Cassazione Penale, Ordinanza n. 26742/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il suo coinvolgimento in una rapina consumata su un autobus. Con i primi tre motivi ha dedotto vizi di motivazione in punto di accertamento della responsabilità e dell'elemento soggettivo del reato, nonché la mancata applicazione dell'art. 114 c.p. in tema di diminuzione di pena per il concorso di persona di minore importanza. La Corte ha rilevato che tali doglianze erano generiche e meramente reiterative, prive di specifica correlazione con la motivazione di merito, e miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove, in particolare delle testimonianze della persona offesa e degli altri presenti, dei riconoscimenti effettuati e delle riprese di videosorveglianza sull'autobus.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che i motivi non si confrontavano con le argomentazioni della decisione impugnata e non indicavano specifici travisamenti probatori o illogicità manifesta; la motivazione di appello risultava invece logica, puntuale e coerente nel valorizzare i riconoscimenti del ricorrente, la dinamica violenta e organizzata dell'aggressione, il materiale video-documentale e il consapevole contributo causale alla rapina. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 114 c.p.
Invocato dalla difesa per ottenere il riconoscimento della diminuzione di pena per il contributo di minima importanza nel concorso di persone, ma ritenuto non applicabile sulla base della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
art. 581 c.p.p.
I motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alla motivazione della decisione impugnata; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
- Non è consentito, nel giudizio di legittimità, sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo deduzione di specifici e decisivi travisamenti della prova.
- La mancanza di specificità del motivo ricorre anche quando vi sia assenza di correlazione tra la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.
- Quando la sentenza di merito espone una motivazione logica, coerente e sorretta da plurimi riscontri probatori, il sindacato di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del merito.
- La doglianza sulla mancata applicazione della disciplina del concorso di minore importanza richiede la contestazione puntuale degli elementi fattuali su cui si fonda la valutazione di responsabilità e di apporto causale del concorrente.
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