Regolamento (UE) 2018/1233
Regolamento (UE) 2018/1233 della Commissione, del 12 settembre 2018, recante divieto di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente 2018 relativo agli scorfani nella zona NAFO 3M e dispone la conseguente chiusura della pesca per le navi dell’Unione interessate. Dal 24 agosto 2018 alle ore 15:00 UTC le attività di pesca dello stock sono vietate, compresi gli atti connessi di tenuta a bordo, trasbordo, trasferimento e sbarco delle catture. Il provvedimento è adottato in attuazione del sistema di controllo unionale e delle possibilità di pesca fissate per il 2018.
Divieto di pesca degli scorfani (Sebastes spp.) nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE, in conseguenza dell’esaurimento del contingente 2018.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o ivi immatricolate, per lo stock RED/N3M (scorfani, Sebastes spp.) nella zona NAFO 3M. L’effetto riguarda tutti gli Stati membri dell’Unione europea indicati in allegato, con decorrenza dalla data di chiusura fissata al 24 agosto 2018 alle ore 15:00 UTC. Sono esclusi, per implicazione, i soggetti e le navi non ricompresi nell’allegato e le attività diverse dalla pesca, fermo restando il divieto specifico su conservazione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco delle catture dopo la data indicata.
Divieto di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi dell’Unione
Il regolamento interviene per dare attuazione alla chiusura di un contingente di pesca già esaurito nel corso del 2018. La Commissione, richiamando il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio sulle possibilità di pesca per il 2018 e il regolamento (CE) n. 1224/2009 sul regime di controllo unionale, dispone il divieto di proseguire la pesca dello stock interessato.
Contesto e base giuridica
L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Nei considerando si evidenzia che, sulla base delle informazioni ricevute, le catture dello stock indicato in allegato hanno comportato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2018 allo Stato membro interessato.
Ambito di applicazione
Il divieto riguarda lo stock RED/N3M, corrispondente agli scorfani (Sebastes spp.), nella zona NAFO 3M. Il provvedimento si applica alle navi battenti bandiera dello Stato membro indicato nell’allegato o ivi immatricolate; l’allegato riporta come riferimento "Unione europea (tutti gli Stati membri)", con data di chiusura fissata al 24 agosto 2018 alle ore 15:00 UTC.
Contenuto del divieto
Dalla data di chiusura il contingente si considera esaurito e le attività di pesca sono vietate. Il divieto non riguarda solo la cattura, ma anche le operazioni successive relative alle catture effettuate dopo tale data, in particolare:
- conservazione a bordo;
- trasferimento;
- trasbordo;
- sbarco.
Entrata in vigore e portata dell’atto
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e presupposto
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 36, paragrafo 2. I considerando precisano che il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio fissa i contingenti per il 2018 e che le informazioni trasmesse alla Commissione hanno dimostrato l’esaurimento del contingente assegnato per lo stock indicato in allegato.
Esaurimento del contingente 2018
Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro indicato in allegato per lo stock ivi indicato si considera esaurito dalla data stabilita nell’allegato, vale a dire il 24 agosto 2018 alle ore 15:00 UTC.
Divieto di pesca e operazioni connesse
Dalla data di chiusura, le attività di pesca dello stock RED/N3M nella zona NAFO 3M da parte delle navi battenti bandiera dello Stato membro indicato o in esso immatricolate sono vietate. Il divieto comprende espressamente la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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