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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17141/2026 del 31/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte di un Comune capofila e degli altri enti convenzionati, dell'indennità di posizione e della connessa indennità di risultato spettanti a un comandante della polizia municipale cui era stato conferito l'incarico di responsabile del servizio associato tra più Comuni. Il dipendente aveva agito per ottenere le somme dovute dal 4 agosto 2014 al 24 febbraio 2017, deducendo che la convenzione istitutiva del servizio associato prevedeva espressamente una retribuzione di posizione e che l'amministrazione, pur avendo nominato il responsabile, aveva omesso di determinare l'importo e di corrisponderlo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che il diritto all'indennità sorga solo se la P.A. istituisca la relativa posizione, tenendo conto di esigenze organizzative e vincoli di bilancio. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, affermando che la posizione era stata istituita, che la retribuzione era stata prevista e che l'omessa quantificazione costituiva inadempimento datoriale; ha quindi ritenuto che la domanda, pur formulata come azione di adempimento, coinvolgesse anche il profilo risarcitorio per l'inerzia dell'amministrazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe male interpretato la convenzione e le delibere, da cui non sarebbe sorto alcun diritto soggettivo all'indennità; con il secondo ha lamentato violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la domanda risarcitoria fosse stata introdotta solo in appello e che quindi il primo giudice non avesse omesso di pronunciare su una richiesta mai proposta. La Cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili: quanto al primo, perché la censura riguardava l'interpretazione di atti amministrativi non normativi, sindacabile nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici e non già come omesso esame di un fatto; quanto al secondo, per difetto di specificità e di localizzazione degli atti processuali, per errata deduzione del vizio di omessa pronuncia e per la non sindacabilità, in sede di legittimità, della diversa interpretazione della domanda data dal giudice di merito attraverso la sola denuncia dell'art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune, confermando dunque la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto l'esistenza dell'istituzione della posizione e l'inadempimento dell'amministrazione rispetto alla quantificazione e corresponsione dell'emolumento. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente insieme all'art. 116 c.p.c. per censurare l'apprezzamento delle risultanze documentali e istruttorie, ma la Corte rileva che la doglianza investe in realtà l'interpretazione di atti e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ribadisce che la critica non può trasformarsi in richiesta di nuovo giudizio sul merito

  • art. 36 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione al trattamento economico del pubblico dipendente; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della norma oltre al richiamo difensivo

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico preciso e non si estende a questioni di interpretazione di atti amministrativi o alla diversa lettura della domanda compiuta dal giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge non è il mezzo corretto per censurare, sotto l'etichetta dell'art. 112 c.p.c., l'interpretazione della domanda o degli atti processuali compiuta dal giudice di merito

  • art. 112 c.p.c.

    la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato integra un error in procedendo da dedurre specificamente; non basta invocarla in modo generico o confonderla con un vizio di motivazione o di violazione di norme sostanziali

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, riassumendone o trascrivendone i passaggi essenziali e localizzandoli nel fascicolo

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta il rilievo dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • L'interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo è sottoposta, per quanto compatibile, alle regole ermeneutiche dei contratti ed è censurabile in cassazione solo deducendo specificamente la violazione dei canoni interpretativi o un omesso esame di un fatto storico decisivo, non attraverso una mera contrapposizione di lettura del documento.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico preciso e decisivo; non consente di sindacare l'erronea interpretazione di convenzioni, delibere o altri atti negoziali della pubblica amministrazione.
  • La deduzione della violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede la puntuale allegazione dell'atto processuale in cui la domanda sarebbe stata proposta e la specifica individuazione dell'omissione decisoria; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La censura relativa alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato non può essere veicolata come violazione di legge sostanziale o come vizio motivazionale, quando in realtà si contesta l'interpretazione della domanda operata dal giudice di merito.
  • Nel ricorso per cassazione il principio di autosufficienza impone l'indicazione chiara e localizzata degli atti e documenti rilevanti, ma senza trasformarsi in un onere di trascrizione integrale e inutilmente formalistico.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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