Cassazione Civile, Ordinanza n. 28794/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi a IVA e IRAP per l'anno 2006, emessi nei confronti di una società in accomandita semplice che risultava cancellata dal registro delle imprese dal 18 dicembre 2008. Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato la legittimità degli atti, deducendo con due motivi: (1) violazione delle norme civilistiche sulla cancellazione ed estinzione della società e sulla capacità processuale, sostenendo che l'Ufficio non avrebbe potuto agire nei confronti della società ormai estinta e che la notifica dell'atto nel 2011 sarebbe stata invalida; (2) violazione delle norme sulle notificazioni degli atti tributari, assumendo che sia il PVC sia l'atto impositivo fossero stati illegittimamente notificati a mani del ricorrente, perché la società era già inesistente. La Corte ha inoltre rilevato l'inammissibilità della memoria depositata tardivamente dal contribuente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società cessata, ritenendo che la cancellazione dal registro delle imprese prima della notifica dell'avviso e dell'introduzione del giudizio determini il difetto di capacità processuale della società e della legittimazione dell'ex rappresentante, con conseguente cassazione senza rinvio della decisione limitatamente alla società. Ha invece rigettato il ricorso del socio accomandatario, affermando che l'estinzione della società di persone non estingue il debito tributario, che si trasferisce ai soci illimitatamente responsabili; di conseguenza, la notifica effettuata al socio per far valere una sua responsabilità solidale era valida e non sussistevano vizi di notifica idonei a travolgere gli atti. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale nei due motivi di ricorso.
artt. 1, 13, 2312, 2323 e 2495 c.c.
Sono richiamati dal ricorrente in tema di cancellazione ed estinzione della società e di effetti sui rapporti obbligatori e processuali; la Corte ribadisce che, per le società di persone, l'estinzione non elimina il debito tributario ma lo trasferisce ai soci illimitatamente responsabili.
art. 382 c.p.c.
La cancellazione della società con estinzione prima della notifica dell'avviso e dell'introduzione del giudizio comporta, secondo la Corte, la cassazione senza rinvio della decisione relativa alla società per difetto di capacità processuale e di legittimazione dell'ex rappresentante.
art. 2291 c.c.
È richiamato per affermare la responsabilità illimitata dei soci di società di persone per le obbligazioni sociali.
art. 2318 c.c.
È richiamato per fondare la responsabilità personale e illimitata del socio accomandatario per le obbligazioni sociali.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Norma invocata sul regime di notificazione degli atti tributari; la Corte osserva che la notifica al socio responsabile, effettuata per far valere una sua responsabilità solidale, è valida.
art. 145 c.p.c.
È richiamato nel secondo motivo in tema di notificazioni alle persone giuridiche, ma la Corte ritiene irrilevante il doglianza perché l'atto è stato notificato al soggetto personalmente responsabile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cancellazione dal registro delle imprese della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'inizio del giudizio determina il difetto di capacità processuale della società estinta e della legittimazione del suo ex rappresentante, con conseguente cassazione senza rinvio della decisione resa nei confronti della società.
- Per le società di persone, l'estinzione della società non estingue il debito tributario: l'obbligazione si trasferisce ai soci, i quali rispondono nei limiti della responsabilità che avevano in vita sociale, e per il socio accomandatario permane la responsabilità personale e illimitata.
- Quando l'atto impositivo è notificato al socio personalmente per far valere una sua responsabilità solidale quale successore del rapporto tributario, non può parlarsi di nullità della notifica per il solo fatto che la società sia ormai estinta.
- La validità della notificazione va valutata in concreto rispetto al soggetto nei cui confronti l'Amministrazione intende far valere la pretesa fiscale: se l'atto è portato a conoscenza del soggetto personalmente obbligato, i vizi riferibili alla notificazione alla società cessata perdono rilievo.
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