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Sentenza

Sentenza n. 227/2026 - Napoli, Sezione 5

Per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato su istanza di aggiornamento di pregresso divieto di detenzione armi.

Giustizia amministrativa202505178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Napoli sull’istanza di aggiornamento e revoca del divieto di detenzione di armi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, destinatario dal 2017 di un divieto di detenzione di armi adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. per ritenuta sopravvenuta carenza del requisito di affidabilità, ha chiesto alla Prefettura, da ultimo il 16 luglio 2025, la revisione e la revoca del provvedimento. Ha rappresentato che i procedimenti penali posti a fondamento del divieto si erano conclusi favorevolmente e che era intervenuta la riabilitazione. Deduce l’illegittimità dell’inerzia amministrativa per violazione e falsa applicazione di legge e chiede la declaratoria dell’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La Prefettura si è costituita chiedendo il rigetto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio serbato dalla Prefettura sull’istanza di riesame. Il divieto di detenzione di armi ex art. 39 T.U.L.P.S., pur non essendo normalmente soggetto a un limite temporale, non può avere carattere necessariamente permanente: decorso un tempo ragionevole, il destinatario ha un interesse giuridicamente tutelato all’aggiornamento della propria posizione e, ove ne ricorrano i presupposti, alla revoca della misura. L’amministrazione conserva un’ampia discrezionalità nel valutare le circostanze segnalate dall’interessato e quelle acquisibili d’ufficio dalle forze di polizia, ma tale discrezionalità non esclude l’obbligo di esaminare l’istanza e di concludere il procedimento. La Prefettura è stata quindi condannata ad adottare, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, un provvedimento espresso e motivato. È stata riservata la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, contributo unificato e relativi oneri.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Il divieto di detenzioni armi, munizioni e materiali esplodenti, ex art. 39 T.U.L.P.S.

    Il divieto, pur non essendo di regola soggetto a un limite temporale di efficacia, non può essere necessariamente permanente; decorso un tempo ragionevole, deve essere consentito l’aggiornamento della posizione dell’interessato e la valutazione di un’eventuale revoca.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    obbligo di pronunciarsi sull'istanza di revisione del privato

    La Prefettura ha l’obbligo di concludere il procedimento avviato dall’istanza di revisione del divieto con un provvedimento espresso.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    provvedimento espresso e motivato

    La decisione sull’istanza di riesame deve essere espressa e adeguatamente motivata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce base normativa, insieme all’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679, per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., anche quando non sia soggetto a un termine finale, non può essere considerato necessariamente permanente: decorso un tempo ragionevole, il destinatario ha un interesse giuridicamente tutelato a ottenere l’aggiornamento della propria posizione.
  • A fronte di un’istanza di revisione di un divieto prefettizio di detenzione di armi, la Prefettura è tenuta, ai sensi dell’art. 2 l. n. 241/1990, a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, anche quando la decisione finale rientri nella discrezionalità dell’autorità.
  • L’obbligo di provvedere non implica l’obbligo di accogliere l’istanza: la Prefettura conserva ampia discrezionalità nel valutare le circostanze di fatto segnalate dall’interessato e quelle acquisibili d’ufficio dalle forze di polizia.
  • La protrazione indefinita del divieto di detenzione di armi, senza un periodico aggiornamento della situazione personale e degli elementi posti a fondamento della misura, non è coerente con i principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaOttemperanza e commissario ad acta

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