Cassazione Civile, Ordinanza n. 42127/2021 del 31/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la sentenza n. 1639/2019 della Corte d'Appello di Brescia proponendo ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato rituale rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; la società controricorrente ha dichiarato ritualmente di aderire alla rinuncia. Il testo non consente di ricostruire la materia sostanziale della controversia definita con la sentenza impugnata, perché l'ordinanza riguarda esclusivamente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e dell'adesione della controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso. Ha inoltre precisato che non viene adottata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, neppure nei confronti del curatore del fallimento intimato, e che non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia rituale al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione, una volta che sia stata presa atto della rinuncia stessa.
art. 391 c.p.c.
La Corte vi richiama per la disciplina dell'estinzione del giudizio di impugnazione a seguito di rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando non sussistono i presupposti processuali previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato solo come parametro del contributo unificato dovuto per l'impugnazione, rispetto al quale si valuta l'eventuale raddoppio ex comma 1-quater.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, ove accettata dalla controparte costituita, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte non deve provvedere sulle spese se non vi è una specifica statuizione imposta dal caso concreto e dai presupposti processuali.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato presuppone la sussistenza delle condizioni processuali previste dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; in difetto, tale importo non è dovuto.
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