Regolamento (UE) 2018/1240
Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce ETIAS, un sistema informativo e di autorizzazione preventiva al viaggio per i cittadini di paesi terzi esenti da visto, finalizzato a valutare rischi per la sicurezza, l’immigrazione illegale e la salute pubblica prima dell’arrivo alle frontiere esterne. Il sistema si basa su una domanda online, controlli automatizzati su molteplici banche dati UE e internazionali, eventuale esame manuale da parte di unità nazionali ETIAS e accessi limitati per autorità di frontiera, immigrazione, contrasto ed Europol. Sono previste regole dettagliate su diritti, conservazione dei dati, non discriminazione, garanzie di protezione dei dati, responsabilità, sanzioni, interoperabilità e finanziamento tramite i diritti di autorizzazione ai viaggi.
Istituzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti da visto, con regole su domanda, controlli, rilascio/rifiuto, revoca, accessi ai dati e interoperabilità con altri sistemi UE.
Ambito di applicazione
Si applica ai cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di visto per soggiorni nel territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, inclusi taluni familiari di cittadini dell’Unione o di altri cittadini che godono di libera circolazione, se non titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno rilevanti. Sono espressamente esclusi, tra gli altri, rifugiati e apolidi titolari di documento di viaggio rilasciato da uno Stato membro, titolari di visto uniforme o di visto nazionale di lungo soggiorno, titolari di permesso di soggiorno, cittadini di Andorra/Monaco/San Marino, titolari di passaporti vaticani o della Santa Sede, titolari di lasciapassare per traffico frontaliero locale nell’esercizio di tale regime, talune categorie esentate ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001, titolari di passaporti diplomatici o di servizio esentati da accordi internazionali e cittadini che esercitano diritti di mobilità ex direttive 2014/66/UE e (UE) 2016/801. Il regolamento si applica nello spazio Schengen e, per espressa previsione, non riguarda Danimarca, Regno Unito e Irlanda; si estende invece agli Stati associati Schengen secondo i rispettivi accordi. La piena applicazione decorre dalla data fissata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 88, con alcune disposizioni applicabili già dal 9 ottobre 2018; la consultazione dell’Eurodac segue la data di applicabilità della relativa rifusione.
Istituzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)
Il regolamento istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di visto, con la finalità di rafforzare la sicurezza, prevenire l’immigrazione illegale e proteggere la salute pubblica. Il sistema opera prima dell’arrivo alle frontiere esterne dello spazio Schengen e introduce una nuova condizione di ingresso: il possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida, distinta dal visto e non idonea, da sola, a conferire un diritto automatico di ingresso.
Ambito di applicazione soggettivo e territoriale
ETIAS si applica ai cittadini di paesi terzi esenti da visto per soggiorni di breve durata fino a 90 giorni su 180, nonché a specifici familiari di cittadini dell’Unione o di altri cittadini con diritto di libera circolazione che non siano già titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno rilevanti. Restano esclusi, tra gli altri, i titolari di visto uniforme, di visto nazionale di lungo soggiorno, di permesso di soggiorno, di lasciapassare per traffico frontaliero locale nell’esercizio del relativo regime, nonché talune categorie esentate ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001. Il regolamento si colloca nell’acquis di Schengen e non si applica a Danimarca, Regno Unito e Irlanda; si applica invece agli Stati associati Schengen secondo gli accordi pertinenti.
Finalità e principi guida
Le finalità sono tre: valutare ex ante i rischi per la sicurezza, verificare il rischio di immigrazione illegale e individuare eventuali rischi epidemiologici elevati. Il sistema deve inoltre facilitare le verifiche di frontiera, sostenere gli obiettivi del SIS e contribuire al contrasto del terrorismo e della criminalità grave. Sin dai considerando il legislatore insiste su interoperabilità, limitazione della raccolta dati, non discriminazione, protezione dei diritti fondamentali e necessità di evitare decisioni basate esclusivamente su trattamenti automatizzati.
Struttura del sistema e ripartizione delle competenze
ETIAS è composto da quattro pilastri: sistema centrale ETIAS, unità centrale ETIAS, unità nazionali ETIAS e, sul piano tecnico, componenti di supporto come sito web, app mobile, portale per i vettori, servizio web, account sicuro, strumento di verifica, strumento di consenso e archivio centrale per statistiche. L’unità centrale, incardinata nell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, opera 24 ore su 24 e verifica i riscontri positivi, coordina le consultazioni, aggiorna gli indicatori di rischio e assicura supporto operativo e informativo. Gli Stati membri designano una propria unità nazionale ETIAS competente per l’esame manuale delle domande e per le decisioni di rilascio, rifiuto, annullamento o revoca.
