Regolamento (UE) 2018/1235
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1235 della Commissione, del 12 settembre 2018, che registra una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento registra nel registro UE delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) come IGP. La Commissione procede alla registrazione perché la domanda presentata dalla Grecia era stata pubblicata e non sono pervenute opposizioni entro il termine previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La denominazione identifica un prodotto ortofrutticolo rientrante nella classe 1.6 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Registrazione della denominazione geografica protetta «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) nel registro UE delle DOP e IGP.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion), presentata dalla Grecia e registrata come indicazione geografica protetta (IGP) nell'ambito del regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda il prodotto classificato nella classe 1.6. «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Ha efficacia generale nell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Registrazione della denominazione «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1235 della Commissione registra la denominazione greca «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette, con qualificazione di indicazione geografica protetta (IGP). L'atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura di registrazione avviata dalla Grecia.
Presupposti procedurali della registrazione
La Commissione richiama che la domanda di registrazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione ha proceduto alla registrazione della denominazione.
Oggetto della tutela e classificazione del prodotto
La denominazione registrata individua un prodotto incluso nella classe 1.6. «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati», come previsto dall'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il provvedimento ha quindi rilievo per la tutela della denominazione nel mercato interno e per l'uso conforme della stessa da parte degli operatori interessati.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo chiarisce inoltre il suo carattere vincolante integrale e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Registrazione della IGP
L'articolo 1 dispone la registrazione della denominazione «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro UE delle DOP e IGP.
Classificazione del prodotto
La denominazione registrata identifica un prodotto appartenente alla classe 1.6. «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti della registrazione
Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Grecia è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro il termine di cui all'articolo 51 dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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