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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1230

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1230 del Consiglio, del 12 settembre 2018, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Normativa europea32018R1230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento esecutivo aggiorna l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) n. 269/2014 in relazione alla crisi ucraina. La modifica riguarda esclusivamente l’allegato I, con sostituzione di alcune voci relative a persone ed entità già designate. Il provvedimento è immediatamente rilevante per gli operatori economici e finanziari tenuti al rispetto delle misure di congelamento e delle altre restrizioni collegate alle designazioni UE.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 mediante modifica delle informazioni e delle voci relative a persone ed entità soggette a misure restrittive per azioni contro l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. Incide sui soggetti già designati in elenco, per i quali vengono sostituite o aggiornate le relative voci identificative e motivazionali. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma modifica il sistema sanzionatorio esistente.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1230 del Consiglio

Il regolamento interviene nel quadro delle misure restrittive dell’Unione adottate nei confronti di soggetti responsabili o coinvolti in azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il provvedimento non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, sostituendo numerose voci relative a persone ed entità già incluse nell’elenco.

Finalità e contesto normativo

Il testo richiama il regolamento (UE) n. 269/2014, adottato il 17 marzo 2014, e fonda l’intervento sull’articolo 14, paragrafi 1, 3 e 4. Dai considerando emerge che il Consiglio, a seguito di un riesame, ha ritenuto necessario aggiornare le informazioni relative a talune persone ed entità inserite nell’allegato I del regime restrittivo. La modifica è quindi meramente attuativa e correttiva dell’elenco sanzionatorio già esistente.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda persone fisiche, entità e organismi già soggetti alle misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014. In particolare, l’allegato sostituisce voci relative a esponenti politici, militari, membri di organismi separatisti, organizzazioni e formazioni armate, oltre a talune entità economiche o pubbliche collegate ai territori interessati. L’effetto pratico è l’aggiornamento delle indicazioni identificative e delle motivazioni che giustificano il mantenimento della designazione.

Modifiche all’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I secondo quanto indicato nell’allegato al regolamento di esecuzione. Tra i soggetti elencati figurano, a titolo esemplificativo:

  • persone che hanno sostenuto pubblicamente lo schieramento di forze russe in Ucraina o l’annessione della Crimea;
  • soggetti che hanno ricoperto ruoli di comando o responsabilità nelle strutture separatiste di Donetsk e Lugansk;
  • persone coinvolte nell’organizzazione di elezioni o referendum considerati illegali secondo il diritto ucraino;
  • membri o dirigenti di gruppi armati separatisti;
  • entità pubbliche o para-pubbliche che hanno partecipato alla creazione di strutture separatiste o al sostegno materiale e militare di tali gruppi.

Contenuto delle motivazioni di elenco

Le motivazioni riportate nell’allegato evidenziano, in modo ricorrente, che i soggetti interessati hanno contribuito a:

  • compromettere o minacciare l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;
  • destabilizzare ulteriormente l’Ucraina;
  • sostenere l’annessione illegale della Crimea;
  • promuovere o organizzare referendum ed elezioni non riconosciuti e contrari al diritto ucraino;
  • fornire supporto a gruppi separatisti armati attivi nell’Ucraina orientale.

Per alcune entità economiche, come il sanatorium Nizhnyaya Oreanda o la Distilleria di Azov, la motivazione è collegata alla trasferita proprietà in violazione del diritto ucraino e alla conseguente confisca de facto da parte delle autorità della Crimea. Per Almaz-Antey, la designazione è collegata alla produzione di armamenti e al contributo, attraverso la fornitura di sistemi d’arma, alla destabilizzazione dell’Ucraina.

Decorrenza ed efficacia

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con conseguente obbligo per autorità e operatori di conformarsi alle modifiche dell’elenco sanzionatorio senza necessità di recepimento nazionale.

Rilievo operativo per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il dato centrale è che l’aggiornamento dell’elenco comporta la necessità di verificare con attenzione la corrispondenza dei nominativi, degli alias, delle informazioni identificative e delle entità collegate. In presenza di soggetti inclusi o riconducibili alle voci aggiornate, continuano a trovare applicazione le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014, con i conseguenti obblighi di congelamento e divieto di messa a disposizione di fondi o risorse economiche nei limiti stabiliti dal regime vigente.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 sia modificato come indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, vengono sostituite le voci di specifiche persone ed entità già inserite nell’elenco sanzionatorio, con aggiornamento di dati identificativi, motivazioni e date di inserimento.

Soggetti interessati dalle rettifiche nell’elenco

L’allegato sostituisce le voci di numerose persone fisiche, tra cui Denis Berezovskiy, Andrei Klishas, Aleksandr Totoonov, Sergei Zheleznyak, Dmitry Rogozin, Valery Kulikov, Mikhail Malyshev, Igor Turchenyuk, Sergey Tsiplakov, Igor Kakidzyanov, Natalia Poklonskaya, Nikolay Kozitsyn, Sergei Beseda, Mikhail Degtyaryov, Alexander Tkachyov, Oksana Chigrina, Andrei Rodkin, Aleksey Naumets, Sergey Kozyakov, Alexandr Shubin, Ekaterina Filippova, Zaur Ismailov, Aleksandr Petukhov, nonché di diverse entità, fra cui le cosiddette “Repubblica popolare di Lugansk” e “Repubblica popolare di Donetsk”, il “Grande esercito del Don”, “Sobol”, la “Guardia di Lugansk”, l’“Esercito del sud-est”, la “Milizia popolare di Donbas”, il “Battaglione Vostok”, il sanatorium Nizhnyaya Oreanda, la “Distilleria di Azov”, Almaz-Antey, “Repubblica di Donetsk”, “Pace per la regione di Lugansk”, “Unione economica di Lugansk”, “Battaglione Sparta” e “Prizrak brigade”.

Motivazioni delle designazioni

Le motivazioni riprendono e precisano condotte considerate idonee a compromettere o minacciare l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, tra cui: sostegno pubblico all’intervento russo in Ucraina, partecipazione all’annessione della Crimea, organizzazione o sostegno di referendum e elezioni illegali nei territori occupati, comando o partecipazione a gruppi separatisti armati, supporto logistico o militare ai separatisti e appropriazione/confisca di beni in Crimea in violazione del diritto ucraino.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunerelazioni con l'ucrainamisure restrittivediritto dell'unione europea

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