Presentazione della domanda e dati richiesti
La domanda si presenta online, tramite sito pubblico o applicazione mobile, e può essere inoltrata dal richiedente oppure da un terzo/intermediario autorizzato. Il modulo richiede un insieme ampio ma tassativamente delimitato di dati: dati anagrafici, dati del documento di viaggio, residenza, contatti, istruzione, occupazione, primo Stato membro di soggiorno previsto, eventuale status di familiare UE e, se il compilatore è diverso dal richiedente, i dati del compilatore e la dichiarazione di rappresentanza. Sono previste domande aggiuntive su condanne penali pregresse, soggiorni in zone di guerra o conflitto e precedenti provvedimenti di espulsione o rimpatrio. I minori devono presentare una domanda firmata elettronicamente dal titolare della responsabilità genitoriale o dal tutore legale.
Diritti per l’autorizzazione ai viaggi
Il diritto dovuto per ciascuna domanda è pari a 7 EUR e si paga in euro. Sono esentati i richiedenti di età inferiore a 18 anni e superiore a 70 anni; inoltre, per i familiari di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), il rilascio è gratuito. La Commissione può definire, mediante atti delegati, metodi e processi di pagamento e adeguare l’importo in funzione dei costi del sistema.
Ammissibilità, fascicolo di domanda e trattamento automatizzato
Una volta presentata la domanda, il sistema verifica automaticamente completezza e pagamento. Se la domanda è ammissibile, viene creato un fascicolo di domanda con numero identificativo. Il sistema centrale confronta i dati con numerose banche dati e sistemi UE e internazionali: SIS, EES, VIS, Eurodac, dati Europol, banche dati Interpol SLTD e TDAWN, elenco di controllo ETIAS e indicatori di rischio specifici. Se non emergono riscontri positivi, l’autorizzazione è emessa automaticamente; se emergono riscontri, interviene prima l’unità centrale ETIAS per la verifica dell’identità e poi, se necessario, l’unità nazionale competente per il trattamento manuale.
Regole di esame, indicatori di rischio ed elenco di controllo
Le regole di esame ETIAS costituiscono un algoritmo di profilazione che utilizza indicatori di rischio specifici per sicurezza, immigrazione illegale e salute pubblica. Tali indicatori sono costruiti solo su combinazioni limitate di età, sesso, cittadinanza, paese e città di residenza, istruzione e occupazione; non possono basarsi unicamente su sesso o età, né su categorie sensibili o discriminatorie. Gli indicatori sono definiti e gestiti dall’unità centrale ETIAS previa consultazione della commissione di esame ETIAS. L’elenco di controllo ETIAS raccoglie informazioni su persone sospettate di terrorismo o altri reati gravi o per le quali vi siano fondati motivi di rischio; i dati sono inseriti da Europol o dagli Stati membri, che restano responsabili della loro accuratezza e del riesame almeno annuale.
Valutazione manuale, consultazioni e termini
Quando il trattamento automatizzato produce riscontri positivi, la domanda viene trattata manualmente dall’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente, determinato dal sistema in base alla provenienza dei dati che hanno generato il riscontro. In caso di dati provenienti da più Stati membri o da Europol, sono previste consultazioni tra Stati membri e/o con Europol. Le unità consultate devono rispondere entro 60 ore; la mancata risposta vale come parere positivo. Se emerge un parere negativo da almeno uno Stato membro consultato, l’autorizzazione è rifiutata, salvo le ipotesi di validità territoriale limitata. La decisione sulla domanda deve essere adottata entro 96 ore dalla domanda ammissibile; se sono richiesti dati aggiuntivi e/o un colloquio, i termini si prorogano e la decisione segue regole specifiche.
Richiesta di informazioni aggiuntive e colloquio
L’unità nazionale competente può chiedere informazioni o documenti aggiuntivi quando i dati iniziali non bastano a decidere. Il richiedente deve rispondere entro 10 giorni tramite il servizio di account sicuro. Solo in circostanze eccezionali, come extrema ratio e quando permangono seri dubbi, può essere convocato un colloquio, di regola nel consolato più vicino al luogo di residenza; se la distanza supera 500 km è prevista la possibilità di colloquio a distanza audio-video. La convocazione va notificata entro 72 ore dalla ricezione delle informazioni aggiuntive e il colloquio deve tenersi entro 10 giorni. Se il richiedente non si presenta, la domanda è respinta.
