Parere n. 1565/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS-, per l’annullamento della determina prot. n. 112750 del 22 luglio 2011 recante “Diniego al rilascio concessione in sanatoria relativamente all’istanza di condono ex L. 47/85 Reg. n. 17078, presentata per opere abusive ubicate in -OMISSIS-, Via -OMISSIS-”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego del rilascio della concessione in sanatoria relativa a un’istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 per opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 22 luglio 2011 deducendo eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto, nonché difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha sostenuto che il Comune avrebbe omesso una valutazione autonoma della domanda di condono, limitandosi a recepire gli esiti del precedente procedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica. Il Consiglio di Stato ha dovuto verificare, inoltre, se il ricorso straordinario potesse rimettere in discussione la legittimità dell’annullamento ministeriale dell’autorizzazione paesaggistica, già riconosciuto legittimo con sentenza del TAR passata in giudicato, e se l’assenza di un parere paesaggistico favorevole impedisse il rilascio della sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati congiuntamente i due motivi di ricorso e ha espresso parere per il rigetto. Le censure, pur formalmente rivolte contro il diniego di condono, miravano sostanzialmente a rimettere in discussione l’annullamento ministeriale dell’autorizzazione paesaggistica, questione già definita con sentenza del TAR n. 8090/2010, passata in giudicato, e quindi non nuovamente esaminabile in sede di ricorso straordinario. L’art. 32 della legge n. 47/1985 richiede, per la sanatoria di opere realizzate su immobili vincolati, il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica; il dissenso motivato ha efficacia ostativa. Poiché l’autorizzazione paesaggistica comunale del 6 novembre 1995 era stata annullata dal Ministero con decreto del 13 marzo 1996 e tale annullamento era stato definitivamente ritenuto legittimo dal giudice amministrativo, al momento del diniego mancava un presupposto indefettibile per il condono. Il Comune non disponeva quindi di un autonomo potere di rivalutazione della compatibilità paesaggistica né poteva prescindere dall’assenso dell’autorità competente. È stato altresì escluso il difetto di istruttoria e motivazione, poiché il diniego richiamava il decreto ministeriale e la sentenza del TAR, ed era stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, alla quale il ricorrente non aveva presentato osservazioni.
Osservazioni
Eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto
La censura non può essere accolta perché, nella sostanza, tende a rimettere in discussione la legittimità dell’annullamento ministeriale dell’autorizzazione paesaggistica, già definitivamente riconosciuto legittimo dal TAR con sentenza passata in giudicato. Il ricorso straordinario non può essere utilizzato per rivalutare questioni coperte dal giudicato.
Art. 32 legge n. 47/1985 - Presupposto paesaggistico per il condono
Per il condono di opere realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico è necessario il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. L’annullamento definitivo dell’autorizzazione paesaggistica ha determinato il venir meno di tale presupposto, impedendo il rilascio della sanatoria.
Difetto di istruttoria e di motivazione
Il Comune non era tenuto a svolgere una nuova autonoma valutazione della compatibilità paesaggistica, poiché il precedente apprezzamento favorevole era stato annullato e tale annullamento era stato confermato dal giudice amministrativo. Il diniego era adeguatamente motivato mediante il richiamo al decreto ministeriale e alla sentenza del TAR ed era stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Norme richiamate
art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47
parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo
Il parere favorevole dell’autorità paesaggistica costituisce requisito necessario e indefettibile per il rilascio della sanatoria relativa a opere realizzate su immobili sottoposti a vincolo; il dissenso motivato è ostativo.
art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241
La comunicazione dei motivi ostativi, seguita dalla mancata presentazione di osservazioni da parte del richiedente, concorre a dimostrare il rispetto del contraddittorio procedimentale e la conoscibilità del fondamento del diniego.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso straordinario non costituisce sede per rimettere in discussione questioni già definitivamente decise con sentenza passata in giudicato.
sentenza TAR -OMISSIS- n. 8090/2010
La sentenza, passata in giudicato, ha ritenuto legittimo l’annullamento ministeriale dell’autorizzazione paesaggistica comunale, rilevando il difetto di istruttoria e motivazione dell’originario titolo paesaggistico.
D.M. 13 marzo 1996, prot. n. 87166W/96
Il decreto ministeriale ha annullato l’autorizzazione paesaggistica comunale del 6 novembre 1995; il suo effetto ostativo al condono è stato definitivamente confermato in sede giurisdizionale.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono relativo a opere realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo costituisce un presupposto necessario per il rilascio della sanatoria; il dissenso motivato impedisce l’accoglimento dell’istanza.
