Cassazione Penale, Sentenza n. 20348/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per reati di bancarotta (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale) relativa alle voci contabili iscritte nel bilancio e nei libri contabili della società Merola & C. s.r.l.: in particolare la contestazione riguardava l'iscrizione di "crediti diversi" per complessivi euro 364.882,32 e la movimentazione contabile di euro 38.000 annotata come "crediti diversi da sistemare". Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, delle memorie e del motivo nuovo depositato (e delle risultanze della consulenza tecnica di parte del dott. Pignataro) che avrebbero dimostrato giustificazione delle scritture e la destinazione delle somme a finalità aziendali; contestava inoltre l'omessa valutazione dell'elemento soggettivo del reato e la mancata rinnovazione dell'istruttoria (escussione del curatore e del consulente di parte) ritenuta decisiva per dimostrare la regolarizzazione contabile delle poste.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti, accogliendo in particolare il primo motivo e ritenendo la motivazione della Corte territoriale formalmente e sostanzialmente apparente rispetto alle deduzioni difensive e alla consulenza tecnica di parte. Ha rilevato che la Corte d'appello non ha dato risposta congruente alle censure circa la provvisorietà e la successiva rettifica delle scritture contabili e non ha adeguatamente motivato la ritenuta impossibilità di ricostruire la destinazione delle somme. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli.
Norme richiamate
R.D. 267/1942 (Legge fallimentare) - art. 216
Norma sulla bancarotta fraudolenta per cagione di dissipatione o dissimulazione dei beni della fallita; la Corte ha esaminato se le annotazioni contabili contestate integrassero la dissipatione o fossero invece iscritte in modo provvisorio e poi rettificato, con conseguente necessità di valutazione documentale puntuale prima di affermare la responsabilità.
R.D. 267/1942 (Legge fallimentare) - art. 223
Norma connessa alle fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale e alla tenuta delle scritture contabili; la Corte ha ritenuto che l'accusa mista tra dissipatione e bancarotta documentale richiedeva una motivazione più puntuale e la valutazione delle rettifiche contabili documentate.
Codice di procedura penale - artt. 190, 495, 603
artt. 190, 495, 603 c.p.p.
Norme sul regime delle prove, sulla rinnovazione dell'istruttoria e sugli strumenti a difesa; il ricorso eccepiva la mancata rinnovazione dell'istruttoria e dell'escussione di testi decisivi (curatore, consulente), profili che la Corte di Cassazione ha ritenuto rilevanti nella valutazione complessiva della motivazione e della necessità di un nuovo esame.
Costituzione - artt. 24 e 111
Diritti alla difesa e al giusto processo; richiamati con riguardo all'eventuale inosservanza delle garanzie processuali (es. mancata rinnovazione dell'istruttoria e valutazione delle prove difensive).
Massime di principio
- La Corte d'appello deve esaminare e motivare specificamente le censure e i nuovi mezzi di prova depositati in appello; una motivazione generica che non risponde ai punti chiave della difesa può portare all'annullamento in Cassazione.
- In procedimenti per bancarotta fraudolenta è necessario distinguere tra annotazioni contabili provvisorie, poi rettificate, e vere e proprie operazioni di distrazione: la mera iscrizione sotto voci "residue" non è automaticamente indice di dissipatione se esistono documenti che dimostrano la successiva ricostruzione e giustificazione.
- La mancanza di adeguata documentazione e riscontri non implica automaticamente la responsabilità penale; il giudice deve valutare se la documentazione prodotta (anche successiva, come bilanci rettificati) sia idonea a spiegare le poste contestate.
- Le richieste difensive di rinnovazione dell'istruttoria o di escussione di testi essenziali devono essere valutate e motivate dalla Corte territoriale; l'omissione ingiustificata di tali atti può costituire vizio rilevante in sede di legittimità.
- Quando l'imputazione è "mista" (bancarotta patrimoniale e documentale) il giudice deve spiegare con precisione quale comportamento integri ciascuna fattispecie e perché le giustificazioni contabili fornite non siano sufficienti a escludere l'elemento soggettivo del reato.
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