Rilascio, rifiuto, annullamento e revoca dell’autorizzazione
L’autorizzazione è rilasciata quando non emergono indicazioni concrete di rischio. Ha validità di tre anni o fino alla scadenza del documento di viaggio, se anteriore, ed è valida in tutto il territorio degli Stati membri, salvo i casi di validità territoriale limitata. Il rifiuto interviene, tra l’altro, in presenza di rischio per sicurezza, immigrazione illegale o salute pubblica, di segnalazione SIS ai fini del rifiuto di ingresso e soggiorno, di documento di viaggio problematico, di mancata risposta a richieste integrative o di mancata comparizione al colloquio. L’autorizzazione è annullata se le condizioni mancavano già al momento del rilascio; è revocata se le condizioni vengono meno successivamente. La revoca può anche avvenire su richiesta del titolare, senza ricorso in tale specifica ipotesi.
Autorizzazione con validità territoriale limitata
In circostanze eccezionali, uno Stato membro può rilasciare un’autorizzazione valida solo per il proprio territorio, o per più Stati membri con consenso di tutti gli interessati, quando ciò sia necessario per motivi umanitari, di interesse nazionale o per obblighi internazionali. Tale autorizzazione può essere concessa anche se il trattamento ordinario non è ancora concluso o se una precedente decisione è stata negativa, e dura al massimo 90 giorni dal primo ingresso. Il richiedente può essere tenuto a presentare informazioni o documenti aggiuntivi; se l’autorizzazione è concessa senza tali elementi, il fascicolo deve registrare le ragioni della decisione.
Accessi ai dati: frontiere, immigrazione, contrasto ed Europol
Le autorità di frontiera consultano ETIAS durante le verifiche ai valichi esterni e ricevono informazioni limitate sullo status dell’autorizzazione, sugli indicatori di rischio e, se del caso, su taluni dati del fascicolo. Se un indicatore raccomanda una verifica in seconda linea, le autorità accedono a informazioni aggiuntive. Le autorità competenti in materia di immigrazione possono consultare ETIAS solo dopo una precedente verifica nell’EES che non abbia prodotto una cartella di ingresso corrispondente. Per fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, autorità designate e Europol possono accedere ai dati ETIAS solo in casi specifici, su richiesta motivata, tramite punti di accesso centrali indipendenti e con controlli stringenti su necessità, proporzionalità e finalità. Sono previste procedure d’urgenza con verifica a posteriori entro 7 giorni lavorativi.
Conservazione dei dati e diritti dell’interessato
Il fascicolo di domanda è conservato per la durata dell’autorizzazione oppure, in caso di rifiuto/annullamento/revoca, per 5 anni dalla decisione. Se i dati che giustificano la conservazione vengono cancellati prima, il fascicolo deve essere soppresso entro 7 giorni. Per facilitare una nuova domanda, il fascicolo può essere conservato fino a ulteriori 3 anni oltre la scadenza dell’autorizzazione, ma solo con consenso esplicito e revocabile, espresso mediante dichiarazione firmata elettronicamente. Il richiedente ha diritti di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione e limitazione del trattamento, con risposta dell’autorità competente entro 30 giorni e con possibilità di ricorso giurisdizionale effettivo.
Protezione dei dati, sicurezza, registri e vigilanza
Il regolamento coordina il regime di protezione dei dati applicabile ai diversi soggetti: regolamento (CE) n. 45/2001 per le istituzioni e agenzie UE coinvolte, GDPR per la maggior parte dei trattamenti nazionali, direttiva (UE) 2016/680 per attività di contrasto e regolamento (UE) 2016/794 per Europol. Eu-LISA, l’unità centrale ETIAS e le unità nazionali devono adottare misure di sicurezza, piani di continuità operativa, gestione degli incidenti e registrazione dei trattamenti; sono previsti controlli interni, audit periodici e cooperazione tra autorità nazionali di controllo e Garante europeo della protezione dei dati. I registri sono usati solo per verifiche di legittimità e sicurezza e sono conservati per un tempo limitato.
