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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13264/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione proposta personalmente. Ha ritenuto che le circostanze indicate fossero vaghe e indeterminate e, perciò, inidonee a integrare una situazione locale turbatrice del regolare svolgimento del processo. Ha disposto la decisione de plano e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La persona fisica interessata ha presentato personalmente un'istanza di rimessione del processo ex art. 46 c.p.p. e una memoria, chiedendo lo spostamento della trattazione davanti a un diverso giudice. Dal testo emerge che la richiesta era fondata su circostanze dedotte nell'istanza, ma la Corte le ha ritenute vaghe e indeterminate, quindi non idonee a dimostrare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.p.

    Norma che disciplina l'istanza di rimessione; la Corte ne richiede una base fattuale specifica e concreta, non potendo fondarsi su allegazioni generiche o indeterminate.

  • art. 46 cod. proc. pen.

    Richiamato come base normativa dell'istanza di rimessione del processo.

Massime di principio

  • L'istanza di rimessione del processo è inammissibile quando le circostanze dedotte sono vaghe, generiche o indeterminate, perché non consentono di configurare una situazione locale idonea a turbare lo svolgimento del giudizio.
  • Per ottenere la rimessione occorre allegare fatti specifici e concreti, tali da dimostrare l'effettiva sussistenza di un pregiudizio per la regolarità del processo; non bastano mere asserzioni.
  • Quando l'inammissibilità emerge ictu oculi dagli atti, la decisione può essere adottata de plano, con conseguente condanna della parte istante alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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