Sentenza n. 692/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento 1) della Graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di "Auditor" (Codice 01), per come pubblicata il 04.08.2025 sul Portale InPa, nonché del relativo decreto di approvazione, nelle parti di interesse; 2) della Graduatoria degli idonei, nonché del relativo decreto di approvazione, sebbene non pubblicati e, quindi, non conosciuti, nelle relative parti di interesse; 3) dell'avviso pubblicato il 04.08.2025 sul Portale Inpa recante "aggiornamento del 04.08.2025: Profilo Auditor - Codice 01 - Pubblicata, nella sezione allegati, la graduatoria finale di merito validata dalla Commissione Ripam nel corso della seduta del 24.07.2025. Inoltre, ciascun candidato potrà visualizzare, accedendo all'Area riservata del Portale inPA, il punteggio totale e la relativa posizione in graduatoria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del bando di concorso", per la parte di interesse; 4) della schermata visualizzabile nell'Area riservata del ricorrente accessibile dal Portale inPA; 5) Dell'Avviso inerente la disponibilità nelle aree riservate degli esiti della prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di "Auditor" (Codice 01) del 04.12.2024 - ore 09,30 pubblicato sul sito di Formez Pa in data 05.12.2024 ; 6) Dell'esito della prova scritta di parte ricorrente, per come visionabile nell'area riservata della piattaforma formez.concorsismart.it ; 7) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. il bando di concorso ove ritenuto opportuno; b. le istruzioni di svolgimento della prova scritta, ove ritenuto opportuno; c. i verbali di valutazione dei titoli per il profilo di riferimento; d. la prova scritta stessa, nelle parti di interesse; e. verbali inerenti la formulazione e la validazione del quesito di cui in narrativa; f.verbali di correzione delle prove digitali sostenute da parte ricorrente; g. i verbali di formulazione della graduatoria stessa; e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente al riesame del punteggio della prova scritta del concorso in relazione al quesito di cui in narrativa e ad essere conseguentemente ammesso al successivo step procedurale; con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al riesame del punteggio della prova scritta di parte ricorrente nonché alla conseguente ricollocazione nella relativa graduatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e atti relativi alla correzione della prova scritta del concorso per 19 posti di Auditor, con attribuzione della penalità per un quesito di lingua inglese
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, collocato nella graduatoria finale al posto 259 con 24,5 punti, ha contestato l'esito della prova scritta, deducendo l'erroneità e l'ambiguità del quesito di lingua inglese: «According to the school rules, all the students ______ wear a uniform». L'amministrazione aveva considerato corretta soltanto la risposta «Must», mentre il candidato aveva scelto «Have to». È stata dedotta la violazione dei principi che impongono la formulazione di quesiti chiari e univoci, con una sola risposta indubitabilmente corretta, nonché l'illegittimità della valutazione tecnica della Commissione. La Commissione ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il candidato conosceva già dal 5 dicembre 2024 l'esito della prova e il questionario somministrato.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo che la lesione dell'interesse del candidato all'inserimento tra i vincitori o a una migliore collocazione si sia concretizzata soltanto con l'adozione della graduatoria finale, poiché prima della valutazione dei titoli non era possibile determinare la posizione definitiva e l'effettivo interesse all'impugnazione. Nel merito, ha ritenuto sindacabile la discrezionalità tecnica della Commissione quanto alla formulazione dei quiz, precisando che ogni quesito deve contenere una sola risposta incontestabilmente corretta. Richiamando la verificazione svolta in analoghi giudizi, il Collegio ha accertato che «must» e «have to» esprimono entrambi un obbligo e possono essere utilizzati nel contesto della frase, senza una regola grammaticale che imponga una sola delle due forme. Il quesito era pertanto ambiguo e illegittimo. Il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati e obbligo di attribuire al ricorrente +0,75 punti in luogo della penalità di -0,25, per un punteggio complessivo di 25,5, procedendo alla sua ricollocazione nella graduatoria dei vincitori o nell'elenco degli idonei secondo il nuovo punteggio. Le spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico della sola Commissione interministeriale RIPAM - Formez PA.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento dell'amministrazione concorsuale è richiamato quale fondamento dell'esigenza di correttezza e chiarezza delle prove selettive.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Non specificamente citato nel testo.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici, i quesiti a risposta multipla devono essere formulati in modo chiaro, completo e non ambiguo e devono prevedere una sola risposta indubitabilmente corretta secondo le conoscenze scientifiche o tecniche pertinenti.
- La discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice nella formulazione dei quesiti è sindacabile dal giudice amministrativo quando il quesito consenta più risposte corrette o risulti ambiguo, imponendo al candidato di scegliere la risposta meno errata o più approssimativamente accettabile.
- L'interesse a impugnare l'esito della prova concorsuale può concretizzarsi soltanto con la formazione della graduatoria finale quando, prima della valutazione dei titoli e della definizione della posizione complessiva, non sia possibile determinare l'effettiva lesività dell'esito della prova.
- Il giudice amministrativo, quale peritus peritorum, non è vincolato alle conclusioni del verificatore o del consulente tecnico; può discostarsene motivando adeguatamente, mentre, se ne condivide le conclusioni, non è tenuto a una motivazione approfondita ulteriore rispetto all'adesione ragionata agli accertamenti tecnici.
- Quando un quesito concorsuale presenta due risposte linguisticamente corrette, l'amministrazione non può attribuire una penalità al candidato che abbia scelto la risposta diversa da quella unilateralmente individuata come corretta; il punteggio deve essere ricalcolato e la graduatoria conseguentemente riformata.
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