Informazione al pubblico, trasparenza e statistiche
L’unità centrale ETIAS deve mettere a disposizione del pubblico tutte le informazioni operative rilevanti, mentre la Commissione, in cooperazione con SEAE, unità centrale ETIAS e Stati membri, deve avviare campagne informative periodiche. Sono inoltre previsti opuscoli comuni per la fase transitoria e per il periodo di tolleranza, oltre a strumenti di verifica dello status della domanda e dell’autorizzazione. Eu-LISA pubblica statistiche trimestrali e relazioni annuali, mentre la Commissione effettua valutazioni periodiche sull’impatto del sistema, inclusi diritti fondamentali, costi, sicurezza, elenco di controllo e uso a fini di contrasto.
Governance, atti delegati ed entrata in funzione
La Commissione è abilitata a adottare numerosi atti delegati e di esecuzione per definire dettagli tecnici, procedurali e di sicurezza, in particolare su account sicuro, moduli, indicatori di rischio, liste predefinite, pagamenti, portale vettori, piani di emergenza e archivio statistico. L’entrata in funzione di ETIAS è subordinata a molteplici condizioni tecniche e normative, tra cui la realizzazione dell’interoperabilità con i sistemi UE esistenti, il completamento dei test e la comunicazione delle autorità competenti. Una volta operativo, segue una fase transitoria di 6 mesi con uso facoltativo e un successivo periodo di tolleranza di 6 mesi, durante il quale l’ingresso può essere eccezionalmente autorizzato anche in assenza di autorizzazione valida se ricorrono le altre condizioni di ingresso.
Modifiche ad altri regolamenti UE
Il regolamento adegua il quadro Schengen e i sistemi IT UE modificando il regolamento (UE) n. 1077/2011, il regolamento (UE) n. 515/2014, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2016/1624 e il regolamento (UE) 2017/2226. In particolare, il codice frontiere Schengen viene aggiornato per inserire l’obbligo di possedere un’autorizzazione ai viaggi valida, le modalità di controllo alle frontiere, il regime transitorio e la nuova fattispecie di respingimento per mancanza di visto, autorizzazione ai viaggi o permesso di soggiorno valido. Sono inoltre previsti stanziamenti aggiuntivi per lo sviluppo di ETIAS, inclusi 96,5 milioni di EUR nella fase di sviluppo e sostegno finanziario agli Stati membri per l’automatizzazione dei controlli di frontiera.
Clausole finali e territoriali
Il regolamento contiene clausole specifiche per Ceuta e Melilla, per i paesi associati Schengen e per il regime finanziario dei relativi contributi. Esso entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dalla data stabilita dalla Commissione ai sensi dell’articolo 88, con alcune disposizioni già efficaci dal 9 ottobre 2018.
Disposizioni principali
Istituzione, finalità e struttura di ETIAS
L’articolo 1 istituisce ETIAS per cittadini di paesi terzi esenti da visto e ne definisce la finalità: valutare se la loro presenza nello spazio degli Stati membri comporti un rischio per la sicurezza, un rischio di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico, mediante un’autorizzazione ai viaggi e regole per rilascio e rifiuto. L’articolo 5 individua la struttura del sistema: sistema centrale ETIAS, unità centrale ETIAS e unità nazionali ETIAS. L’articolo 4 elenca gli obiettivi: sicurezza, prevenzione dell’immigrazione illegale, tutela della salute pubblica, rafforzamento delle verifiche di frontiera, sostegno al SIS e al contrasto di terrorismo e altri reati gravi.
Ambito soggettivo ed esclusioni
L’articolo 2 include i cittadini di paesi terzi esenti da visto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001 e i familiari di cittadini UE o di altri cittadini con diritto di libera circolazione, se privi di carta di soggiorno o permesso di soggiorno rilevanti. Restano esclusi i titolari di specifici titoli di soggiorno o visto, alcune categorie speciali e i cittadini di Andorra, Monaco e San Marino, oltre a rifugiati, apolidi e altre persone prive di cittadinanza residenti in uno Stato membro con documento di viaggio rilasciato da tale Stato.
Domanda online, dati richiesti e diritti
La domanda si presenta online tramite sito web pubblico o app mobile (articoli 15-17). Il modulo richiede dati identificativi, documento di viaggio, residenza, contatti, istruzione, occupazione, informazioni sul primo soggiorno previsto, eventuale status di familiare UE e dati del compilatore se diverso dal richiedente; i minori richiedono firma elettronica del genitore/tutore. Il richiedente risponde inoltre a domande su condanne penali, soggiorni in zone di guerra/conflitto e provvedimenti di espulsione o rimpatrio. Il diritto è pari a 7 EUR per domanda, esente per minori di 18 anni e over 70; i familiari di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), sono esentati dal pagamento. Il pagamento è in euro e la Commissione disciplina con atti delegati i metodi di pagamento e gli eventuali adeguamenti dell’importo.
