Regolamento (UE) 2018/1241
Regolamento (UE) 2018/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell’istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il quadro normativo di Europol all’istituzione dell’ETIAS, assegnando all’Agenzia nuovi compiti operativi e di supporto informativo. In particolare, consente a Europol di gestire l’elenco di controllo ETIAS, di inserirvi dati relativi a reati di terrorismo o altri reati gravi e di esprimere pareri nelle consultazioni previste dal sistema. Introduce inoltre un meccanismo di accesso indiretto dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai dati di Europol, limitato ai fini dell’ETIAS e nel rispetto delle eventuali restrizioni del fornitore delle informazioni.
Modifica il regolamento (UE) 2016/794 per attribuire a Europol nuovi compiti connessi al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).
Ambito di applicazione
Si applica a Europol e, per effetto delle nuove disposizioni sullo scambio di informazioni, all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell’ambito dei compiti connessi all’ETIAS. Il regolamento disciplina l’accesso indiretto, tramite sistema di riscontro positivo/negativo, ai dati conservati da Europol e la gestione da parte di Europol dell’elenco di controllo ETIAS, nonché la formulazione di pareri nelle consultazioni previste dal regolamento ETIAS. Non si applica al Regno Unito, all’Irlanda e alla Danimarca, secondo i rispettivi protocolli allegati ai trattati. Si applica dalla data stabilita dalla Commissione ai sensi dell’articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1240, dopo l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell’ETIAS
Il regolamento interviene sul quadro istitutivo di Europol per renderlo coerente con il regolamento (UE) 2018/1240, che istituisce l’ETIAS. La logica della modifica è funzionale: attribuire a Europol specifici compiti di supporto informativo e coordinamento, e consentire un accesso controllato ai suoi dati da parte dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
Contesto normativo e finalità
Il considerando principale chiarisce che il regolamento ETIAS affida a Europol nuovi compiti, tra cui la gestione dell’elenco di controllo ETIAS, l’inserimento in tale elenco di dati relativi a reati di terrorismo o altri reati gravi e la formulazione di pareri a seguito delle consultazioni delle unità nazionali ETIAS. Per questo motivo è necessario modificare il regolamento (UE) 2016/794, che disciplina Europol.
Nuovi compiti di Europol
All’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/794 vengono aggiunte tre lettere:
- lettera n): gestione dell’elenco di controllo ETIAS secondo gli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1240;
- lettera o): inserimento nell’elenco di controllo ETIAS dei dati relativi a reati di terrorismo o altri reati gravi ottenuti da Europol, nel rispetto delle condizioni che disciplinano la cooperazione internazionale di Europol;
- lettera p): formulazione di un parere in seguito a una richiesta di consultazione ai sensi dell’articolo 29 del regolamento ETIAS.
È inoltre previsto che, per il compito di gestione dell’elenco di controllo ETIAS, il consiglio di amministrazione di Europol adotti, previa consultazione del GEPD, le procedure previste dall’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1240.
Accesso dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera alle informazioni di Europol
L’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/794 viene riformulato nel titolo per ricomprendere espressamente, ai soli fini dell’ETIAS, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Il nuovo paragrafo 1 bis impone a Europol di adottare le misure necessarie affinché tale Agenzia abbia accesso indiretto, sulla base di un sistema di riscontro positivo o negativo, ai dati forniti per le finalità di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera j), del regolamento ETIAS.
L’accesso è soggetto a due limiti essenziali:
- le eventuali limitazioni indicate dallo Stato membro, dall’organismo dell’Unione, dal paese terzo o dall’organizzazione internazionale che ha fornito le informazioni;
- la necessità che, in caso di riscontro positivo, la condivisione delle informazioni avvenga solo secondo la decisione del fornitore e solo nella misura necessaria per i compiti ETIAS dell’Agenzia.
I paragrafi da 2 a 7 dell’articolo 21 si applicano di conseguenza.
Ambito soggettivo e esclusioni territoriali
Il regolamento incide direttamente su Europol e, limitatamente all’ETIAS, sull’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. I considerando specificano inoltre che, in base ai protocolli n. 21 e n. 22 allegati ai trattati, il Regno Unito, l’Irlanda e la Danimarca non partecipano all’adozione del regolamento, non sono vincolati e non sono soggetti alla sua applicazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione, però, non è immediata: decorre dalla data stabilita dalla Commissione ai sensi dell’articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1240. Il testo ribadisce infine la diretta applicabilità negli Stati membri e la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Nuovi compiti di Europol nell’ambito ETIAS
All’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/794 sono aggiunte tre nuove funzioni: gestione dell’elenco di controllo ETIAS conformemente agli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1240; inserimento nell’elenco di controllo ETIAS dei dati relativi a reati di terrorismo o altri reati gravi ottenuti da Europol, nel rispetto delle condizioni sulla cooperazione internazionale; formulazione di un parere in seguito a una richiesta di consultazione ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1240.
Procedure adottate dal consiglio di amministrazione di Europol
Per lo svolgimento del compito di gestione dell’elenco di controllo ETIAS, il consiglio di amministrazione di Europol deve adottare, previa consultazione del GEPD, le procedure previste dall’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1240.
Accesso dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai dati di Europol
L’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/794 è modificato per includere, nel titolo, l’accesso di Eurojust, dell’OLAF e, ai soli fini dell’ETIAS, dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. È inserito un nuovo paragrafo 1 bis che obbliga Europol ad adottare tutte le misure opportune affinché tale Agenzia abbia accesso indiretto, tramite sistema di riscontro positivo o negativo, ai dati forniti per le finalità di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera j), del regolamento ETIAS, nel rispetto delle limitazioni eventualmente indicate dallo Stato membro, dall’organismo dell’Unione, dal paese terzo o dall’organizzazione internazionale che ha fornito le informazioni.
Gestione del riscontro positivo e condivisione delle informazioni
In caso di riscontro positivo, Europol deve avviare la procedura per la condivisione dell’informazione che ha generato il riscontro, in conformità con la decisione del fornitore delle informazioni e soltanto nella misura in cui i dati che hanno determinato il riscontro siano necessari per i compiti dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera relativi all’ETIAS. I paragrafi da 2 a 7 dell’articolo 21 si applicano di conseguenza.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita alla data stabilita dalla Commissione ai sensi dell’articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1240. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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