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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21929/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF notificato a un contribuente che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno in esame. L’Ufficio aveva ricostruito induttivamente il reddito complessivo sulla base di due distinti elementi: da un lato la partecipazione del contribuente al capitale di una società immobiliare, con imputazione di un reddito di capitale; dall’altro il ruolo di amministratore, e socio unico, di una diversa società, rispetto alla quale l’Ufficio presumeva un compenso da lavoro assimilato a quello di un dipendente del commercio, ritenendo implausibile l’attività gratuita. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, tra l’altro, che il richiamo all’accertamento societario era illegittimo perché l’atto presupposto non era stato allegato ed era ancora in corso di notifica, sicché egli non poteva conoscerne il contenuto; contestava inoltre la mancata considerazione di un giudicato relativo alla società e l’erroneità della presunzione di distribuzione degli utili. Quanto alla seconda società, contestava che l’Amministrazione avesse fondato la pretesa su mere congetture, senza prova di un effettivo compenso o di maggiori ricavi societari, e richiamava dati bancari per negare lo svolgimento dell’attività. I motivi di ricorso erano nove: i primi tre attaccavano la motivazione per relationem e il diritto di difesa in relazione all’accertamento societario; il quarto, quinto e sesto riguardavano il giudicato, la presunzione di distribuzione degli utili e l’apprezzamento delle prove; il settimo e l’ottavo investivano la pretesa relativa al compenso da amministratore della seconda società; il nono censurava le spese di lite in via derivata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai primi tre motivi, ritenendo fondata la censura sull’avviso personale che rinviava a un atto societario ancora "in corso di notifica": in tale situazione il contribuente non era posto in condizione, al momento della notifica dell’atto a lui diretto, di conoscere effettivamente l’atto presupposto richiamato per relationem. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in questa parte e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo parzialmente il ricorso introduttivo del contribuente sul punto. Sono rimasti assorbiti il quarto, il quinto e il sesto motivo. I motivi settimo e ottavo sono stati rigettati: la Corte ha ritenuto non pertinente la critica che richiedeva un previo accertamento di maggiori redditi societari, poiché la pretesa riguardava un presunto compenso per l’attività di amministratore; ha inoltre affermato che, in presenza di omessa dichiarazione da parte del contribuente e della società, operava l’accertamento induttivo con inversione dell’onere della prova, e che il quadro indiziario valorizzato dalla CTR rendeva non credibile la dedotta gratuità della prestazione. Il nono motivo è stato assorbito. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L’avviso di accertamento deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa fiscale, anche quando la motivazione sia per relationem.

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    La motivazione dell’atto tributario deve porre il contribuente in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa, compresi gli atti richiamati che integrano la motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Usato come parametro per le censure di omesso esame di circostanze fattuali rilevanti.

  • art. 212 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione del diritto di difesa; il motivo è stato esaminato insieme ai primi due e accolto nei limiti sopra indicati.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per l’omessa pronuncia su questioni sollevate in primo grado e per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per contestare l’apprezzamento delle prove e l’omessa considerazione di circostanze dedotte dal contribuente.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato rispetto alla censura sulla tenuta delle presunzioni utilizzate dall’Ufficio e dalla CTR.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente con riferimento all’accertamento induttivo e alla necessità di un adeguato fondamento presuntivo; la Corte ha però distinto il capo relativo al presunto compenso da amministratore dall’ipotesi di distribuzione di utili societari.

  • art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973

    In caso di omessa dichiarazione, l’Ufficio può ricorrere a presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

  • art. 2261 c.c.

    Il socio ha potere di consultare la documentazione sociale; tale principio è richiamato per affermare che il rinvio per relationem può soddisfare l’obbligo di conoscibilità solo se l’atto presupposto è effettivamente consultabile al momento della notifica.

  • art. 336, primo comma, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’effetto caducante sulla regolazione delle spese in caso di riforma dei capi impugnati.

Massime di principio

  • In presenza di motivazione per relationem di un avviso di accertamento, il requisito di conoscibilità della pretesa è soddisfatto solo se, al momento della notifica dell’atto al contribuente, l’atto presupposto richiamato è effettivamente accessibile o già conosciuto; non basta il mero richiamo formale a un accertamento ancora non conoscibile.
  • L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi legittima l’accertamento induttivo e consente all’Ufficio di fondare la pretesa anche su presunzioni molto elastiche, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
  • Quando la pretesa fiscale riguarda il presunto compenso per l’attività di amministratore, non è pertinente pretendere necessariamente un previo accertamento di maggiori redditi societari come se si trattasse di utili extracontabili distribuiti al socio.
  • In regime di accertamento induttivo, il contribuente deve fornire prova contraria idonea a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o lo è stato in misura inferiore; la mera allegazione di gratuità della prestazione, se smentita dal quadro indiziario e priva di supporti specifici, non è sufficiente.
  • Le censure che attaccano la valutazione di merito delle risultanze probatorie non sono scrutinabili in cassazione se si risolvono in una diversa lettura dei fatti, salvo omesso esame di un fatto decisivo nei limiti del vizio motivazionale dedotto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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