- Quando l’autorizzazione paesaggistica favorevole sia stata annullata con provvedimento divenuto definitivo per effetto del giudicato, viene meno il presupposto paesaggistico necessario per il condono e l’amministrazione comunale non può procedere autonomamente a una nuova valutazione sostitutiva della compatibilità paesaggistica.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non può essere utilizzato per rimettere indirettamente in discussione la legittimità di un provvedimento già scrutinato e definitivamente confermato dal giudice amministrativo.
- Un diniego di condono è adeguatamente istruito e motivato quando individua puntualmente il presupposto ostativo, richiama gli atti amministrativi e giudiziari rilevanti e sia preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Diniego di condono edilizio per opere in area vincolata
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un privato contro il Comune di -OMISSIS-, per l’annullamento del diniego di concessione in sanatoria relativo a opere abusive realizzate su un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico. Il ricorrente ha chiesto anche la sospensione cautelare dell’atto.
Premesse procedimentali
Il ricorso, datato 16 novembre 2011, è stato notificato al Comune il 18 novembre 2011. Il Comune ha depositato controdeduzioni e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria.
Con il parere interlocutorio n. 4835 del 24 luglio 2013, la Sezione aveva respinto la domanda cautelare e disposto che le controdeduzioni comunali fossero portate a conoscenza del ricorrente, al fine di garantire il contraddittorio. Poiché non risultava adempiuto tale incombente, la Sezione lo ha successivamente sollecitato nel 2023 e nel 2026, invitando anche le parti a segnalare eventuali sopravvenienze idonee a incidere sull’interesse alla decisione. La relazione ministeriale del 15 luglio 2026 ha concluso per il rigetto.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto:
- eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto;
- difetto di istruttoria e di motivazione.
In particolare, ha contestato che il Comune non avesse autonomamente esaminato la domanda di condono, limitandosi a recepire gli effetti dell’annullamento ministeriale della precedente autorizzazione paesaggistica.
Rilevanza del giudicato sull’autorizzazione paesaggistica
La Sezione ha ritenuto che le censure, benché formalmente dirette contro il diniego di condono, mirassero sostanzialmente a contestare la legittimità del decreto ministeriale che aveva annullato l’autorizzazione paesaggistica comunale.
Tale annullamento era già stato esaminato dal TAR -OMISSIS-, che con sentenza n. 8090/2010, passata in giudicato, ne aveva riconosciuto la legittimità. Il ricorso straordinario non può quindi costituire una nuova sede per rivalutare una questione definitivamente coperta dal giudicato.
Presupposto paesaggistico del condono
L’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiede il parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo per il rilascio della sanatoria relativa a opere realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico. Il motivato dissenso dell’autorità competente ha efficacia ostativa.
Nel caso esaminato, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune il 6 novembre 1995 era stata annullata dal Ministero con D.M. 13 marzo 1996, prot. n. 87166W/96. Il TAR aveva ritenuto legittimo tale annullamento, rilevando che l’autorizzazione originaria era viziata da difetto di istruttoria e motivazione, non contenendo un’adeguata valutazione della compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici tutelati.
Alla data del diniego, 22 luglio 2011, l’autorizzazione favorevole risultava pertanto definitivamente caducata. Mancava così uno dei presupposti indefettibili per il rilascio della sanatoria.
Impossibilità di una nuova valutazione comunale
La Sezione ha escluso che il Comune potesse procedere a un autonomo riesame della compatibilità paesaggistica. Nel procedimento di condono, il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo è obbligatorio e vincolante. Una volta venuto meno il favorevole apprezzamento paesaggistico per effetto di un annullamento definitivamente confermato dal giudice, l’amministrazione comunale non può sostituirsi all’autorità competente né prescindere dal prescritto assenso.
Istruttoria, motivazione e partecipazione
È stato respinto anche il motivo relativo al difetto di istruttoria e motivazione. Il diniego richiamava espressamente sia il D.M. 13 marzo 1996, con cui era stata annullata l’autorizzazione paesaggistica, sia la sentenza del TAR n. 8090/2010, che ne aveva confermato la legittimità.
Inoltre, il provvedimento era stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il ricorrente non aveva presentato osservazioni. Il fondamento ostativo del diniego risultava quindi puntualmente individuato, esplicitato nel procedimento e pienamente conoscibile.
Esito
La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. La domanda cautelare era già stata respinta con il precedente parere interlocutorio. Il parere è stato trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Comune e al ricorrente, con oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del privato.
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