Sentenza n. 3929/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma quanto al ricorso n. 7040 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Le Marche (sezione Seconda) n. 00533/2025, resa tra le parti, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal signor Alessandro Gentilucci per l'annullamento: - del TITOLO UNICO (art. 7 del D.P.R. 160/2010 e smi) prot. n. 19321 del 6/11/2023 (istanza SUAP n. 161/221112/2022) rilasciato dal Responsabile del SUAP dell'Unione Montana dei Monti Azzurri; - nonché di ogni altro atto presupposto, precedente e/o successivo al Titolo Unico anche non conosciuto dai ricorrenti. quanto al ricorso n. 7043 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Le Marche (sezione Seconda) n. 00533/2025, resa tra le parti, per l'annullamento e/o riforma, previa sospensione degli effetti della sentenza del TAR Marche, sez. II, del 23 giugno 2025, n. 533, resa nel giudizio RG 173/2024 promosso dal Comitato Salviamo Belforte e dal Sig. Alessandro Gentilucci per l'annullamento del Titolo Unico (art. 7 del D.P.R. 160/2010 e smi), prot. n. 19321 del 6 novembre 2023 (istanza SUAP n. 161/221112/2022) rilasciato dal Responsabile del SUAP dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, pubblicato in data 24 gennaio 2024; nonché di ogni altro atto presupposto, precedente e/o successivo al Titolo Unico anche non conosciuto dai ricorrenti”. quanto al ricorso n. 7052 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Le Marche (sezione Seconda) n. 00533/2025, resa tra le parti, Ricorso promosso dal Comitato Salviamo Belforte e dal sig. Alessandro Gentilucci per l'annullamento: - del TITOLO UNICO (art. 7 del D.P.R. 160/2010 e smi), prot. n. 19321 del 6/11/2023 (istanza SUAP n. 161/221112/2022) rilasciato dal Responsabile del SUAP dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, pubblicato in data 24/01/2024; - nonché di ogni altro atto presupposto, precedente e/o successivo al Titolo Unico anche non conosciuto dai ricorrenti; - nonché per l’annullamento, richiesto in via di ricorso incidentale da Wind Tre S.p.A., dell’art.19.4.1.2 delle NTA del PRG del Comune di Belforte del Chienti, ove ostativo in senso assoluto alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni ex art.43 D.Lgs. 259/2003 all’interno degli ambiti di tutela degli edifici d’interesse storico culturale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Marche n. 533/2025, che aveva annullato il titolo unico SUAP per la realizzazione di una nuova stazione radio base di telefonia mobile
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
Tre società operatrici o coinvolte nella realizzazione dell’impianto hanno appellato la sentenza del TAR Marche che aveva accolto il ricorso contro il titolo unico rilasciato dal SUAP dell’Unione Montana dei Monti Azzurri per la realizzazione di infrastrutture e di una nuova stazione radio base Wind Tre su un immobile sito nel Comune di Belforte del Chienti. Cellnex ha dedotto l’erroneità della sentenza quanto alla ritenuta violazione delle norme edilizie e del vincolo previsto dall’art. 19.4.1.2 delle NTA del PRG comunale, nonché l’inoperatività del silenzio-assenso in presenza di ambiti tutelati. Zefiro Net ha dedotto l’inammissibilità del ricorso di primo grado per acquiescenza a un precedente atto di annullamento in autotutela del diniego di autorizzazione e ha contestato la decisione del TAR quanto alla disciplina degli impianti di telecomunicazione. Wind Tre ha dedotto la carenza di interesse ad agire del ricorrente, l’erroneità della sentenza sulla valutazione dei vincoli urbanistici e delle ragioni di dissenso comunali e l’illegittimità, per contrasto con l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, dell’art. 19.4.1.2 delle NTA del PRG, nella parte eventualmente ostativa alla realizzazione degli impianti di telecomunicazione nell’ambito di tutela degli edifici di interesse storico-culturale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i tre appelli, in quanto proposti contro la medesima sentenza, e li ha accolti sulla base del motivo comune ritenuto assorbente, senza esaminare gli ulteriori motivi. Ha ritenuto erroneo il presupposto della sentenza di primo grado e del parere comunale negativo, fondati sull’esistenza di un vincolo specifico relativo all’edificio denominato Villa San Giorgio e sull’applicazione delle limitazioni dell’art. 19.4.1.2 delle NTA del PRG. Il Collegio ha chiarito che i vincoli culturali in senso proprio, paesaggistico o storico-artistico, rientrano nella competenza statale e non possono essere introdotti dalla pianificazione urbanistica comunale. Ha inoltre ribadito che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, sicché gli strumenti comunali non possono tradursi in preclusioni generalizzate alla loro installazione. Tale favor per le infrastrutture non esclude tuttavia la tutela paesaggistica e culturale prevista dal d.lgs. 42/2004: l’autorità competente deve valutare concretamente l’incidenza dell’opera sui valori tutelati e può imporre prescrizioni proporzionate. Nel caso concreto, però, il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza di un vincolo culturale in senso proprio idoneo ad attivare uno specifico regime derogatorio o una valutazione di compatibilità culturale. Ha quindi riformato la sentenza del TAR e respinto il ricorso di primo grado. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 96 c.p.a.
