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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20707/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del GIP che aveva respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere. Lamenta vizi di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta illogicità in relazione alle imputazioni di autoriciclaggio e violazioni della normativa tributaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ciò poiché, nel frattempo, la Sezione Sesta della Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e il Tribunale del riesame ha successivamente, in sede di rinvio, annullato il provvedimento cautelare relativo a tutte le imputazioni e disposto l'immediata rimessione in libertà del ricorrente (ordinanza del 31/01-1/02/2022). Per tale sopravvenuta perdita di efficacia del provvedimento impugnato, il ricorrente non ha più interesse a ottenere la pronuncia sulla questione dedotta. Non sono state disposte condanne alle spese processuali né il versamento in favore della Cassa delle ammende per effetto della carenza di interesse non imputabile al ricorrente.

Norme richiamate

  • D.L. 137/2020, art. 23, comma 8

    Riferimento procedurale: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione richiamata, ossia la causa è stata gestita mediante scambio scritto di memorie in applicazione della norma emergenziale

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 45618 dell'11/11/2021, Rv. 282549

    Principio interpretato dalla Corte: la sopravvenuta carenza di interesse dell'impugnante derivante da causa non imputabile a questi comporta l'inammissibilità del ricorso senza condanna alle spese processuali né al versamento in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se la misura cautelare o il provvedimento impugnato vengono annullati o perdono efficacia per eventi sopravvenuti, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse: è necessario verificare sempre l'esistenza di un interesse attuale alla decisione prima di proseguire in Cassazione
  • La sopravvenuta perdita d'interesse non attribuibile al ricorrente non configura automaticamente soccombenza e, pertanto, normalmente non comporta condanna alle spese processuali né l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende
  • Prima di proporre o continuare un gravame è prudente verificare l'esistenza di provvedimenti successivi (es. pronunce di annullamento o remissione in libertà) che possano rendere il gravame ormai privo di effetti
  • Le impugnazioni possono essere trattate con modalità semplificate (es. contraddittorio scritto) in base alle disposizioni straordinarie o procedurali vigenti; occorre osservare la norma invocata per comprendere la forma del contraddittorio adottata
  • Nel formulare censure di motivazione (contraddittorietà o illogicità) è importante che il ricorrente dimostri che la pronuncia impugnata conservi efficacia e possa ancora produrre effetti favorevoli, altrimenti la corte può dichiarare il ricorso inammissibile per mancanza di interesse

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