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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1234

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1234 della Commissione, del 12 settembre 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» (IGP)

Normativa europea32018R1234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1234 iscrive nel registro UE la denominazione «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» come indicazione geografica protetta. La registrazione deriva dalla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda italiana e la mancata presentazione di opposizioni. L’atto individua anche la classe merceologica del prodotto e stabilisce la sua applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta/indicazione geografica protetta «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» come IGP.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» e al prodotto agricolo/alimentare corrispondente, classificato nella classe 1.6 «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto atto direttamente applicabile. L’iscrizione segue la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per i regimi di qualità, dopo la pubblicazione della domanda presentata dall’Italia e in assenza di opposizioni.

«Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1234 della Commissione provvede alla registrazione nel registro UE della denominazione «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» come indicazione geografica protetta. L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura di registrazione avviata dall’Italia.

Contesto procedurale

La Commissione richiama la pubblicazione della domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché entro il termine previsto non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione può essere iscritta nel registro.

Effetti della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che la denominazione «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» è registrata come IGP. La denominazione riguarda un prodotto della classe 1.6 «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che disciplina le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore e portata giuridica

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nel mercato interno per la tutela della denominazione registrata.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» (IGP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto rientrante nella classe 1.6 «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012; non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione viene registrata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine e indicazioni geografichequalità dei prodotti alimentarimercato interno

Testo integrale

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