Consente la riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza quando ricorre connessione soggettiva e oggettiva.
art. 7 d.P.R. 160/2010
Disciplina il titolo unico rilasciato nell’ambito del procedimento SUAP, oggetto del giudizio.
art. 19.4.1.2 NTA del PRG del Comune di Belforte del Chienti
all’interno dell’ambito di tutela sono ammessi esclusivamente interventi di conservazione, consolidamento e ripristino delle condizioni ambientali tendenti alla riqualificazione dell’immagine e delle specifiche condizioni d’uso del bene
La disposizione comunale era stata applicata dal TAR e dal Comune come vincolo ostativo alla realizzazione della stazione radio base; il Consiglio di Stato ha ritenuto erroneo fondare su tale disciplina l’annullamento del titolo unico, in assenza di un vincolo culturale in senso proprio.
art. 43, commi 4 e 5, d.lgs. 259/2003
Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e la relativa disciplina fa salva la tutela dei beni ambientali e culturali prevista dal d.lgs. 42/2004.
art. 50 d.lgs. 259/2003
Attribuisce alle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione carattere di pubblica utilità ai fini della disciplina degli espropri.
art. 8, comma 6, legge n. 36/2001
Impone che le esigenze di localizzazione degli impianti di comunicazione siano disciplinate attraverso gli strumenti ordinari e impedisce ai regolamenti comunali di introdurre generalizzate preclusioni alla realizzazione degli impianti.
artt. 26 e 27 NTA del PPAR
Prevedono limiti all’edificazione nell’ambito della tutela integrale richiamata con riferimento all’edificio interessato.
art. 40, commi 4 e 5, NTA del PPAR
È stato richiamato per individuare l’ambito provvisorio di tutela relativo all’edificio storico extraurbano.
d.lgs. 42/2004
La tutela dei beni culturali e paesaggistici resta applicabile alle infrastrutture di comunicazione; l’autorità competente deve valutare in concreto la compatibilità dell’intervento con i valori tutelati e può imporre prescrizioni.
Massime di principio
- Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, in quanto assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, sono in linea generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica; la pianificazione comunale non può introdurre preclusioni generalizzate alla loro realizzazione.
- Le esigenze di tutela paesaggistica o culturale non sono escluse dal favor legislativo per la diffusione delle reti di comunicazione, ma devono essere perseguite mediante gli strumenti e i procedimenti propri della tutela differenziata, con una valutazione concreta dell’incidenza dell’opera sul bene tutelato e con eventuali prescrizioni adeguate e proporzionate.
- I vincoli culturali in senso proprio, sia paesaggistici sia storico-artistici, rientrano nella competenza statale prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio e non possono essere autonomamente introdotti dalla pianificazione urbanistica comunale come vincoli culturali sostanziali.
- La disciplina comunale di tutela urbanistica ispirata a finalità analoghe a quelle paesaggistiche non può essere automaticamente equiparata a un vincolo culturale in senso proprio, tale da imporre lo speciale regime di compatibilità previsto per i beni paesaggistici e culturali.
- Il favor per la localizzazione delle infrastrutture di comunicazione comprime i poteri urbanistici conformativi comunali, ma non elimina il potere dell’autorità competente in materia paesaggistica o culturale di valutare tecnicamente, caso per caso, l’impatto dell’intervento sul bene tutelato.
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