Cassazione Civile, Ordinanza n. 21723/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un professionista, esercente da anni la professione di commercialista, aveva presentato istanze di rimborso dell'IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2008, sostenendo che mancasse il presupposto dell'autonoma organizzazione e che, in ogni caso, dovessero essere esclusi dal calcolo i compensi percepiti per l'attività svolta come componente di collegi sindacali, perché prestazioni rese personalmente e senza ausilio di collaboratori. Dopo esiti sfavorevoli nei meriti e in cassazione, proponeva ricorso per revocazione dell'ordinanza di legittimità, deducendo ex art. 395, n. 4, c.p.c. due supposti errori di fatto: la decisione avrebbe presupposto erroneamente che la professione fosse stata esercitata solo in forma associata, mentre dagli atti risultava anche l'esercizio individuale; inoltre avrebbe ritenuto inesistente un fatto decisivo, cioè che il petitum non era limitato ai soli compensi da sindaco ma riguardava l'intera attività professionale. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, rilevando che l'ordinanza revocanda aveva invece considerato sia i diversi periodi di esercizio della professione sia l'attività di sindaco, e che la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito non consentita nel giudizio di revocazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha osservato che non sussistevano gli asseriti errori revocatori, perché l'ordinanza impugnata aveva dato conto dei diversi regimi di esercizio della professione, dei compensi da sindaco e dei diversi periodi d'imposta, trattando espressamente i profili dedotti. Ha inoltre evidenziato che le censure tendevano a sollecitare una nuova valutazione del merito, estranea al perimetro del giudizio di revocazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione è stata proposta per asseriti errori di fatto risultanti dagli atti o documenti di causa; la Corte ha escluso che tali errori ricorressero, perché la decisione revocanda aveva effettivamente considerato i fatti dedotti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto presuppone una vera e propria svista percettiva su un fatto decisivo, non essendo ammessa quando il giudice di legittimità abbia in realtà esaminato il dato fattuale controverso.
- Non integra errore revocatorio la censura che, sotto l'apparenza dell'errore di fatto, miri a ottenere una nuova valutazione del merito o un diverso apprezzamento delle risultanze di causa.
- Ai fini del rimborso IRAP del professionista, la prova dell'assenza di autonoma organizzazione va apprezzata secondo i principi già affermati dalla Corte in relazione alle diverse modalità di esercizio dell'attività professionale e alle specifiche componenti del reddito professionale.
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