Ammissibilità, creazione del fascicolo e trattamento automatizzato
Dopo la trasmissione, il sistema verifica completezza dei campi e pagamento dei diritti; se ammissibile, crea automaticamente un fascicolo di domanda con numero di domanda (articolo 19). Il sistema confronta i dati con SIS, EES, VIS, Eurodac, dati Europol, Interpol SLTD/TDAWN, elenco di controllo ETIAS e indicatori di rischio specifici (articolo 20). In assenza di riscontri positivi, l’autorizzazione è emessa automaticamente; in caso di riscontro positivo, interviene l’unità centrale ETIAS per la verifica dell’identità e, se necessario, il trattamento manuale da parte dell’unità nazionale competente (articoli 21-22). La decisione non può basarsi esclusivamente sul trattamento automatizzato.
Unità centrale ETIAS, unità nazionali, consultazioni e diritti di ricorso
L’unità centrale ETIAS, istituita presso l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, opera 24/7, verifica i riscontri positivi, gestisce gli indicatori di rischio specifici, coordina consultazioni e fornisce assistenza e informazioni (articolo 7). Ogni Stato membro designa un’unità nazionale ETIAS competente per l’esame manuale e per le decisioni di rilascio/rifiuto, annullamento e revoca (articolo 8). In caso di riscontri con dati inseriti da più Stati membri o Europol, sono previste consultazioni tra unità nazionali e/o Europol, con termini di 60 ore per rispondere; il silenzio vale come parere positivo (articoli 28-29). Il richiedente ha diritto di ricorso contro rifiuto, annullamento e revoca, secondo il diritto nazionale dello Stato membro che ha adottato la decisione (articoli 37, 40 e 41).
Regole di esame ETIAS ed elenco di controllo ETIAS
Le regole di esame ETIAS sono un algoritmo di profilazione basato su indicatori di rischio specifici relativi a sicurezza, immigrazione illegale e rischi epidemici (articolo 33). Tali indicatori possono fondarsi solo su combinazioni limitate di età, sesso, cittadinanza, paese/città di residenza, istruzione e occupazione; non possono basarsi unicamente su sesso o età né su categorie sensibili. L’elenco di controllo ETIAS contiene dati su persone sospettate di terrorismo o altri reati gravi o per le quali vi siano indicazioni concrete/fondati motivi di rischio; è alimentato da Stati membri ed Europol, con controlli preliminari di adeguatezza, accuratezza e impatto sulle domande trattate manualmente (articoli 34-35).
Rilascio, rifiuto, annullamento e revoca dell’autorizzazione
L’autorizzazione è rilasciata se non emergono indicazioni concrete di rischio; dura tre anni o fino alla scadenza del documento di viaggio, se anteriore, e non conferisce un diritto automatico d’ingresso (articolo 36). È rifiutata, tra l’altro, in caso di documento di viaggio segnalato, rischio di sicurezza/immigrazione illegale/rischio epidemico, segnalazione SIS, mancata risposta a richieste integrative o mancata presentazione al colloquio (articolo 37). È annullata se le condizioni non erano soddisfatte al momento del rilascio e revocata se non lo sono più; la revoca può avvenire anche su richiesta del richiedente (articoli 40-41). In caso di annullamento o revoca, sono previste notifiche dettagliate e registrazione dei motivi nel fascicolo (articoli 42-43).
Autorizzazione con validità territoriale limitata
L’articolo 44 consente, in circostanze eccezionali, il rilascio di un’autorizzazione con validità territoriale limitata per motivi umanitari, di interesse nazionale o per obblighi internazionali, anche se il trattamento non è concluso o se l’autorizzazione è stata rifiutata/annullata/revocata. La validità è di regola limitata allo Stato membro interessato, o a più Stati membri con loro consenso, per massimo 90 giorni dal primo ingresso. Il richiedente può essere chiamato a fornire ulteriori informazioni o documenti.
