Cassazione Civile, Ordinanza n. 05855/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di addebito con cui l'ente previdenziale richiedeva contributi dovuti per la gestione agricola dei datori di lavoro. Il debitore aveva proposto opposizione e il tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritto il credito, escludendo che una domanda di condono previdenziale potesse valere come riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione. La corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione l'ente ha proposto quattro motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia, perché il giudice d'appello non avrebbe esaminato il motivo relativo all'estinzione del credito per adempimento del debitore nell'ambito di una ristrutturazione dei crediti contributivi avvenuta nelle more; (2) violazione dell'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995, sostenendo che la prescrizione era stata dichiarata solo per il mancato impugnare di un capo della sentenza di primo grado relativo alla mancata valenza ricognitiva della domanda di condono; (3) ulteriore omessa pronuncia sul motivo di gravame concernente l'adempimento dell'onere probatorio da parte dell'ente alla luce della ristrutturazione del debito e del conseguente riconoscimento da parte del debitore; (4) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente ex art. 132 c.p.c. sul medesimo profilo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo effettivamente sussistente l'omessa pronuncia della corte d'appello sul motivo di gravame con cui l'ente chiedeva l'accertamento dell'estinzione del credito per effetto della ristrutturazione/adempimento intervenuta nelle more del giudizio. Ha ritenuto assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito; il rinvio è stato qualificato come restitutorio. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande e censure ritualmente devolute; l'omessa pronuncia integra nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La mancata pronuncia e il vizio di motivazione denunciati sono stati ricondotti al vizio processuale deducibile in cassazione.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea; la censura è stata però assorbita dall'accoglimento del vizio di omessa pronuncia.
art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995
Norma invocata dal ricorrente per contestare la declaratoria di prescrizione dei crediti contributivi, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia del giudice di appello su uno specifico motivo di gravame che investa un fatto decisivo e autonomamente idoneo a definire la controversia determina nullità della sentenza.
- Quando in corso di causa intervenga una ristrutturazione o un adempimento che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare, la sua mancata considerazione non può essere sanata da una decisione che si limiti a trattare altri profili della lite.
- Se il giudice di appello omette di statuire su una censura decisiva, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito perché riesamini la controversia, restando assorbite le ulteriori doglianze.
- In presenza di più motivi di ricorso, l'accoglimento di quello processuale che attiene all'omessa pronuncia rende superfluo l'esame dei motivi ulteriori, che restano assorbiti.
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