni iuris, non essendovi prova della notificazione o della conoscenza dei provvedimenti impugnati da parte dell’amministratore di sostegno, nominato prima dell’ordinanza di demolizione e degli atti conseguenti. Nonostante tale valutazione sul fumus, il Collegio ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati. Ha fissato l’udienza pubblica di merito per il 22 settembre 2026 e ha condannato il Comune di Fondi al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, valorizzando la condotta comunale consistente nel non aver rilevato la nomina dell’amministratore di sostegno, accertabile mediante gli atti dello stato civile.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale fondamento della disciplina dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda cautelare incidentale di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.

Massime di principio

  • Quando l’esecuzione di un’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale può determinare la perdita definitiva della proprietà dei beni, sussiste il periculum in mora necessario per la tutela cautelare, ferma la valutazione del fumus allo stato degli atti.
  • La mancata considerazione, da parte dell’amministrazione, della nomina di un amministratore di sostegno anteriormente all’adozione e agli atti esecutivi di una sanzione edilizia può rilevare ai fini cautelari, soprattutto quando non risulti provata la notificazione o la conoscenza degli atti da parte del rappresentante nominato.
  • La condanna alle spese della fase cautelare può essere posta a carico dell’amministrazione quando la sua condotta abbia contribuito alla controversia, omettendo di rilevare una circostanza soggettiva del destinatario agevolmente accertabile attraverso gli atti dello stato civile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelarePartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàPartecipazione procedimentale

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