Obblighi di vettori, autorità di frontiera e immigrazione
I vettori aerei, marittimi e stradali internazionali con autopullman di gruppo devono verificare prima dell’imbarco la validità dell’autorizzazione ai viaggi tramite un portale dedicato, senza accesso al fascicolo ETIAS; per i primi tre anni i vettori su autopullman hanno un regime facoltativo (articolo 45). In caso di impossibilità tecnica sono previste procedure sostitutive e l’esenzione da sanzioni (articolo 46). Le autorità di frontiera consultano ETIAS al valico e, se necessario, effettuano verifica in seconda linea; le autorità competenti in materia di immigrazione possono interrogare ETIAS solo dopo una precedente verifica nell’EES che non abbia evidenziato una cartella di ingresso corrispondente (articoli 47-49).
Accesso a fini di contrasto e cooperazione con Europol
Gli articoli 50-53 disciplinano l’accesso ai dati ETIAS da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol per prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Ogni Stato membro designa un punto di accesso centrale, indipendente dalle autorità designate, che verifica la necessità, proporzionalità e motivazione dell’accesso. L’accesso è limitato a dati specifici del fascicolo di domanda; ulteriori dati, compresi quelli sensibili, richiedono una richiesta espressa e una verifica rafforzata. In urgenza è possibile l’accesso immediato, con controllo a posteriori entro 7 giorni lavorativi.
Conservazione, modifica e cancellazione dei dati
Il fascicolo di domanda è conservato per la durata dell’autorizzazione o, in caso di rifiuto/annullamento/revoca, per 5 anni dalla decisione; se i dati che ne giustificano la conservazione vengono cancellati prima, il fascicolo è soppresso entro 7 giorni (articolo 54). Per facilitare nuove domande, il fascicolo può essere conservato fino a 3 anni oltre la scadenza dell’autorizzazione solo con consenso esplicito, libero e firmato elettronicamente, revocabile in ogni momento. L’articolo 55 disciplina aggiornamento, rettifica e soppressione anticipata, incluse ipotesi di acquisizione della cittadinanza di uno Stato membro o di sopravvenuta esclusione dall’ambito di applicazione.
Protezione dei dati, sicurezza e vigilanza
Il regolamento coordina l’applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001, del GDPR, della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2016/794 a seconda del soggetto e della finalità del trattamento (articoli 56-58). Sono imposti requisiti di sicurezza, piani di sicurezza e di continuità operativa, gestione degli incidenti di sicurezza, registri dei trattamenti, controlli interni e tutela dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e ricorso (articoli 59-70). La vigilanza è affidata alle autorità di controllo nazionali e al Garante europeo della protezione dei dati, con cooperazione coordinata attraverso il comitato europeo per la protezione dei dati (articoli 66-68).
Informazione al pubblico, responsabilità, statistiche e finanziamento
L’unità centrale ETIAS deve pubblicare informazioni chiare sul sito web pubblico, mentre la Commissione conduce una campagna informativa con Stati membri e SEAE (articoli 71-72). eu-LISA è responsabile dello sviluppo tecnico, della gestione di molte componenti del sistema e del monitoraggio della qualità dei dati; l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è responsabile dell’unità centrale ETIAS e del trattamento automatizzato; gli Stati membri gestiscono le unità nazionali, i punti di accesso e l’elenco di controllo ETIAS; Europol gestisce i dati di propria competenza e le consultazioni su di essi (articoli 73-77). Il sistema è finanziato principalmente dal bilancio UE e dai diritti ETIAS, pari a 7 EUR per domanda, con entrate destinate in via prioritaria a coprire le spese di funzionamento e manutenzione; sono previsti anche contributi specifici per l’adattamento delle verifiche di frontiera, con massimali annuali (articoli 18, 85-86).
Modifiche ad altri atti UE e disposizioni finali
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011, il regolamento (UE) n. 515/2014, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2016/1624 e il regolamento (UE) 2017/2226 per integrare ETIAS nell’assetto Schengen e nelle funzioni di eu-LISA e della guardia di frontiera e costiera (articoli 78-82). Sono previste una fase transitoria di 6 mesi dall’entrata in funzione con uso facoltativo dell’ETIAS e un periodo di tolleranza di 6 mesi, prorogabili con atti delegati, oltre a obblighi di opuscoli informativi e risposta semplificata ai vettori (articolo 83). L’entrata in funzione è subordinata a una serie di condizioni tecniche e giuridiche, determinate dalla Commissione (articolo 88). Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dalla data fissata dalla Commissione, con alcune disposizioni operative applicabili dal 9 ottobre 2018 (articolo 96).
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