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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24372/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili in relazione alla disponibilità di due autovetture provento di furto, con riqualificazione giuridica dei fatti in ricettazione anziché furto. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di attendibilità della testimone che aveva reso dichiarazioni decisive; con il secondo motivo hanno lamentato omessa motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che non fosse adeguatamente esclusa l’ipotesi del furto e che la ricostruzione non fosse coerente con l’imputazione di ricettazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva svolto un autonomo e corretto vaglio dell’attendibilità della testimone, giudicandone il contenuto essenziale intrinsecamente attendibile e corroborato da elementi esterni. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva motivato sulla qualificazione giuridica, rilevando che non risultava allegato che gli imputati fossero autori materiali del furto delle due vetture; ha quindi richiamato il principio secondo cui risponde di ricettazione chi, trovato nella disponibilità della refurtiva, non fornisca indicazioni circostanziate sul proprio coinvolgimento nel furto, non operando in tal caso la clausola di riserva dell'art. 648 c.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La clausola di riserva non opera quando il soggetto trovato nella disponibilità della refurtiva non offra indicazioni circostanziate sul proprio coinvolgimento nel furto; in tale situazione è configurabile la ricettazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo che censura l'apprezzamento di attendibilità del dichiarante è infondato se la motivazione di merito mostra un vaglio autonomo, coerente e corroborato da elementi esterni.
  • In tema di ricettazione, la disponibilità della refurtiva, unita alla mancata offerta di indicazioni circostanziate sul coinvolgimento nel furto, consente di escludere che sia necessaria la prova dell'autoria materiale del furto ai fini della configurabilità del reato.
  • La deduzione di omessa motivazione sulla qualificazione giuridica è infondata quando la sentenza impugnata contiene una specifica giustificazione della riqualificazione del fatto e questa è conforme ai principi di diritto consolidati.
  • Il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile quando le censure si risolvono in contestazioni manifestamente infondate della valutazione probatoria e della qualificazione giuridica già adeguatamente motivate in appello.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImputazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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