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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1235

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1235 della Commissione, del 12 settembre 2018, che registra una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) (IGP)

Normativa europea32018R1235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento registra nel registro UE delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) come IGP. La Commissione procede alla registrazione perché la domanda presentata dalla Grecia era stata pubblicata e non sono pervenute opposizioni entro il termine previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La denominazione identifica un prodotto ortofrutticolo rientrante nella classe 1.6 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Registrazione della denominazione geografica protetta «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) nel registro UE delle DOP e IGP.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion), presentata dalla Grecia e registrata come indicazione geografica protetta (IGP) nell'ambito del regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda il prodotto classificato nella classe 1.6. «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Ha efficacia generale nell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Registrazione della denominazione «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1235 della Commissione registra la denominazione greca «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette, con qualificazione di indicazione geografica protetta (IGP). L'atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura di registrazione avviata dalla Grecia.

Presupposti procedurali della registrazione

La Commissione richiama che la domanda di registrazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione ha proceduto alla registrazione della denominazione.

Oggetto della tutela e classificazione del prodotto

La denominazione registrata individua un prodotto incluso nella classe 1.6. «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati», come previsto dall'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il provvedimento ha quindi rilievo per la tutela della denominazione nel mercato interno e per l'uso conforme della stessa da parte degli operatori interessati.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo chiarisce inoltre il suo carattere vincolante integrale e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L'articolo 1 dispone la registrazione della denominazione «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro UE delle DOP e IGP.

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto appartenente alla classe 1.6. «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Grecia è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro il termine di cui all'articolo 51 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiequalità dei prodotti agricoli e alimentariindicazioni geografiche protetteregistri e denominazioni di origineprodotti agricoli e alimentari

Testo integrale

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